ACCISE ED AGEVOLAZIONE PER LA PRODUZIONE DI FORZA MOTRICE – ESCLUSIONE DEI MEZZI TARGATI
Dal 1° gennaio 2026, l’agevolazione ai fini delle accise, riconosciuta per la produzione di forza motrice con motori fissi, installati su strutture ancorate al suolo, o su macchine semoventi, è esclusa nel caso di mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione su strada, ovvero immatricolati e targati.
Questo il restrittivo orientamento della Direzione Accise dell’Agenzia delle Dogane, espresso nell’informativa del 22 gennaio scorso, resa disponibile sul proprio sito internet, in risposta alle richieste di chiarimento da parte delle Associazioni di categoria, tra cui l’ANCE, alla luce delle modifiche al punto 9, Tab. A, del D.Lgs. 504/1995, introdotte dal D.Lgs. 43/2025 ed in vigore dal 2026.
La novità impatta anche il settore delle costruzioni, tenuto conto che al punto 9 della Tab. A citata è stato aggiunto un nuovo periodo, con cui è stato previsto che la riduzione dell’aliquota accisa operi per la “Produzione di forza motrice con motori fissi, permanentemente installati su strutture ancorate al suolo o su macchine semoventi non ammesse alla circolazione su strada ad uso pubblico, azionati con prodotti energetici diversi dal gas naturale e utilizzati all’interno di … cantieri di costruzione …”.
Sul tema, nei mesi scorsi l’ANCE si era già attivata presso l’Agenzia delle Dogane, per richiedere un intervento chiarificatore sulla nuova disposizione, prima della sua entrata in vigore. In particolare, era stato chiesto di confermare, per il settore edile, il mantenimento dell’agevolazione per i mezzi semoventi di cantiere (ad es. i cingolati), dotati della cd. “targa gialla” (che abilita alla circolazione per brevi tratti solo su alcune strade e a determinate condizioni), rimanendo comunque mezzi non ammessi alla ordinaria circolazione su strada pubblica.
Si ricorda, infatti, che grazie anche all’intervento dell’ANCE, in passato l’Agenzia delle Dogane (cfr. CM n.33/D/2006, n.5/D/2010 e n.25/D/2011) aveva esteso l’agevolazione al carburante utilizzato per la produzione di forza motrice con motori fissi impiantati su macchinari semoventi, entro precise condizioni:
- i mezzi non fossero omologati per la circolazione autonoma su strada pubblica.
Infatti, le Dogane già con la CM 5/D/2010, avevano riconosciuto l’ammissibilità all’agevolazione per le “macchine movimento terra, quali escavatori, ruspe, bulldozer, dumper” non omologate;
- i mezzi d’opera fossero omologati, ma con specifiche limitazioni.
Al riguardo, per le macchine operatrici semoventi, “ancorché dotate di omologazione e di immatricolazione per la circolazione su rete stradale pubblica a determinate condizioni descritte nella carta di circolazione”, il beneficio veniva riconosciuto sempreché fossero “destinate ad operare esclusivamente in siti e cantieri delimitati”. La destinazione del mezzo, poi, doveva essere autocertificata con dichiarazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 (cfr. C.M. 25/D/2011).
Inoltre, l’agevolazione veniva riconosciuta se sul mezzo fosse installato un contatore fiscale che distinguesse i consumi relativi alla produzione di forza motrice da quelli riguardanti lo spostamento del mezzo di breve durata sulla strada pubblica (non agevolati). A tal fine, l’operatore doveva comunicare agli Uffici delle Dogane territorialmente competenti sui rispettivi cantieri, le letture dei contatori all’inizio ed alla fine del trasferimento.
In vista dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le Dogane si sono espresse con la C.M. 13/D/2025 che, sebbene con una formulazione non chiara, aveva escluso dai benefici ai fini delle accise per la produzione di forza motrice i mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione su strada, ovvero immatricolati e targati.
Ora, con l’informativa del 22 gennaio scorso, emanata anche a seguito dell’istanza presentata dall’ANCE sul medesimo tema, le Dogane confermano una lettura restrittiva e letterale della nuova dicitura normativa, specificando ulteriormente che quanto a suo tempo indicato nella C.M. 25/D/2011 debba essere “attualizzato” a seguito dell’entrata in vigore delle modifiche alla disciplina.
L’aggiornamento della posizione delle Dogane comprenderebbe, quindi, anche quanto chiarito, proprio su sollecitazione dell’ANCE, a proposito dell’applicabilità del beneficio fiscale ai mezzi di cantiere dotati di “targa gialla” e di contatore fiscale, nel senso sopra precisato.
L’ANCE ha già evidenziato che tale nuovo orientamento penalizza fortemente il settore delle costruzioni, bloccando di fatto la fruibilità dell’agevolazione, pur in presenza di sistemi oggettivi di calcolo dei consumi, utilizzati fino ad oggi dagli operatori e che già consentono di distinguere quelli relativi alla produzione di forza motrice da quelli impiegati per lo spostamento su strada (da sempre escluso dal beneficio in questione).
Difatti, come riconosciuto in passato dalla stessa Agenzia delle Dogane nella citata CM 25/D/2011, i mezzi di cantiere, che fanno brevi spostamenti da un sito produttivo ad un altro, possono comunque considerarsi come mezzi non ammessi alla ordinaria circolazione su strada pubblica e, quindi, rispondenti alle caratteristiche richieste per l’applicazione del beneficio fiscale e alla sua finalità di agevolare i consumi funzionali alla produzione di forza motrice in luoghi ben delimitati.
Sul tema, si invitano le imprese associate a porre particolare attenzione a questo nuovo indirizzo interpretativo, che restringe fortemente l’ambito applicativo dell’agevolazione escludendo, con efficacia dal 1° gennaio 2026, i mezzi semoventi dotati della cd. “targa gialla”, ancorché questi siano dotati di contatore fiscale per la differenziazione dei consumi.
Si evidenzia, infine, che la citata informativa l’Agenzia delle Dogane precisa, altresì, il metodo di calcolo dell’agevolazione per la produzione di forza motrice, chiarendo che la stessa si applica con l’aliquota dell’accisa pari al 30% di € 617,40 per mille litri. I beneficiari, quindi, possono chiedere il rimborso dell’accisa sull’importo calcolato come differenza tra l’aliquota vigente al momento dell’acquisto del carburante e il 30% di € 617,40 per mille litri.
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