AFFIDAMENTO DIRETTO – IL CONSIGLIO DI STATO SPIEGA COME UTILIZZARE CORRETTAMENTE QUESTO STRUMENTO SEMPLIFICATO SENZA SCONFINARE NELLA PROCEDURA NEGOZIATA
(Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2026, n. 4185)
Ance Brescia comunica che con la sentenza n. 4185/2026, il Consiglio di Stato è tornato sul tema dell’affidamento diretto, fornendo indicazioni operative rilevanti per distinguere correttamente tale istituto dalla procedura negoziata.
La pronuncia chiarisce che l’acquisizione di più preventivi, anche se accompagnata da alcuni passaggi istruttori, non trasforma automaticamente l’affidamento diretto in una gara. La cosiddetta “procedimentalizzazione” dell’affidamento diretto è infatti ammessa, purché resti funzionale a motivare la scelta dell’operatore economico e non si traduca in un vero confronto competitivo tra offerte.
Il punto centrale è che l’affidamento diretto resta uno strumento semplificato, caratterizzato da un’ampia discrezionalità della stazione appaltante. L’eventuale interpello di più operatori e la richiesta di preventivi servono a orientare la valutazione del RUP, ma non comportano, di per sé, l’avvio di una gara informale.
Diversa è invece l’ipotesi in cui la stazione appaltante introduca elementi tipici della procedura competitiva, quali la predeterminazione di criteri di aggiudicazione, la formazione di una graduatoria, la valutazione comparativa delle offerte, la nomina di una commissione o l’utilizzo di un avviso aperto al mercato strutturato come una vera selezione. In tali casi, al di là della qualificazione formale utilizzata negli atti, il procedimento può assumere natura sostanziale di gara.
Il Consiglio di Stato distingue quindi l’interpello, proprio dell’affidamento diretto, dalla consultazione, tipica della procedura negoziata. L’interpello è una fase istruttoria, anche informale, finalizzata a individuare l’operatore con cui procedere alla trattativa. La consultazione, invece, è funzionale al confronto concorrenziale tra offerte e richiede regole preventive, criteri di valutazione, garanzie procedurali e, ove vi siano valutazioni qualitative, anche la nomina di una commissione giudicatrice.
Sotto il profilo operativo, il RUP deve pertanto mantenere coerenza tra lo strumento prescelto e le modalità concretamente adottate. Se intende procedere con affidamento diretto, dovrà evitare di costruire un procedimento che, nella sostanza, riproduca una gara: ad esempio attraverso scadenze uniche, criteri articolati di valutazione, punteggi, graduatorie o valutazioni comparative formalizzate.
La sentenza affronta anche il tema della rotazione. Il principio continua a trovare applicazione negli affidamenti diretti, anche quando siano preceduti da un interpello o dall’acquisizione di preventivi, poiché la scelta degli operatori resta comunque rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante. Al contrario, la rotazione non opera quando la procedura sia effettivamente aperta al mercato, senza limitazioni al numero degli operatori invitati, e si configuri quindi come una vera procedura competitiva.
La pronuncia ridimensiona, quindi, l’orientamento secondo cui la semplice richiesta simultanea di preventivi sarebbe sufficiente a trasformare l’affidamento diretto in gara. Ciò che rileva non è il solo numero dei preventivi acquisiti, ma l’assetto complessivo della procedura e, in particolare, la presenza di elementi propri della competizione tra offerte.
Per le stazioni appaltanti e per i RUP, il chiarimento è significativo: l’affidamento diretto può essere preceduto da una fase istruttoria e dall’acquisizione di preventivi, ma deve rimanere distinto dalla procedura negoziata. Occorre quindi impostare gli atti con chiarezza, specificando che la richiesta di preventivo non costituisce gara, non determina graduatorie e non vincola la stazione appaltante all’applicazione di criteri di aggiudicazione.
Per le imprese, la decisione conferma l’importanza di verificare, caso per caso, se l’amministrazione abbia realmente utilizzato lo schema dell’affidamento diretto oppure abbia, di fatto, costruito una procedura competitiva. Tale distinzione assume rilievo anche ai fini dell’applicazione del principio di rotazione, dell’interesse a ricorrere e delle eventuali contestazioni sulle modalità di scelta dell’affidatario.
In conclusione, la sentenza conferma che l’affidamento diretto non è una gara, neppure informale, ma uno strumento semplificato che richiede coerenza procedurale. La richiesta di preventivi è legittima se resta funzionale all’istruttoria; diventa invece problematica quando viene accompagnata da elementi che, nella sostanza, trasformano la scelta discrezionale del RUP in un confronto competitivo tra operatori.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: Consiglio di Stato, Sez. V, 25 maggio 2026, n. 4185
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



