Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
14.09.2026 - lavori pubblici

CAM NEGLI APPALTI PUBBLICI – COSA DEVONO VERIFICARE LE IMPRESE IN GARA E IN ESECUZIONE

ANAC e Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) hanno avviato una consultazione pubblica sull’applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) negli appalti pubblici, dopo aver riscontrato nello svolgimento delle rispettive attività istituzionali diffuse criticità nell’applicazione della disciplina dei criteri ambientali minimi.

Considerato altresì che dal IX rapporto dell’Osservatorio appalti verdi di Legambiente e Fondazione Ecosistemi, presentato in data 28 maggio 2026, è emerso che, rispetto alle stazioni appaltanti monitorate, l’indice di performance del Green public procurement (Gpp) in Italia è pari al 65%, Anac e Mase hanno ritenuto opportuno fornire indicazioni utili ad una corretta e uniforme applicazione della normativa in materia di CAM attraverso la predisposizione di un comunicato congiunto.

Al fine di garantire la massima trasparenza e partecipazione ai procedimenti di regolazione, si pone in consultazione il testo del Comunicato congiunto ANAC – MASE, e si invitano i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni ed i propri contributi entro il 30 settembre 2026 ore 12, esclusivamente mediante la compilazione del questionario on line.
Per comodità, oltre al documento in consultazione, Anac ha reso pubblico anche lo schema di questionario ricordando che saranno accettate solamente le risposte inserite mediante la compilazione del format accessibile al suddetto link. Si avvisa che i contributi pervenuti con modalità diverse da quelle indicate non potranno essere tenuti in considerazione.

Per le imprese di costruzioni, il tema ha ricadute operative dirette: occorre verificare con attenzione quali CAM siano richiamati nella documentazione di gara, quali prescrizioni costituiscano requisiti essenziali dell’offerta, quali mezzi di prova debbano essere prodotti e quali obblighi ambientali dovranno poi essere rispettati durante l’esecuzione. La mancata conformità a una prescrizione CAM qualificata come elemento essenziale dell’offerta può infatti determinare l’inammissibilità dell’offerta e l’esclusione dalla procedura, mentre la mancata dimostrazione di un criterio premiante incide, in linea generale, sull’attribuzione del punteggio.

Il quadro normativo di riferimento è l’art. 57, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, che impone alle stazioni appaltanti e agli enti concedenti di inserire nella documentazione progettuale e di gara almeno le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute nei CAM applicabili. Quando viene utilizzato il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, devono inoltre essere considerati i criteri premianti previsti dai relativi decreti.

Per le imprese è quindi essenziale distinguere, all’interno della lex specialis, tra specifiche tecniche, clausole contrattuali e criteri premianti, poiché producono effetti diversi. Le prime definiscono caratteristiche che la prestazione deve necessariamente possedere; le seconde regolano obblighi da rispettare durante l’esecuzione; i criteri premianti, invece, attribuiscono punteggio aggiuntivo a prestazioni ambientali migliorative rispetto ai requisiti minimi.

Particolare attenzione deve essere prestata alla documentazione richiesta a comprova della conformità ai CAM. Lo schema sottoposto a consultazione affronta proprio il momento nel quale tali mezzi di prova debbano essere presentati e verificati. Quando il singolo decreto non individua espressamente la fase, ANAC e MASE sottopongono agli stakeholder l’ipotesi che, almeno per le specifiche tecniche, la relativa documentazione sia acquisita già durante la gara e comunque prima dell’aggiudicazione.

Per il settore delle costruzioni assume specifico rilievo il D.M. 24 novembre 2025 relativo ai CAM per l’affidamento dei servizi di progettazione e dei lavori per interventi edilizi. Nei lavori pubblici, le prescrizioni ambientali devono essere recepite già nella progettazione e trovano riscontro negli elaborati progettuali, nella Relazione CAM, nel computo metrico e nella determinazione dei costi dell’intervento. Ciò significa che le caratteristiche ambientali richieste possono incidere direttamente anche sulle lavorazioni, sui materiali da impiegare e sui relativi mezzi di prova che l’esecutore sarà chiamato a produrre.

Un ulteriore profilo operativo riguarda la corretta individuazione dei CAM applicabili. ANAC e MASE evidenziano che non è sufficiente fare riferimento al solo codice CPV della prestazione principale, poiché all’interno dello stesso contratto possono essere presenti lavorazioni, servizi o forniture accessorie soggette a decreti CAM differenti. Per l’impresa diventa quindi rilevante verificare l’intero contenuto della prestazione e non soltanto la categoria prevalente dell’appalto.

Il rispetto dei CAM prosegue anche dopo l’aggiudicazione. Le prescrizioni ambientali contenute nel progetto e nel contratto e gli eventuali criteri premianti offerti dall’aggiudicatario diventano obblighi contrattuali e possono essere oggetto di controllo da parte del RUP, del direttore dei lavori o del direttore dell’esecuzione. Lo schema in consultazione affronta anche la possibile previsione di penali in caso di inadempimento e, nei casi più gravi, le conseguenze contrattuali derivanti da difformità non rimediabili.

Negli appalti di lavori, il controllo può proseguire fino al collaudo. Tra i profili sottoposti a consultazione vi è infatti anche la predisposizione di una Relazione CAM dei lavori da parte dell’esecutore, destinata a consentire la verifica finale della corrispondenza tra quanto realizzato, le prescrizioni progettuali e gli obblighi assunti in gara.

La consultazione affronta inoltre l’applicazione dei CAM agli affidamenti diretti e sottosoglia, alle opere di urbanizzazione a scomputo e agli affidamenti in house. Secondo l’impostazione illustrata da ANAC e MASE, l’obbligo dell’art. 57 ha carattere trasversale e riguarda appalti e concessioni di qualsiasi importo, compresi gli affidamenti diretti.

La consultazione resterà aperta fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2026.

Per un approfondimento completo dei contenuti del comunicato, delle questioni sottoposte a consultazione e delle indicazioni relative all’applicazione dei CAM nelle diverse fasi dell’appalto, si rinvia alla lettura integrale del documento pubblicato in allegato.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941