APPALTI PUBBLICI E D.M. 37/2008 – LE ABILITAZIONI IMPIANTISTICHE SONO REQUISITI DI ESECUZIONE, NON DI PARTECIPAZIONE
(Tar Puglia, Bari, Sez. I, 03/08/2026, n. 954)
…omissis…
9.1 – Il motivo è infondato.
9.2 – Invero, Secondo un condivisibile orientamento interpretativo della giurisprudenza amministrativa e dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (deliberazione n. 108 del 17 aprile 2002, parere n. 6 del 12 gennaio 2001), cui questo Tribunale ha già prestato adesione (Sez. I, 27 febbraio 2018 n. 2157), le abilitazioni di cui alla legge n. 46/1990 ed ora al d.m. n. 37/2008 non sono requisiti di partecipazione alle procedure di gara per l’affidamento degli appalti pubblici, ma costituiscono piuttosto requisiti da provare in fase esecutiva (Consiglio di Stato, Sez. V, 16 ottobre 2013 n. 5028; Sez. VI, 13 maggio 2003 n. 4671) (T.A.R. Lazio, Roma, Sezione III Quater, 11 marzo 2020, n. 3183).
E ancora: Il possesso della certificazione di qualificazione SOA assolve ad ogni onere documentale circa la dimostrazione dell’esistenza dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria ai fini dell’affidamento di lavori pubblici, e risponde al divieto di aggravamento degli oneri probatori in materia di qualificazione.
L’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione e non di qualificazione SOA, né di partecipazione a gare d’appalto, con la possibilità che il possesso della medesima abilitazione può essere comprovato dall’impresa esecutrice in fase esecutiva proponendo come responsabile delle attività in questione un tecnico in possesso dei relativi prescritti requisiti (delibera A.N.A.C. n. 530 del 17 maggio 2017).
9.3 – Orbene, nella fattispecie concreta in esame, il Disciplinare di gara richiedeva, quale requisito di partecipazione, il possesso della qualificazione SOA nella categoria “OG11” – classifica I, senza prescrivere, quale autonomo requisito di partecipazione, il possesso dell’abilitazione di cui al D.M. 37/2008.
È pacifico che la ………. abbia dichiarato e dimostrato il possesso della relativa attestazione SOA.
L’eventuale dimostrazione dell’abilitazione professionale dovrà intervenire nella fase esecutiva.
…omissis…
Con la sentenza n. 954 del 3 agosto 2026, il TAR Puglia, Bari, ha ribadito che le abilitazioni tecnico-professionali previste dal D.M. n. 37/2008 non costituiscono, di per sé, requisiti di partecipazione alle gare per l’affidamento di lavori pubblici, ma requisiti da dimostrare nella fase esecutiva. Per le imprese edili il principio è rilevante soprattutto negli appalti che comprendono lavorazioni impiantistiche, poiché il possesso della relativa abilitazione non può essere automaticamente richiesto come condizione di ammissione alla gara quando la lex specialis non lo preveda espressamente come autonomo requisito.
La controversia riguardava una procedura nella quale la società ricorrente sosteneva che l’aggiudicataria dovesse essere esclusa per mancanza dell’abilitazione tecnico-professionale prevista dal D.M. n. 37/2008, ritenuta requisito essenziale e inderogabile di idoneità professionale.
Il TAR ha respinto tale ricostruzione, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le abilitazioni già previste dalla legge n. 46/1990 e oggi disciplinate dal D.M. n. 37/2008 non attengono alla partecipazione alla procedura di gara, ma alla successiva fase di esecuzione delle prestazioni.
La sentenza richiama inoltre il principio secondo cui il possesso della qualificazione SOA assolve agli oneri documentali relativi alla dimostrazione dei requisiti di capacità tecnica e finanziaria necessari per l’affidamento di lavori pubblici. L’abilitazione prevista dal D.M. n. 37/2008 non costituisce quindi un requisito di qualificazione SOA né, in quanto tale, un requisito generale di partecipazione alla gara.
Nel caso concreto, il disciplinare richiedeva come requisito di partecipazione il possesso della qualificazione SOA nella categoria OG11, classifica I, senza prevedere separatamente il possesso dell’abilitazione di cui al D.M. n. 37/2008. L’aggiudicataria aveva dichiarato e dimostrato il possesso dell’attestazione SOA richiesta e, secondo il TAR, ciò era sufficiente ai fini dell’ammissione alla procedura.
L’eventuale dimostrazione dell’abilitazione professionale deve pertanto intervenire nella fase esecutiva. La pronuncia richiama, sul punto, anche la delibera ANAC n. 530 del 17 maggio 2017, secondo cui l’abilitazione contemplata dall’art. 3 del D.M. n. 37/2008 costituisce un requisito di esecuzione.
Per un approfondimento completo delle motivazioni della decisione e dei precedenti giurisprudenziali e dell’Autorità richiamati, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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