OFFERTA TECNICA E VERIFICA DI ANOMALIA – IL CONSIGLIO DI STATO RIBADISCE IL DIVIETO DI MODIFICARE L’OFFERTA IN GARA
(Consiglio di Stato, Sezione V^ del 26 maggio 2026, n. 4225)
Ance Brescia comunica che con la sentenza n. 4225 del 26 maggio 2026, il Consiglio di Stato ha fornito chiarimenti in materia di valutazione delle offerte tecniche, verifica di anomalia e principio di immodificabilità dell’offerta, con particolare riferimento all’art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023.
La vicenda trae origine da una procedura di affidamento nella quale un concorrente, classificatosi al quarto posto, aveva impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del terzo classificato, contestando sia l’attribuzione del punteggio tecnico sia la sostenibilità economica dell’offerta.
In primo grado, il TAR aveva accolto il ricorso, ritenendo viziata la valutazione dell’offerta tecnica. Secondo il giudice, infatti, il punteggio era stato attribuito sulla base di dati che, alla luce delle risultanze emerse in sede di verifica di anomalia, non riflettevano l’effettivo impiego delle risorse indicate nell’offerta. Il TAR aveva quindi annullato gli atti impugnati e disposto una nuova valutazione dell’offerta tecnica, con conseguente rideterminazione del punteggio.
Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo gli appelli proposti dall’aggiudicatario e dalla stazione appaltante.
Il Collegio ha innanzitutto rilevato che il TAR aveva attribuito al ricorrente un’utilità diversa da quella richiesta in giudizio: il concorrente aveva infatti domandato l’esclusione dell’aggiudicatario, mentre il giudice di primo grado aveva disposto la rinnovazione della valutazione tecnica dell’offerta.
Nel merito, il Consiglio di Stato ha affermato che gli elementi emersi in sede di verifica di anomalia non possono essere utilizzati per rielaborare, integrare o rideterminare il contenuto dell’offerta tecnica presentata in gara. Una simile operazione si porrebbe in contrasto con il principio di immodificabilità dell’offerta, nonché con i principi di parità di trattamento e trasparenza che regolano le procedure ad evidenza pubblica.
Secondo la sentenza, il punteggio tecnico deve essere attribuito esclusivamente sulla base del contenuto dell’offerta presentata in gara e non può essere ricalcolato alla luce delle giustificazioni rese successivamente dall’operatore economico nel subprocedimento di verifica di anomalia.
Il Consiglio di Stato ha inoltre chiarito la portata dell’art. 101, comma 4, del d.lgs. n. 36/2023, relativo al cosiddetto soccorso istruttorio correttivo. Tale istituto consente la rettifica di errori materiali contenuti nell’offerta tecnica o economica, ma solo a precise condizioni: l’errore deve essere desumibile dall’offerta stessa, la correzione non deve comportare la presentazione di una nuova offerta o una modifica sostanziale di quella originaria e l’iniziativa deve provenire dall’operatore economico entro il termine previsto dalla norma.
Nel caso esaminato, tali presupposti non sono stati ritenuti sussistenti, poiché il presunto errore non emergeva dall’offerta, ma era stato ricavato da documenti esterni, ossia dai giustificativi prodotti in sede di verifica di anomalia.
Il Consiglio di Stato ha quindi escluso la possibilità di procedere a una nuova attribuzione del punteggio tecnico sulla base di elementi successivi ed estranei al contenuto originario dell’offerta, confermando che la verifica di anomalia non può diventare uno strumento per modificare o integrare l’offerta presentata in gara.
Per una lettura integrale si rimanda al testo della sentenza pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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