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18.05.2026 - lavori pubblici

RISERVE NEGLI APPALTI PUBBLICI – IL MIT CHIARISCE QUANDO SCATTA LA DECADENZA E QUALI SONO I DOCUMENTI UTILI AI FINI DELLA TEMPESTIVA ISCRIZIONE DELLE RISERVE

Ance Brescia comunica che con il Parere MIT n. 4241 del 21 aprile 2026, il MIT ha fornito chiarimenti in merito all’iscrizione delle riserve negli appalti pubblici, ai sensi dell’art. 7, comma 2, dell’Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023.

Il quesito riguardava, in particolare, la possibilità di iscrivere tempestivamente le riserve anche in atti diversi dal registro di contabilità e gli effetti derivanti dalla mancata iscrizione nel primo atto utile.

Il MIT ha chiarito che la nozione di “primo atto idoneo” deve essere intesa in senso ampio. Essa ricomprende ogni atto dell’appalto inserito nel flusso procedimentale che sia idoneo a documentare l’insorgenza del fatto pregiudizievole e a manifestare il dissenso dell’impresa, consentendo così alla stazione appaltante una tempestiva conoscenza della contestazione.

Possono quindi rilevare, a titolo esemplificativo, i verbali di consegna, sospensione e ripresa dei lavori, i verbali di concordamento nuovi prezzi, gli ordini di servizio e, più in generale, gli atti sottoscritti durante l’esecuzione nei quali l’impresa abbia occasione di formulare contestazioni.

Il Ministero precisa, tuttavia, che eventuali note informali o comunicazioni non inserite nei documenti contabili ufficiali non sono idonee a sostituire l’iscrizione della riserva, pur potendo rilevare ai fini dell’obbligo di tempestiva informazione della stazione appaltante.

La mancata iscrizione della riserva nel primo atto idoneo successivo al verificarsi del fatto dannoso comporta la decadenza dal diritto, anche se la riserva viene successivamente annotata nel registro di contabilità.

Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.

 


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