CONSORZI ARTIGIANI E CONSORZI STABILI – I CHIARIMENTI ANAC SULLA QUALIFICAZIONE NEGLI APPALTI DI LAVORI
Con la Delibera n. 183/2026, l’ANAC ha esaminato una controversia relativa alla partecipazione a una procedura di affidamento di lavori da parte di un consorzio tra imprese artigiane che aveva indicato come esecutrice una consorziata priva di attestazione SOA.
Si pubblica di seguito l’approfondimento a cura della Direzione Legislazione Opere Pubbliche di Ance.
In via preliminare, l’Autorità ha escluso profili di incertezza o indeterminatezza dell’offerta, rilevando come risultassero chiaramente individuate sia la consorziata designata per l’esecuzione sia le modalità di svolgimento delle prestazioni. Ha inoltre richiamato il proprio consolidato orientamento secondo cui, nei limiti previsti dalla legge quadro sull’artigianato, possono far parte di un consorzio tra imprese artigiane anche imprese non qualificate come artigiane.
Nel merito, l’ANAC ha ricostruito il quadro normativo in materia di qualificazione, evidenziando il diverso regime applicabile ai consorzi tra imprese artigiane e ai consorzi stabili.
In particolare, ha ricordato che l’art. 67, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023, come modificato dal decreto correttivo, disciplina espressamente il sistema di qualificazione dei consorzi stabili. Per gli appalti di lavori eseguiti tramite consorziate designate, tale disposizione richiede che la consorziata esecutrice sia in possesso della qualificazione necessaria op-pure la acquisisca mediante avvalimento.
L’Autorità ha tuttavia precisato che un consorzio tra imprese artigiane può, in concreto, presentare anche le caratteristiche proprie di un consorzio stabile, qualora sia dotato dei requisiti strutturali e funzionali tipici di tale figura, tra cui una comune struttura d’impresa e una stabile organizzazione finalizzata all’esecuzione degli appalti. In tali casi, trova ap-plicazione il regime previsto per i consorzi stabili, compresa la disciplina in materia di qualificazione delle consorziate esecutrici.
Muovendo da tali premesse, l’ANAC ha ritenuto necessario accertare preliminarmente la natura giuridica del consorzio partecipante. Se il consorzio dovesse risultare qualificabile come consorzio stabile, occorrerà verificare il possesso dell’attestazione SOA in capo alla consorziata designata per l’esecuzione dei lavori. Diversamente, qualora si tratti di un consorzio tra imprese artigiane privo delle caratteristiche del consorzio stabile, sarà sufficiente la qualificazione posseduta dal consorzio stesso, che potrà affidare l’esecuzione alle proprie consorziate anche in assenza di una loro autonoma qualificazione.
L’Autorità ha quindi demandato alla stazione appaltante il compito di svolgere il necessario accertamento istruttorio sulla natura del consorzio e di assumere, all’esito delle verifiche, le conseguenti determinazioni in ordine all’applicazione del corretto regime di qualificazione.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della delibera pubblicato in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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