RINUNCE E TRANSAZIONI IN SEDE SINDACALE – NON IMPUGNBILITA’ – ULTERIORI POSIZIONI GIURISPRUDENZIALI – IMPORTANZA DELLA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA – CORTE D’APPELLO MILANO, 24 SETTEMBRE 2025, N. 5678
Da qualche anno, la giurisprudenza, anche di legittimità, si sta interrogando riguardo l’individuazione dei requisiti, ai fini della sua non impugnabilità, di una conciliazione raggiunta fra un datore e un suo dipendente a chiusura di una controversia, reale o potenziale, inerente la gestione del relativo rapporto di lavoro.
Va al riguardo ricordato come l’art. 2113 del vigente Codice civile preveda una serie di condizioni la cui presenza, nel singolo caso di specie, rende non impugnabile l’accordo firmato tra un datore di lavoro e un lavoratore nel momento in cui quest’ultimo disponga di diritti inderogabili derivanti dal rapporto di lavoro.
Tale protezione è garantita, in particolare, se l’accordo viene sottoscritto in specifiche sedi, convenzionalmente chiamate, per l’appunto, protette. Queste ultime sono individuate in modo tassativo dalla norma civilistica da ultimo citata e consistono nella sede giudiziale (accordo firmato davanti al Giudice), nella sede amministrativa (accordo firmato davanti la Commissione di Conciliazione costituita presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro) e nella sede sindacale (accordo firmato con l’assistenza di un rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore al quale l’interessato abbia conferito apposito mandato).
La riflessione giurisprudenziale sta interessando, in particolare, alcuni profili connessi alla ricerca della corretta individuazione di criteri che definiscano inequivocabilmente la sede sindacale (v., per i precedenti più vicini, Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 17/2024 del 13/05/2024 e, anche, Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 24/2025 del 06/05/2025).
Tale riflessione si è arricchita di un ulteriore contributo, grazie alla sentenza della Corte di Appello di Milano 25 settembre 2025, che ha dichiarato inefficace un accordo fra un’impresa e un suo ex dipendente: la Corte non ha qualificato come non sottoscritta in sede sindacale una conciliazione firmata fra una Società e un suo ex dipendente, rendendo, pertanto, tale accordo impugnabile nei sei mesi successivi alla sua firma.
La posizione della Corte ha, infatti, accolto la contestazione, mossa dal lavoratore ricorrente, circa la no presenza, nella contrattazione collettiva applicata dalla Società, di una forma o di una procedura per la conciliazione delle controversie.
Ad avviso della Corte, in effetti, il ruolo di tale contrattazione è centrale in quanto rappresenta il momento fondativo della legittimità della conciliazione.
In altri termini, la sentenza qui in commento evidenzia, come nei precedenti sopra richiamati, il collegamento tra il già citato articolo 2113 del Codice civile e l’art. 412-ter del Codice di procedura civile: quest’ultima norma prevede testualmente che le conciliazioni sindacali possano svolgersi “presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi”.
Secondo l’orientamento giurisprudenziale, cui aderisce, rinforzandolo, la pronuncia milanese di cui trattasi, solo i settori la cui contrattazione contempli procedure di conciliazione in sede sindacale possono consentire a imprese e dipendenti di addivenire a accordi transattivi in sede protetta. Tali accordi devono essere stati negoziati, raggiunti e sottoscritti attraverso, per l’appunto, le procedure definite dalle clausole della contrattazione collettiva di riferimento.
L’orientamento da ultimo rammentato non deve essere fonte di preoccupazione per le imprese edili bresciane: Ance Brescia ha provveduto, nel CCPL 24 febbraio 2017, ad istituire una specifica Commissione di conciliazione secondo la previsione di cui al citato art. 412-ter. Tale Commissione è stata confermata anche con il successivo CCPL 30 novembre 2022, ed è tutt’ora perfettamente operativa. Essa è composta da almeno un funzionario di Ance Brescia, oltre che da componenti di parte sindacale.
La validità delle conciliazioni, delle transazioni e delle rinunce firmate avanti a tale Commissione esce, quindi, rafforzata, per le imprese che applicano il predetto CCPL, dalla posizione giurisprudenziale riferita.
A fronte di tali posizioni, sempre più frequenti e consolidate, rinnoviamo l’invito alle imprese perché contattino il Servizio Sindacale di Ance Brescia per la necessaria assistenza nella costruzione, nella stesura e nella firma di accordi che prevengano o chiudano eventuali controversie individuali (o anche plurime) nelle forme prescritte dalla normativa lavoristica e interpretata in modo così stringente dalla più recente giurisprudenza, anche di legittimità.
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