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06.07.2026 - lavoro

DECRETO PRIMO MAGGIO – AVVENUTA CONVERSIONE IN LEGGE – NORME DI INTERESSE PER IL SETTORE EDILE DERIVANTI DALLA STESSA – NOTA ANCE

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2026, la legge n. 112/2026, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 62/2026, c.d. decreto Lavoro 2026 recante “Disposizioni urgenti in materia di salario giusto, di incentivi all’occupazione e di contrasto del caporalato digitale”

Ad integrazione di quanto già illustrato nella prima nota rilasciata da ANCE, da noi pubblicata nella Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 18/2026 del 12/05/2026, riportiamo di seguito le novità di maggiore interesse introdotte dalla legge di conversione.

Articolo 4-bis – Limite massimo alla durata dei tirocini

Il nuovo articolo 4-bis stabilisce che, per ciascun gruppo di imprese, la durata massima complessiva dei tirocini extracurriculari è di 12 mesi.

Articolo 5 – Modifiche all’articolo 14 del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26

In via preliminare, ricordiamo che il comma 1 dell’articolo 5 del Decreto Lavoro 2026, in considerazione dei nuovi incentivi introdotti dallo stesso, aveva abrogato la proroga, disposta dal cd. Decreto milleproroghe, del bonus giovani, del bonus donne e del bonus Zes per il Mezzogiorno.

Con la legge di conversione in esame viene introdotto il nuovo comma 1-bis volto a precisare che le norme preesistenti riacquistano efficacia nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del suddetto Decreto milleproroghe.

Articolo 6 – Disposizioni urgenti per la conciliazione tra famiglia e lavoro

Con la legge di conversione in oggetto l’esonero correlato al possesso di certificazioni utili a dimostrare l’adozione di misure a sostegno della natalità e alle esigenze di cura viene ora riconosciuto per i soli anni 2026, 2027 e 2028. Al riguardo, segnaliamo che nel dossier predisposto dalle Camere viene riportato che le aziende destinate al riconoscimento della misura in esame sono quelle che si certificano in conformità alla prassi di riferimento UNI PdR 192 del 14 aprile 2026.

Articolo 7 – Criteri per l’individuazione di livelli retributivi minimi e connessa norma relativa ad alcuni incentivi

Il nuovo comma 4-bis, introdotto all’art. 7, individua, ai fini del salario giusto, le tipologie di emolumenti rientranti nella nozione di trattamento economico complessivo. In particolare, tale trattamento è costituito da tutte le voci retributive fisse e continuative, dirette, indirette e differite, definite dai contratti collettivi nazionali dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, comprese le mensilità aggiuntive e nonché dalle prestazioni di welfare contrattuale spettanti alla generalità dei dipendenti e dagli eventuali altri istituti o indennità aventi valore economico, definiti dagli stessi contratti collettivi. Sono, in ogni caso, escluse le voci retributive discrezionali e variabili attribuite ai singoli lavoratori.

Articolo 7-bis – Contrattazione collettiva di prossimità

Il nuovo articolo 7-bis interviene in materia di contratti collettivi di prossimità, apportando modifiche al decreto-legge n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011. In particolare, l’articolo da ultimo citato prevede che i contratti collettivi di lavoro di prossimità e le specifiche intese da essi realizzate devono essere depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali e presso l’Archivio dei Contratti del CNEL. Inoltre, le specifiche intese che derogano in senso peggiorativo alle disposizioni di legge e della contrattazione collettiva nazionale devono essere comunicate ai lavoratori interessati entro 3 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo, con comunicazione scritta anche a mezzo posta elettronica ovvero nelle modalità previste dalle procedure aziendali e, se riguardano datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti, devono essere sottoscritte presso l’Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio.

Articolo 10 – Rinnovi contrattuali

Il comma 1 dell’articolo 10, riformulato dalla legge di conversione in esame, demanda alla contrattazione collettiva la determinazione delle procedure idonee a garantire regolarità nei rinnovi, nonché dei criteri di adeguamento da applicare nel periodo temporale intercorrente tra la scadenza di un contratto collettivo nazionale di lavoro e la sottoscrizione del nuovo. Il novellato comma 2 prevede che, in caso di mancato rinnovo dei contratti collettivi entro i primi nove mesi successivi alla data di scadenza naturale, le retribuzioni sono adeguate alla variazione dell’indicatore dei prezzi al consumo al netto dei prodotti energetici importati IPCA-NEI (e non più dell’IPCA), nella misura 4 del 50 per cento (in luogo del 30 per cento inizialmente previsto dalla norma nella sua stesura originaria). Viene, inoltre, precisato che tale disposizione si applica “in assenza di diverse pattuizioni contrattuali”.

È stato precisato che il contributo di assistenza contrattuale non può essere riconosciuto decorsi 12 mesi dalla scadenza naturale del contratto e fino al suo rinnovo.

Articolo 11 – Disposizioni in materia di codice alfanumerico unico dei contratti collettivi nazionali di lavoro

La disposizione secondo cui l’indicazione del codice alfanumerico unico del contratto collettivo nazionale di lavoro rientri tra le informazioni obbligatorie che il datore di lavoro è tenuto a rendere al lavoratore viene circoscritta ai soli datori di lavoro del settore privato. Inoltre, con la legge di conversione tale obbligo è incluso tra quelli che possono essere adempiuti per iscritto entro un mese dall’inizio della prestazione lavorativa, anziché entro i sette giorni dal suddetto inizio.

Articolo 16-quater – Distacco per finalità di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva

In deroga a quanto previsto dall’articolo 30 del d.lgs. n. 276/2003, il nuovo articolo 16-quater prevede, in via sperimentale, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2029, che il distacco di uno o più lavoratori, nel rispetto delle mansioni svolte, è ammesso, previo accordo sindacale, anche in assenza dell’interesse proprio del datore di lavoro distaccante e anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che adottano il medesimo contratto collettivo, quando sia finalizzato alla salvaguardia dei livelli occupazionali o della continuità produttiva, alla conservazione delle competenze professionali ovvero a evitare o a limitare sospensioni dell’attività lavorativa, riduzioni dell’orario di lavoro, ricorso agli ammortizzatori sociali o situazioni di esubero di personale.

Con decreto del Ministro del lavoro, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione in esame, sono stabilite le disposizioni necessarie per l’applicazione di tale disciplina.

ALLEGATO: testo conversione


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