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22.06.2026 - lavori pubblici

GARE D’APPALTO DIGITALIZZATE – MALFUNZIONAMENTO DELLE PIATTAFORME TELEMATICHE NEGLI APPALTI PUBBLICI E ONERE DELLA PROVA

(TAR Lazio –Roma, Sez. I –bis, 10 giugno 2026, n. 10691)

La sentenza in esame affronta il tema dell’onere della prova nel caso di malfunzionamento delle piattaforme telematiche nelle gare di appalto.

Nel caso di specie, la società ricorrente ha impugnato il provvedimento di esclusione dalla procedura di gara diretta alla conclusione di un accordo quadro della durata di due anni (e ulteriore opzione di 2 anni) per la fornitura di derrate alimentari per le mense di servizio della Marina militare in relazione ai lotti ivi individuati (nella specie, n. 5, 7, 10, 12, 15 e 25), adottato dalla Stazione appaltante in ragione della riscontrata assenza delle prescritte schede tecniche dei prodotti offerti costituente documentazione afferente all’offerta economica, stante la ritenuta non validità delle giustificazioni rese dalla stessa società in ordine al mancato caricamento dell’anzidetta documentazione sulla piattaforma SDAPA laddove incentrate su un asserito malfunzionamento della piattaforma medesima.

Il Collegio rileva che, alla luce della documentazione prodotta, non ci sono elementi sufficienti per dimostrare che il presunto malfunzionamento della piattaforma impedì alla società ricorrente di caricare la scheda tecnica (parte dell’offerta economica) entro il termine di gara fissato alle ore 12:00 del 25 luglio 2025 (come indicato nella lettera d’invito, allegato n.1). Di conseguenza la circostanza invocata a fondamento del ricorso non risulta adeguatamente provata.

Si osserva inoltre che l’immagine prodotta dalla ricorrente, che mostra un avviso di momentanea indisponibilità del servizio (doc. n.9, p.2), non fornisce alcun elemento che permetta di collegarla ai singoli lotti contestat

Dal confronto degli atti emerge che i lotti indicati nella determinazione di esclusione (sei lotti: 5, 7, 10, 12, 15 e 25) non coincidono con quelli che la ricorrente assume siano stati interessati dal presunto malfunzionamento (solo i lotti 5, 10 e 25). Le produzioni documentali e la ricostruzione della ricorrente confermano questa discrepanza.

Il carattere parziale della prospettazione svolta sul punto emerge anche dal contenuto delle ulteriori produzioni documentali richiamate nell’atto di ricorso, laddove ulteriormente circoscritte ai soli lotti nn. 5 e 10 (cfr. doc. n. 8 recante l’atto riepilogativo dell’offerta presentata, generato dalla piattaforma informatica).

La schermata prodotta dalla ricorrente non contiene elementi che colleghino l’avviso di indisponibilità al passaggio procedurale contestato (ossia alla fase di predisposizione/invio dei documenti dell’offerta, comprese le schede tecniche), come previsto dalla lex specialis e dalle modalità di caricamento tramite la procedura guidata.

La stessa schermata, infine, secondo quanto emerge dalla data e dall’orario visibili nella parte inferiore del corrispondente documento versato in atti (cfr. doc. n. 9 unito all’atto di ricorso, in specie la relativa pag. 2, cit.), mostra di risalire sul piano temporale ad un momento non coincidente nell’immediatezza con la scadenza del termine previsto per la presentazione delle offerte di gara (fissato alle ore 12:00 del 25.07.2025), recando la specifica indicazione delle ore 8:52 del giorno 25.07.2025.

Va inoltre rilevato che la stessa documentazione prodotta dalla ricorrente attesta che la piattaforma funzionava al momento dell’invio finale dell’offerta (con allegati): il riepilogo prodotto (doc. n.8) indica l’invio a sistema per i lotti rilevanti alle ore 9:46 e 9:38 del 25.07.2025, successivamente al presunto malfunzionamento.

Ne discende la conseguente possibilità per la società stessa di procedere eventualmente al (rinnovato) caricamento del singolo documento in questione (rappresentato dalle schede tecniche dei prodotti offerti) entro il prescritto termine di presentazione dell’offerta di gara (con scadenza alle successive ore 12.00 della medesima giornata).

Gli elementi sul punto rilevati trovano ulteriore conferma nella relazione del gestore della piattaforma depositata in giudizio, laddove vengono riepilogate – sulla base dei log di sistema – le attività poste in essere dalla medesima società ricorrente sulla piattaforma informatica successivamente al denunciato malfunzionamento, in relazione all’operato caricamento di ulteriore documentazione nel lasso temporale dalle ore 9:34 alle ore 10:00 del 25.07.2025 (cfr. la relazione CONSIP depositata il 25 marzo 2026, in specie pagina 3).

Le considerazioni esposte non possono intendersi superate alla luce della relazione tecnica successivamente versata in atti dalla società ricorrente, proveniente dall’individuato professionista iscritto presso l’ordine degli ingegneri e recante l’indicazione di specifici elementi unitamente alle correlate considerazioni sul piano tecnico-informatico, volti nel complesso a dimostrare il malfunzionamento della piattaforma informatica in base alla rappresentata “anomalia bloccante” della piattaforma medesima “durante la fase di Upload dei file di gara” all’atto del caricamento, ad opera della società interessata, delle schede tecniche dei prodotti offerti (cfr. doc. n. 1, depositato in data 28 gennaio 2026, come integrato dalle ulteriori controdeduzioni ad opera del medesimo professionista, versate in atti il successivo 13 aprile 2026).

