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07.09.2026 - urbanistica

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE: IL COSTO DI COSTRUZIONE RIDOTTO SI APPLICA ANCHE SE L’INTERVENTO È QUALIFICATO COME NUOVA COSTRUZIONE

Il TAR Lombardia, Milano, con la sentenza 7 agosto 2026, n. 4056, ha chiarito che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono beneficiare della riduzione del costo di costruzione anche quando, per le loro caratteristiche, siano qualificati dal punto di vista edilizio come interventi di nuova costruzione.

L’art. 48, comma 6, della L.R. Lombardia n. 12/2005 prevede, infatti, che per gli interventi di ristrutturazione edilizia e per quelli di demolizione e ricostruzione, anche con diversa sagoma, il contributo commisurato al costo di costruzione sia determinato in relazione al costo reale dell’intervento e non possa comunque superare il 50% del valore previsto per le nuove costruzioni.

Secondo il TAR, la norma regionale menziona espressamente la demolizione e ricostruzione accanto alla ristrutturazione edilizia. La sua applicazione non dipende, pertanto, dalla qualificazione formale dell’opera, ma dalla circostanza che l’intervento sostituisca un fabbricato esistente e utilizzi un’area già urbanisticamente compromessa, evitando l’occupazione di nuovo suolo libero.

La qualificazione dell’intervento come nuova costruzione non determina quindi, da sola, la perdita del beneficio. Il Comune non può inoltre escludere la riduzione per la sola mancanza di un proprio atto generale che ne disciplini espressamente l’applicazione.


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