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14.09.2026 - urbanistica

PERMESSO DI COSTRUIRE: ANNULLAMENTO TARDIVO PER FALSA RAPPRESENTAZIONE DEI LUOGHI, MA NON PER UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE DELLE NORME

Un permesso di costruire può essere annullato parzialmente in autotutela anche a distanza di molti anni dal rilascio quando sia stato ottenuto sulla base di una falsa rappresentazione dello stato dei luoghi, determinante per l’autorizzazione dell’intervento.

Una diversa interpretazione della disciplina urbanistica, invece, non è sufficiente a configurare una falsità e a consentire il superamento del termine ordinario per l’annullamento d’ufficio. La distinzione emerge da due recenti pronunce del TAR Marche e del Consiglio di Stato.

Il TAR Marche, Ancona, sezione II, con la sentenza dell’8 settembre 2026, n. 1036, ha ritenuto legittimo l’annullamento parziale in autotutela di un permesso di costruire fondato su una falsa rappresentazione dei luoghi.

La vicenda riguardava l’apertura di finestre a servizio di locali rappresentati nei documenti progettuali come non completamente interrati, mentre risultavano interrati nella realtà. Tale differenza aveva inciso sul rilascio del titolo, poiché le aperture non avrebbero potuto essere autorizzate sulla base dell’effettiva conformazione dei luoghi. Il TAR ha quindi ritenuto legittimo l’intervento del Comune anche dopo un lungo periodo dal rilascio, richiamando l’articolo 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241/1990. Nel caso esaminato, il decorso del tempo non ha quindi impedito al Comune di intervenire sulla parte del titolo fondata sulla falsa rappresentazione.

Una situazione differente è stata esaminata dal Consiglio di Stato, sezione IV, con la sentenza dell’8 settembre 2026, n. 6846. La pronuncia chiarisce che, quando la documentazione progettuale descrive correttamente la consistenza dell’intervento, la dichiarazione di conformità resa dal progettista non può essere considerata falsa per il solo fatto che il Comune interpreti diversamente le norme urbanistiche. In quest’ultimo caso, il contrasto riguardava, infatti, la valutazione giuridica del progetto e non la veridicità dei fatti rappresentati.


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