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27.07.2026 - lavori pubblici

AFFIDAMENTI SOTTO I 40.000 EURO – LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO RICHIEDE LA PREVIA VERIFICA EFFETTIVA DELLA MANCANZA DEI REQUISITI

(TAR Veneto, sez. III, 17.07.2026 n. 1591)

Negli affidamenti diretti di importo inferiore a 40.000 euro, qualora i controlli successivi confermino il mancato possesso dei requisiti dichiarati dall’operatore economico, la stazione appaltante deve applicare le conseguenze previste dall’articolo 52, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, compresa la risoluzione del contratto.

Quando, tuttavia, la verifica riguarda una causa di esclusione non automatica, come una grave violazione fiscale non definitivamente accertata, il RUP non può procedere alla risoluzione sulla base della sola esistenza dell’irregolarità, ma deve prima svolgere una valutazione concreta e motivata sull’affidabilità dell’impresa.

È quanto emerge dalla sentenza del TAR Veneto, Sezione III, 17 luglio 2026, n. 1591, relativa a un affidamento diretto del valore di 16.000 euro.

Nel caso esaminato, l’operatore economico aveva dichiarato il possesso dei requisiti e aveva avviato l’esecuzione del contratto. A seguito del controllo successivo effettuato tramite il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico, la stazione appaltante aveva rilevato due violazioni fiscali non definitivamente accertate, per un importo complessivo superiore a 5 milioni di euro.

L’Amministrazione aveva quindi disposto la risoluzione del contratto, la segnalazione all’ANAC e la sospensione dell’operatore dalle successive procedure di affidamento, ritenendo non veritiera la dichiarazione resa.

Il TAR ha però annullato il provvedimento, rilevando che la stazione appaltante non aveva svolto alcuna valutazione specifica sull’effettiva incidenza delle violazioni fiscali sull’integrità e sull’affidabilità dell’impresa.

Secondo i giudici, una violazione fiscale non definitivamente accertata non determina automaticamente l’esclusione. Essa costituisce soltanto il presupposto per l’esercizio del potere discrezionale della stazione appaltante, che deve valutare in concreto se l’irregolarità sia tale da compromettere l’affidabilità dell’operatore nell’esecuzione dello specifico contratto.

Nel caso concreto avrebbero dovuto essere esaminati, tra gli altri:

  • la capacità economico-finanziaria dell’impresa;
  • il rapporto tra l’entità del debito tributario e il valore dell’affidamento;
  • il volume d’affari e la consistenza patrimoniale dell’operatore;
  • la circostanza che le violazioni riguardassero una società incorporata;
  • la natura non definitiva degli accertamenti;
  • le giustificazioni fornite dall’impresa nel corso del procedimento.

La sentenza chiarisce, al tempo stesso, che la risoluzione prevista dall’articolo 52, comma 2, non riguarda soltanto le cause di esclusione automatiche. La disposizione opera in ogni caso in cui venga effettivamente accertato il mancato possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati.

La distinzione riguarda quindi non le conseguenze, che una volta accertata la carenza del requisito sono obbligatorie, ma il procedimento necessario per arrivare a tale accertamento.

Nel caso delle cause di esclusione automatiche, la mancanza del requisito può essere rilevata direttamente sulla base del dato oggettivo. Nel caso delle cause non automatiche, invece, è indispensabile una valutazione discrezionale, proporzionata e adeguatamente motivata da parte della stazione appaltante.

In sintesi:

  • negli affidamenti inferiori a 40.000 euro il contratto può essere stipulato sulla base dell’autodichiarazione dell’operatore;
  • i controlli sui requisiti possono essere effettuati successivamente, secondo le modalità stabilite dalla stazione appaltante;
  • se il controllo conferma la mancanza dei requisiti, la risoluzione del contratto e le altre conseguenze previste dall’articolo 52, comma 2, sono obbligatorie;
  • la norma si applica sia alle cause di esclusione automatiche sia a quelle non automatiche;
  • in presenza di una causa non automatica, il RUP deve però svolgere una specifica istruttoria e motivare la concreta incidenza della violazione sull’affidabilità dell’impresa;
  • la semplice esistenza di una violazione fiscale non definitivamente accertata non consente di risolvere automaticamente il contratto.

La pronuncia conferma che la semplificazione prevista per gli affidamenti di modesto importo riguarda le modalità e il momento della verifica, ma non elimina l’obbligo di una valutazione individualizzata quando il Codice attribuisce alla stazione appaltante un potere discrezionale.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti al testo integrale della sentenza pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 

ALLEGATO: TAR Veneto, sez. III, 17.07.2026 n. 1591

 


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