INPS – INCENTIVO ALLA STABILIZZAZIONE DEI RAPPORTI DI LAVORO – INDICAZIONI OPERATIVE – CIRCOLARE 3 LUGLIO 2026, N. 72 – MESSAGGIO 29 LUGLIO 2026, N. 2518
Il decreto-legge 30 aprile 2026, n. 62, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 2026, n. 112 ha introdotto un incentivo alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro, consistente in un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati che trasformino i rapporti di lavoro a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
Con la circolare 3 luglio 2026, n. 72, l’INPS ha illustrato la disciplina dell’agevolazione e fornito le prime indicazioni operative per la gestione degli adempimenti previdenziali. Successivamente, con il messaggio con il messaggio 29 luglio 2026, n. 2518, l’Istituto ha fornito le istruzioni relative alle modalità di esposizione dell’esonero nelle denunce contributive.
Si riportano le indicazioni di maggiore interesse, rimandando, per quanto non riportato, alla circolare e al messaggio, allegati in calce.
L’esonero contributivo in argomento è riconosciuto a tutti i datori di lavoro privati e spetta per le trasformazioni dei rapporti di lavoro a tempo determinato, di durata complessiva non superiore a dodici mesi, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato, riguardanti giovani lavoratori che:
- alla data della trasformazione, non abbiano ancora compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere un’età inferiore o uguale a 34 anni e 364 giorni) e
- non siano mai stati occupati a tempo indeterminato con il medesimo o con altro datore di lavoro nel corso dell’intera vita lavorativa. A tale riguardo, l’INPS precisa che i precedenti periodi di apprendistato non sono ostativi al riconoscimento dell’agevolazione. Al contrario, l’esonero non può essere riconosciuto qualora il lavoratore abbia avuto in passato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, anche se tale rapporto si sia risolto per mancato superamento del periodo di prova o per dimissioni del lavoratore.
Sono interessati i lavoratori che rivestono la qualifica di operai, impiegati o quadri, con esclusione del personale con qualifica dirigenziale e dei rapporti di apprendistato.
L’esonero in argomento si applica alle trasformazioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° agosto 2026 al 31 dicembre 2026, a condizione che il rapporto a tempo determinato sia stato instaurato entro il 30 aprile 2026 e che la trasformazione avvenga senza soluzione di continuità.
La misura, pertanto, non spetta in relazione alle trasformazioni di rapporti a tempo determinato instaurati a decorrere dal 1° maggio 2026, né per le assunzioni a tempo determinato né per le nuove assunzioni a tempo indeterminato.
L’esonero è pari, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, al 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL. Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di ventiquattro mesi, nel limite massimo di importo pari a 500 euro su base mensile per ciascun lavoratore e, comunque, nei limiti di spesa autorizzata.
L’importo effettivamente riconosciuto dall’INPS costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione fruibile attraverso le denunce contributive.
La fruizione dell’incentivo è subordinata al rispetto di specifiche condizioni. Tra tali condizioni è richiesto che la trasformazione determini un incremento occupazionale netto, calcolato confrontando il numero dei lavoratori occupati nel mese di riferimento con la media degli occupati nei dodici mesi precedenti.
Inoltre, nei sei mesi precedenti la trasformazione, il datore di lavoro non deve aver effettuato, nella medesima unità produttiva, licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti collettivi.
Il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore interessato dall’incentivo, o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva, nei sei mesi successivi alla trasformazione, comporta la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.
L’accesso all’agevolazione è subordinato anche all’applicazione nei confronti dei lavoratori di un trattamento economico individuale non inferiore al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
La verifica deve essere effettuata tenendo conto del settore e della categoria produttiva di riferimento, nonché dell’attività principale o prevalente esercitata, della dimensione e della natura giuridica del datore di lavoro.
Presentazione della domanda
Il datore di lavoro richiedente l’esonero contributivo in argomento deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione al beneficio, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line reperibile sul sito istituzionale www.inps.it, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Incentivi decreto Lavoro 2026 – Incentivo alla stabilizzazione”. La domanda può essere presentata sia per le trasformazioni già effettuate a decorrere dal 1° agosto 2026 che per quelle non ancora avvenute.
Nel primo caso, l’INPS fornisce comunica attraverso la procedura telematica l’eventuale accoglimento dell’istanza e l’importo massimo dell’esonero riconosciuto.
Diversamente, qualora l’istanza di riconoscimento dell’esonero in argomento sia inviata per una trasformazione non ancora effettuata, l’INPS calcola l’ammontare del beneficio spettante, accantona preventivamente le risorse e invia una comunicazione al datore di lavoro, con le quali invita il medesimo a provvedere alla trasformazione del rapporto di lavoro e al conseguente adempimento dell’invio della comunicazione obbligatoria entro il termine perentorio di 10 giorni. Il rispetto di tale termine è pertanto essenziale per il perfezionamento dell’agevolazione.
L’importo dell’esonero riconosciuto dalle procedure telematiche costituisce l’ammontare massimo dell’agevolazione che può essere fruita nelle denunce contributive a partire dal mese della trasformazione del rapporto di lavoro.
Modalità di fruizione
L’importo dell’esonero riconosciuto dall’INPS rappresenta il massimale complessivo di agevolazione che il datore di lavoro potrà utilizzare nelle denunce contributive a partire dal mese in cui viene effettuata la trasformazione.
Con il messaggio n. 2518 del 29 luglio 2026, al quale si rimanda, l’INPS ha fornito le istruzioni tecniche per l’esposizione dei dati relativi alla fruizione dell’esonero nelle denunce contributive.
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