Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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18.05.2026 - lavoro

INPS – BONUS DONNE ZES UNICA 2026 – PRIMI CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 14 MAGGIO 2026, N. 57

Con la circolare 57/2026, l’Inps ha diffuso le prime istruzioni operative relative all’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate e molto svantaggiate previsto dall’articolo 1 del decreto 1° maggio 2026, introducendo alcuni chiarimenti di particolare interesse anche con riferimento alle aree ricomprese nella ZES Unica per il Mezzogiorno.

L’agevolazione è riconosciuta a tutti i datori di lavoro privati, con esclusione dei rapporti di apprendistato, del lavoro domestico e del lavoro intermittente. Diversamente da quanto accade in molte altre misure incentivanti, il beneficio è applicabile anche alle assunzioni di personale dirigente.

Le assunzioni incentivate devono essere effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2026 e il 31 dicembre 2026. Contestualmente, risulta abrogata la proroga per il 2026 delle precedenti misure analoghe previste dal decreto Coesione.

L’esonero consiste nell’abbattimento del 100% dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi Inail, entro il limite massimo di 650 euro mensili per ciascuna lavoratrice assunta. Il massimale sale però a 800 euro mensili qualora la lavoratrice risieda in un territorio rientrante nella ZES Unica.

Proprio su quest’ultimo aspetto emergono elementi interpretativi di rilievo. L’articolo 1 del Dl 62/2026, nel disciplinare la maggiorazione, richiama infatti “le regioni della ZES unica per il Mezzogiorno, ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea”.

In passato, con la circolare 58/2023, l’Inps aveva adottato una lettura restrittiva della formulazione, ritenendo necessario fare riferimento alle sole aree individuate dalla Carta degli aiuti a finalità regionale. Nella nuova circolare 57/2026, invece, l’Istituto sembra orientarsi verso una interpretazione più ampia e semplificata, limitandosi a ricordare che dal 2025 anche Marche e Umbria sono entrate a far parte della ZES Unica, portando così a dieci il numero complessivo delle regioni interessate.

Il cambio di impostazione appare significativo soprattutto se confrontato con la disciplina prevista per gli incentivi destinati agli under 35. In quel caso, infatti, la norma richiama espressamente le dieci regioni interessate, mentre per le donne svantaggiate il legislatore continua a utilizzare il riferimento alle aree ammissibili ai finanziamenti europei. Nonostante questa differenza lessicale, la posizione assunta oggi dall’Inps sembra comunque orientata a privilegiare una lettura estensiva della misura, con effetti applicativi meno problematici per imprese e consulenti.

La durata dell’agevolazione varia da 12 a 24 mesi a seconda del livello di svantaggio della lavoratrice, da individuare secondo le categorie definite dall’articolo 2 del regolamento Ue 651/2014 e in relazione al periodo di assenza da un impiego regolarmente retribuito.

Anche per questa misura resta fermo il requisito dell’incremento occupazionale netto, che deve essere verificato mensilmente. Ciò significa che l’esonero può temporaneamente non spettare in alcuni periodi, per poi riprendere successivamente, fermo restando che i mesi eventualmente persi non possono essere recuperati.

La circolare ricorda inoltre che i periodi di congedo obbligatorio di maternità, sia ordinario sia anticipato, determinano un corrispondente prolungamento della durata dell’incentivo.

Per quanto riguarda la procedura di accesso, l’Inps precisa che l’operatività delle domande risulta momentaneamente sospesa in attesa di un successivo messaggio dell’Istituto. A regime, le modalità dovrebbero ricalcare quelle già previste per gli incentivi all’assunzione degli under 35.

Infine, viene confermata la possibilità, già prevista anche per gli under 35, di trasferire il beneficio residuo in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro: se la lavoratrice viene riassunta da un nuovo datore di lavoro, quest’ultimo potrà fruire della quota residua dell’esonero senza necessità di presentare una nuova istanza telematica.

Allegato: ZES Unica – Circolare


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