DL AIUTI – L’ADEGUAMENTO PREZZI È UN’OBBLIGAZIONE DI LEGGE CHE SI ATTUA D’UFFICIO
(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza del 01 luglio 2026 n. 5244)
Ance Brescia informa che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5244/2026, ha chiarito che l’adeguamento prezzi previsto dall’art. 26 del d.l. n. 50/2022 costituisce un meccanismo automatico fondato su parametri oggettivi e destinato a operare nella fase esecutiva del contratto.
La pronuncia è di particolare interesse per le imprese edili perché afferma che non è necessaria una specifica istanza dell’appaltatore per attivare il procedimento: spetta alla stazione appaltante procedere d’ufficio all’adozione degli atti necessari, compresi quelli per l’accesso al Fondo previsto dalla normativa emergenziale.
Il Consiglio di Stato ha inoltre escluso che il riconoscimento dell’adeguamento possa essere negato solo perché l’impresa non ha apposto una formale riserva sul certificato di regolare esecuzione, se la richiesta è stata comunque formulata contestualmente alla sottoscrizione del certificato e prima della sua approvazione.
Per le imprese, il principio operativo è duplice: da un lato, la stazione appaltante deve attivarsi autonomamente quando ricorrono i presupposti dell’adeguamento; dall’altro, è comunque opportuno che l’appaltatore formalizzi tempestivamente le proprie richieste, soprattutto in occasione di SAL, conto finale o certificato di regolare esecuzione.
Si rimanda alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.
Gli uffici di ANCE Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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