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27.07.2026 - lavori pubblici

APPALTI PUBBLICI – IL CUMULO ALLA RINFUSA NON VALE PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI ALL’OFFERTA TECNICA

(Tar Campania, Napoli. Sez. I, 21/07/2026, n. 4552)

…omissis…

Sul piano prettamente giuridico, poi, la contestazione in esame chiama in causa il corretto inquadramento del cd. cumulo alla rinfusa e della disciplina ad esso applicabile.

Sul punto, osserva il Collegio, la giurisprudenza ha già affermato che il cumulo alla rinfusa regolato dall’art. 67 del d.lgs. n. 36/2023, per la sua funzione prettamente pro-concorrenziale, opera esclusivamente ai fini della qualificazione, e la sua sfera applicativa non può essere estesa anche ai fini della valutazione premiale dell’offerta tecnica; ne consegue che il Consorzio non può invocare tale istituto per acquisire punteggi premiali per esperienze maturate da imprese non designate come consorziate esecutrici (TAR Puglia – Bari, 14 aprile 2026, n. 464). E questa impostazione non può che essere condivisa: diversamente, infatti, il c.d. cumulo alla rinfusa, ove invocabile ai fini del conseguimento di punteggi addizionali, ridonderebbe in istituto anticoncorrenziale, siccome patentemente discriminatorio in danno dei comuni concorrenti.

…omissis…

Il cosiddetto “cumulo alla rinfusa”, previsto dall’articolo 67 del D.Lgs. n. 36/2023 per i consorzi stabili, può essere utilizzato ai fini della qualificazione per la partecipazione alla gara, ma non consente di valorizzare, nell’offerta tecnica, le esperienze maturate indistintamente da tutte le imprese consorziate.

Lo ha ribadito il TAR Campania, Napoli, Sezione I, con la sentenza 21 luglio 2026, n. 4552, confermando un orientamento già espresso dal TAR Puglia, Bari, con la sentenza n. 464/2026.

Secondo i giudici, l’istituto ha una funzione pro-concorrenziale, poiché permette al consorzio di utilizzare, nei limiti previsti dalla normativa, i requisiti delle imprese consorziate per ottenere la qualificazione necessaria alla partecipazione alla procedura. Tale meccanismo non può, tuttavia, essere esteso automaticamente alla fase di valutazione qualitativa dell’offerta.

Il consorzio, pertanto, non può ottenere punteggi premiali sulla base di servizi o lavori eseguiti da una consorziata diversa da quella indicata per l’esecuzione dell’appalto oggetto della gara. Ai fini dell’attribuzione del punteggio, le esperienze pregresse devono essere riferibili al consorzio stesso oppure all’impresa consorziata designata come esecutrice.

Nel caso esaminato, la stazione appaltante aveva attribuito un punteggio per un servizio analogo che non era stato svolto né direttamente dal consorzio né dalla consorziata indicata come esecutrice nella procedura contestata, ma da un’altra impresa consorziata, designata in una precedente e differente gara.

Il TAR ha quindi ritenuto illegittima l’attribuzione del relativo punteggio, precisando che un’applicazione del cumulo alla rinfusa anche ai criteri premiali finirebbe per determinare un vantaggio anticoncorrenziale e discriminatorio rispetto agli altri operatori economici.

In sintesi:

  • il cumulo alla rinfusa riguarda il possesso dei requisiti di qualificazione e di partecipazione;
  • non permette di sommare indistintamente le esperienze delle consorziate per ottenere punteggi tecnici;
  • le esperienze dichiarate nell’offerta tecnica devono essere riconducibili al soggetto che eseguirà concretamente la prestazione;
  • la stazione appaltante deve verificare l’effettiva riferibilità dei servizi o dei lavori utilizzati per ottenere i punteggi premiali.

La pronuncia assume particolare rilievo per gli operatori economici nella predisposizione dell’offerta tecnica e per le stazioni appaltanti nella verifica dei servizi analoghi e delle esperienze professionali dichiarate dai concorrenti.

Si rimanda per ulteriori approfondimenti al testo integrale della sentenza pubblicato in allegato

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.


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