GARE PUBBLICHE E QUALIFICAZIONE DELLE IMPRESE – IL QUINTO D’OBBLIGO INCIDE SUI REQUISITI SOA RICHIESTI
(Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza del 2 luglio 2026, n. 5284)
Il Consiglio di Stato, con la sentenza 2 luglio 2026, n. 5284, ha chiarito che, ai fini della qualificazione dell’operatore economico, il valore stimato dell’appalto deve essere calcolato considerando l’importo massimo complessivamente prevedibile, comprese eventuali opzioni, rinnovi o aumenti contrattuali espressamente previsti negli atti di gara.
La decisione è di particolare interesse per le imprese edili che partecipano a procedure di lavori pubblici, perché conferma che il cosiddetto “quinto d’obbligo”, se previsto dalla documentazione di gara, non rileva solo nella fase esecutiva del contratto, ma anche nella fase di verifica dei requisiti speciali di partecipazione.
In concreto, quando la stazione appaltante si riserva la possibilità di imporre all’appaltatore un aumento delle prestazioni fino al 20% del valore dell’appalto, l’impresa deve risultare qualificata sin dall’inizio per l’importo complessivo dell’affidamento, comprensivo di tale incremento. Il requisito di capacità tecnica ed economica va quindi rapportato non solo all’importo base, ma al valore massimo stimato della commessa.
Il principio assume rilievo operativo soprattutto nella verifica delle classifiche SOA: prima di partecipare a una gara, le imprese devono controllare se gli atti prevedano opzioni, rinnovi, premi, pagamenti o incrementi contrattuali, perché tali elementi possono incidere sul valore stimato dell’appalto e, di conseguenza, sulla qualificazione richiesta.
La sentenza valorizza questa impostazione a tutela della trasparenza, della concorrenza, della par condicio e dell’interesse pubblico alla corretta esecuzione dell’opera, evitando che siano ammessi operatori qualificati solo per l’importo iniziale ma non per il valore massimo effettivamente attivabile dalla stazione appaltante.
Si rimanda alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.
Gli uffici di ANCE Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: Consiglio di Stato, Sezione Quinta, sentenza del 2 luglio 2026, n. 5284
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