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27.07.2026 - lavoro

MINISTERO DEL LAVORO – INDIVIDUAZIONE DELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI LAVORO E SICUREZZA SUL LAVORO OSTATIVE ALLA FRUIZIONE DEI BENEFICI NORMATIVI E CONTRIBUTIVI – DECRETO N. 78 DEL 22 GIUGNO 2026

Nell’ambito delle misure volte a rafforzare il contrasto agli infortuni sul lavoro e alle malattie professionali, il legislatore ha previsto, con l’ art. 1, comma 1175 della legge n. 296 del 2006, che a decorrere dal 1° luglio 2007, la fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale sia subordinata da parte dei datori di lavoro, al possesso del Documento unico di regolarità contributiva (DURC) e all’assenza di violazioni nelle medesime materie, comprese quelle riguardanti la tutela delle condizioni di lavoro e la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, da individuarsi con apposito decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

In attuazione di tale previsione, è stato emanato il Decreto 22 giugno 2026, recante “Individuazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2026, con il quale sono state individuate le violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che precludono il godimento dei benefici normativi e contributivi.

In particolare, l’Allegato A al Decreto individua le violazioni che costituiscono cause ostative alla fruizione dei benefici previsti dall’art. 1, commi 1175 e 1176, della Legge n. 296/2006, come modificato dall’art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 56/2024.

Il Decreto precisa che assumono rilievo esclusivamente le violazioni accertate con provvedimenti definitivi, quali le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione, di cui all’articolo 18 della legge n. 689/1981, divenute definitive.

Viene inoltre chiarito che le cause ostative non operano qualora il procedimento penale si sia estinto a seguito di:

  • prescrizione obbligatoria, ai sensi degli artt. 20 e seguenti del D.Lgs. n. 758/1994 e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004;
  • oblazione, ai sensi degli artt. 162 e 162-bis del codice penale.

Il Decreto introduce un criterio di proporzionalità, prevedendo periodi di esclusione dai benefici compresi tra 3 e 24 mesi, in relazione alla gravità della violazione definitivamente accertata.

Si riportano di seguito le violazioni indicate nell’allegato A, nonché il relativo periodo di esclusione dai benefici previsto:

Violazione Periodo di esclusione
Art. 437 c.p. – Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro 24 mesi
Art. 589, comma 2, c.p. – Omicidio colposo con violazione delle norme antinfortunistiche 24 mesi
Art. 603-bis c.p. – Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro
24 mesi
Art. 590, comma 3, c.p. – Lesioni personali colpose gravi o gravissime con violazione delle norme antinfortunistiche 18 mesi
Violazioni del D.Lgs. n. 81/2008 sanzionate dagli artt. 55, 68, 87, 159, 165, 170, 178, 219, 262 e 282 (nelle fattispecie indicate dal Decreto) 12 mesi
Violazioni dell’art. 105, comma 1, lett. a) e b), del D.P.R. n. 320/1956 (prevenzione infortuni e igiene del lavoro in sotterraneo) 12 mesi
Art. 22, comma 12, D.Lgs. n. 286/1998 – Impiego di lavoratori stranieri privi di regolare titolo di soggiorno 8 mesi
Art. 3, commi 3-5, D.L. n. 12/2002 – Lavoro irregolare 6 mesi
Art. 27, comma 11, D.Lgs. n. 81/2008 – Operatività nei cantieri senza patente a crediti o con punteggio inferiore a 15 crediti 6 mesi
Artt. 7 e 9 del D.Lgs. n. 66/2003 – Violazioni della disciplina sull’orario di lavoro e sui riposi 3 mesi
Ogni altra violazione penale in materia di lavoro e legislazione sociale, comprese quelle relative alla tutela delle condizioni di lavoro e alla salute e sicurezza 3 mesi

 

Per completezza, si ricorda che il D.L. n. 19/2024 ha introdotto nell’art. 1 della Legge n. 296/2006 il nuovo comma 1175-bis, che tutela il diritto ai benefici nei casi di successiva regolarizzazione.

In particolare:

  • resta fermo il diritto ai benefici qualora vengano successivamente regolarizzati gli obblighi contributivi e assicurativi secondo la normativa vigente;
  • il diritto permane anche in caso di regolarizzazione delle violazioni accertate entro i termini assegnati dagli organi di vigilanza;
  • per le violazioni amministrative non regolarizzabili, il recupero dei benefici già fruiti non può eccedere il doppio dell’importo della sanzione oggetto di verbalizzazione.

Su tali aspetti sono intervenuti chiarimenti applicativi da parte dell’INPS con la Circolare 16 dicembre 2025, n. 150, che si allega di seguito.

Allegati:


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