Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.05.2026 - lavoro

ORARIO DI LAVORO – D.LGS. N. 66/2003 – SUPERAMENTO DELLE 40 ORE SETTIMANALI NEI MESI ESTIVI

Ricordiamo che, ai sensi dell’art. 16 del D. Lgs. n. 66/2003, è prevista la possibilità, per il solo personale addetto ai lavori all’aperto dell’industria delle costruzioni edilizie, stradali ed idrauliche, di superare l’orario normale di lavoro di 40 ore settimanali, fino ad un massimo di 10 ore giornaliere e di 60 ore settimanali, al fine di poter far fronte a necessità imposte da esigenze tecniche o stagionali.

In particolare, tale facoltà può essere esercitata, previo avviso all’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente per il territorio in cui è ubicato il cantiere, per quattro mesi all’anno, da individuarsi, per la Provincia di Brescia, nel periodo compreso tra maggio e settembre.

Rimane, peraltro, fermo il limite massimo di 48 ore settimanali, di cui all’art. 4 del citato D. Lgs. n. 66/2003, da calcolarsi come media nell’arco di un periodo di riferimento di 12 mesi, come previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro.

Sottolineiamo, inoltre, che le ore prestate oltre le 40 ore settimanali in base alla predetta normativa, trattandosi di orario ordinario di lavoro, non vanno computate ai fini del limite delle 250 ore annue di lavoro straordinario, attualmente in vigore per il settore.

Infine rammentiamo che, per le ore lavorate oltre la quarantesima, si applicano comunque le maggiorazioni retributive previste dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro per le ore di lavoro straordinario.

Il Servizio sindacale di Ance Brescia resta a disposizione delle Imprese per ogni ulteriore chiarimento nonché per fornire alle aziende associate che lo chiedessero il facsimile di comunicazione da inoltrare all’Ispettorato Territoriale del Lavoro.

 


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