NUOVI REQUISITI MINIMI DI PRESTAZIONE ENERGETICA: COSA CAMBIA DAL 3 GIUGNO
Dal 3 giugno 2026 è entrato in vigore il DM 28 ottobre 2025 sui requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici, un provvedimento che aggiorna le regole sull’isolamento termico, sugli impianti e sulla mobilità elettrica.
Di seguito le novità principali introdotte dal decreto:
- Valutazione puntuale dei ponti termici per nuove costruzioni e ristrutturazioni importanti di primo livello.
- Verifica delle caratteristiche termiche dell’involucro tramite superfici esterne lorde.
- Eliminazione della verifica del coefficiente globale di scambio termico per le ristrutturazioni importanti di secondo livello.
- Obbligo di sistemi BACS di classe B o superiore per edifici non residenziali con impianti termici oltre 290 kW, ove tecnicamente fattibile e con tempo di ritorno inferiore a 6 anni.
- Nuovi obblighi di installazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, differenziati tra edifici residenziali e non residenziali.
Per quanto riguarda la redazione dell’Attestato di Prestazione Energetica (APE) restano invariate. Sarà necessario un aggiornamento delle Linee guida nazionali — attualmente basate sul decreto del 2015 — per recepire le novità introdotte dal nuovo decreto.
Necessaria attenzione anche l’indicatore di GWP (potenziale di riscaldamento globale calcolato sul ciclo di vita dell’edificio), che è stato introdotto dalla direttiva europea EPBD (non ancora recepita in Italia) che si prevede di inserire nell’APE a partire dal 2028 per gli edifici nuovi sopra i 1.000 mq e dal 2030 per tutte le nuove costruzioni. Per quanto riguarda la metodologia nazionale di calcolo del GWP, quest’ultima, dovrà essere conforme al Regolamento delegato della Commissione europea n. 2026/52, che entrerà in vigore il prossimo 24 maggio.
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