ANAC – I CHIARIMENTI RESI DALLA STAZIONE APPALTANTE NON POSSONO MODIFICARE I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE
Ance Brescia informa che Anac è intervenuta con la delibera n. 270 approvata dal Consiglio dell’Autorità del 7 luglio 2026 in tema di chiarimenti pubblicati dalla stazione appaltante durante una procedura di gara affermando che gli stessi possono precisare il significato delle clausole contenute nel bando o nel disciplinare, ma non possono modificarne il contenuto né introdurre nuovi requisiti di partecipazione.
Il riferimento è al parere di precontenzioso suddetto relativo alla procedura aperta indetta dal Comune di Maddaloni per l’affidamento del servizio di portierato presso le sedi comunali, per un importo superiore a un milione di euro.
Nel caso esaminato, il disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di capacità tecnica e professionale, l’esecuzione nell’ultimo triennio di almeno un servizio analogo in favore di enti locali con popolazione superiore a 30.000 abitanti.
Successivamente, mediante alcuni chiarimenti pubblicati sulla piattaforma telematica, la stazione appaltante aveva modificato il requisito sotto due profili:
- aveva ampliato da tre a dieci anni il periodo entro il quale potevano essere stati svolti i servizi analoghi;
- aveva introdotto un ulteriore requisito economico, prevedendo che l’importo complessivo di uno o più servizi analoghi fosse pari o superiore al valore della concessione.
Secondo ANAC, tali indicazioni non costituivano semplici precisazioni interpretative, ma una vera e propria integrazione e rettifica della lex specialis.
I chiarimenti possono infatti arrivare fino all’interpretazione autentica di una clausola, rendendo inequivocabile il significato di un requisito già previsto negli atti di gara. Non possono, invece, modificare l’essenza del requisito, ampliare o restringere la platea dei potenziali concorrenti o introdurre condizioni non contenute originariamente nel disciplinare.
Una modifica di questo tipo, effettuata mediante FAQ o chiarimenti, viola:
- la parità di trattamento tra gli operatori economici;
- la trasparenza della procedura;
- il principio di buona fede;
- il legittimo affidamento riposto dai concorrenti nelle regole contenute negli atti di gara.
La questione assume particolare rilievo perché la modifica dei requisiti di partecipazione può incidere direttamente sulla platea dei concorrenti. Alcuni operatori potrebbero infatti avere rinunciato a partecipare sulla base della formulazione originaria del disciplinare, mentre altri potrebbero essere ammessi per effetto delle condizioni successivamente introdotte.
Quando la stazione appaltante ritiene necessario modificare un requisito, deve quindi intervenire formalmente sugli atti di gara. Non è sufficiente pubblicare un chiarimento sulla piattaforma.
Nel caso esaminato, ANAC ha indicato al Comune la necessità di:
- sospendere la procedura di gara;
- adottare formalmente le modifiche al disciplinare;
- pubblicare la rettifica con le stesse forme utilizzate per il bando;
- riaprire i termini per la presentazione delle offerte;
- consentire la partecipazione agli operatori economici in possesso dei requisiti così modificati.
Restano comunque salvi i poteri di autotutela della stazione appaltante.
In sintesi, i chiarimenti possono soltanto spiegare le disposizioni già contenute nella documentazione di gara e non possono introdurre nuovi requisiti né modificare quelli originariamente previsti. La modifica della durata temporale utile per dimostrare un’esperienza costituisce una variazione sostanziale e anche l’introduzione di una nuova soglia economica relativa ai servizi analoghi modifica la lex specialis. Inoltre, le modifiche sostanziali devono essere adottate e pubblicate formalmente e quando la modifica può incidere sulla platea dei concorrenti, devono essere riaperti i termini per la presentazione delle offerte.
Il parere conferma che le FAQ non possono essere utilizzate per correggere o riscrivere informalmente la disciplina di gara: ogni variazione sostanziale deve essere resa conoscibile a tutti gli operatori con le medesime garanzie di pubblicità previste per il bando.
Si rimanda per ulteriori approfondimenti al testo integrale della delibera pubblicato in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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