Al riguardo, da un lato va osservato che i rilievi esposti nella perizia di parte hanno trovato specifica contestazione nel contenuto della relazione a cura del gestore della piattaforma (cfr. relazione CONSIP depositata il 25 marzo 2026, a fronte dell’ordinanza n. 3883/2026, sopra citata) – dal quale altresì proviene l’attestazione (prodotta in giudizio dalla resistente Amministrazione) circa l’inesistenza di episodi di malfunzionamento nel lasso temporale in considerazione (cfr. doc. n. 4 unito alla memoria difensiva della resistente Amministrazione, denominato “situazione stato piattaforma”) – laddove volta ad evidenziare come l’errore segnalato dalla medesima società ricorrente fosse “… di natura non sistematica e non bloccante …” (cfr. la citata relazione CONSIP, pagina 3).

Dall’altro, si intende rilevare come permanga in ogni caso la mancata dimostrazione di un malfunzionamento della piattaforma medesima nel (residuo) lasso temporale a disposizione per la presentazione dell’offerta di gara suscettibile di determinare l’impossibilità per la società odierna ricorrente di completare, entro le ore 12:00 del 25.07.2025, il caricamento delle schede dei prodotti offerti ai fini della presentazione dell’offerta di gara per gli individuati lotti.

Come affermato dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, “L’orientamento formatosi in materia di procedure di evidenza pubblica che si svolgono mediante la presentazione telematica dell’offerta pone sull’utente il c.d. “rischio tecnico” inerente l’efficace e tempestivo caricamento e trasmissione dei dati, in ossequio al criterio di autoresponsabilità, con la conseguenza che dai casi di malfunzionamento del sistema imputabili al gestore, devono essere adeguatamente distinte le ipotesi in cui la mancata trasmissione dell’offerta consegua alla mancanza di quella “peculiare diligenza” esigibile da parte del partecipante nella trasmissione degli atti di gara, tipica del profilo professionale rivestito (T.A.R. Roma, Lazio sez. II, 09/02/2024, n.2608, Consiglio di Stato, Sezione III, n. 3329/2014)”, con l’ulteriore precisazione che “In tale chiave ricostruttiva, l’esperienza e abilità informatica dell’utente, la stima dei tempi occorrenti per il completamento delle operazioni di upload, la preliminare e attenta lettura delle istruzioni procedurali, il verificarsi di fisiologici rallentamenti conseguenti a momentanea congestione del traffico, sono tutte variabili che il partecipante ad una gara telematica deve avere presente, preventivare e “dominare” quando si accinge all’effettuazione di un’operazione così importante per la propria attività, non potendo il medesimo pretendere che l’amministrazione, oltre a predisporre una valida piattaforma, si adoperi anche per garantire il buon fine delle operazioni (in tal senso, Consiglio di Stato, Sezione III, 24 novembre 2020, n. 7352; Consiglio di Stato, Sezione I, 24 gennaio 2020 n. 220)” (in tal senso, cfr. TAR Lombardia, Milano, sez. V, sent. 6 marzo 2024, n. 644, in specie 2.1).

Nella delineata prospettiva, è stato richiamato il costante orientamento giurisprudenziale sviluppatosi nella materia delle gare telematiche, nel cui contesto è stato affermato “… il principio dell’equa ripartizione, tra soggetto partecipante e Amministrazione procedente, del “rischio tecnico” di inidoneo caricamento e trasmissione di dati su piattaforma informatica (“rischio di rete” dovuto alla presenza di sovraccarichi o cali di performance della rete, e “rischio tecnologico” dovuto alle caratteristiche di sistemi operativi software utilizzati dagli operatori), secondo criteri di autoresponsabilità dell’utente, su cui grava l’onere di pronta e tempestiva attivazione delle procedure, sì da capitalizzare il tempo residuo, con la sola esclusione dei malfunzionamenti del sistema imputabili al gestore (quali fermi del sistema ovvero mancato rispetto dei livelli di servizio), per i quali non può che affermarsi la responsabilità del gestore/Amministrazione” (in tal senso, ex multis TAR Lazio, Roma, sez. III quater, sent. 10 luglio 2020, n. 7930, confermata da Cons. St., sez. V, sent. 2 agosto 2021, n. 5652).

La giurisprudenza amministrativa ha altresì precisato come l’onere di dimostrare l’asserito malfunzionamento del sistema informatico gravi sulla parte ricorrente, la quale è tenuta a fornire sul punto quantomeno un principio di prova (in tal senso, cfr. ex multis cfr. TAR Lazio, Roma, sez. II bis, sent. 12 giugno 2023, n. 9984 e TAR Puglia, Bari, sez. I, sent. 19 maggio 2025, n. 693).

Facendo applicazione dei principi interpretativi declinati nell’ambito del richiamato orientamento giurisprudenziale, può pertanto concludersi – alla luce degli atti di causa e del complesso della documentazione prodotta in giudizio – nel senso che l’asserito malfunzionamento della piattaforma informatica e la dedotta impossibilità di completare il caricamento delle schede tecniche dei prodotti offerti entro la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte di gara (in relazione a ciascuno dei lotti interessati) non risultano nel caso di specie suffragati dall’allegazione di elementi sufficienti ad integrare un idoneo principio di prova, alla stregua delle circostanze sopra evidenziate e delle considerazioni sul punto svolte.

Ciò posto, va infine osservato come il gravato provvedimento risulti altresì connotato da un’adeguata motivazione, riportando la puntuale indicazione delle ragioni poste alla base dell’assunta determinazione di esclusione all’esito della valutazione condotta in base agli elementi istruttori acquisiti (cfr. allegato n. 5 unito alla memoria difensiva della resistente Amministrazione, cit.).

In conclusione, per le esposte ragioni i magistrati del TAR Lazio hanno respinto il ricorso in forza della ravvisata infondatezza delle censure dedotte dal ricorrente.

Si rimanda alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.


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