PNRR – IL MIT CHIARISCE LA VALIDITÀ DEL CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE ANCHE IN PRESENZA DI LAVORAZIONI RESIDUALI
Ance Brescia comunica che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, in risposta a un’interrogazione parlamentare, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di emettere il certificato di ultimazione dei lavori, ai fini del conseguimento dei target PNRR, anche in presenza di lavorazioni residuali di modesta entità.
Il chiarimento assume particolare rilievo nella fase conclusiva di attuazione del Piano, considerata la scadenza del 30 giugno 2026 per il completamento degli interventi e quella del 31 agosto 2026 per la rendicontazione finale.
Secondo il MIT, il quadro normativo vigente consente già di considerare raggiunto il target PNRR anche qualora, al momento dell’emissione del certificato di ultimazione, residuino lavorazioni marginali o di dettaglio, purché le stesse non incidano sull’uso, sulla funzionalità e sulla messa in esercizio dell’opera.
Il Ministero ha richiamato, in particolare, l’art. 1, comma 2, lett. t), dell’Allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, secondo cui il direttore dei lavori può emettere il certificato di ultimazione anche in presenza di lavorazioni di piccola entità non incidenti sull’utilizzo e sulla funzionalità dell’intervento. In tale ipotesi, il certificato può assegnare all’operatore economico un termine perentorio per il completamento delle opere residuali.
Il MIT ha inoltre richiamato le Linee guida operative emanate nell’aprile 2026 dalla Struttura di Missione PNRR della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell’economia e delle finanze, le quali chiariscono che, ai fini della dimostrazione del raggiungimento del target PNRR, rileva la data di emissione del certificato di ultimazione dei lavori.
Ne consegue che l’eventuale termine assegnato all’impresa per completare lavorazioni residuali di modesta entità, purché non superiore a sessanta giorni, non incide sulla validità del certificato né sulla sua rilevanza ai fini della rendicontazione PNRR.
Restano fermi, invece, i termini previsti dal Codice dei contratti pubblici per gli adempimenti successivi. In particolare, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni contrattuali, ai sensi dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 36/2023, mentre il collaudo tecnico-amministrativo deve essere completato, di regola, entro sei mesi dall’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 116, comma 2, del medesimo Codice.
Il chiarimento ministeriale fornisce quindi un’indicazione operativa importante per stazioni appaltanti, RUP e imprese impegnate negli interventi PNRR, consentendo di valorizzare il sostanziale completamento e la funzionalità dell’opera, senza che lavorazioni accessorie o di dettaglio possano compromettere il raggiungimento dei target, ferma restando la necessità di garantire la piena e corretta conclusione degli interventi.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ALLEGATO: On. Mazzetti risposta-5-05421
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