IMMOBILI CONDONATI: IL CONSIGLIO DI STATO RICONOSCE LA PIENA LEGITTIMITÀ URBANISTICO-EDILIZIA (SEZ. IV, 9 APRILE 2026, N. 2848)
Con la sentenza 9 aprile 2026, n. 2848, il Consiglio di Stato, Sezione IV, ha affermato un principio di particolare rilievo per il settore edilizio: l’immobile oggetto di condono edilizio, una volta rilasciato il titolo in sanatoria, acquisisce piena legittimità urbanistico-edilizia e può essere assoggettato agli stessi interventi consentiti per gli immobili legittimamente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia.
La pronuncia segna un significativo superamento del precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui gli immobili condonati potevano essere interessati esclusivamente da interventi di carattere manutentivo, con esclusione di opere più incisive quali il restauro, il risanamento conservativo o la ristrutturazione edilizia.
La massima pubblicata dalla Giustizia amministrativa chiarisce che l’immobile oggetto di condono edilizio, alla luce dell’art. 9-bis, comma 1-bis, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, acquisisce piena legittimità urbanistica e può essere assoggettato a tutti gli interventi edilizi consentiti per gli immobili legittimamente assentiti, inclusa la ristrutturazione edilizia, non essendo limitato ai soli interventi manutentivi.
Il condono, pur restando una fattispecie eccezionale prevista dalla legge, non può lasciare l’immobile in una condizione giuridica incerta o “di serie B”. Al contrario, il bene deve ritenersi pienamente legittimato sotto il profilo edilizio.
Pertanto, gli immobili sanati ai sensi delle leggi sul condono edilizio (legge n. 47/1985, legge n. 724/1994 e legge n. 326/2003) possono essere oggetto degli interventi edilizi consentiti dalla disciplina vigente, al pari degli immobili originariamente assentiti.
Resta fermo, naturalmente, che ogni intervento dovrà essere valutato caso per caso e dovrà risultare conforme agli strumenti urbanistici vigenti e alle norme di settore.
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