RTI E QUOTE DI ESECUZIONE – DEVONO ESSERE CORRETTE E COMPLETE GIÀ NELL’OFFERTA
(Tar Sicilia, Catania, Sez. V, 28/07/2026, n. 2277)
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Inoltre, la possibilità di modifica successiva delle quote di esecuzione dei lavori, ammessa (previa autorizzazione della stazione appaltante) dall’art. 30, comma 2, dell’allegato II.12 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 non esclude affatto (ma anzi postula) la necessità che la “suddivisione indicata nell’offerta sia corretta e completa e dunque la necessità che le quote riferite nell’offerta a ciascuna impresa siano “stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall’associato”, non potendo la suddetta facoltà di eventuale modifica successiva, in fase di esecuzione, costituire una sorta di rimedio postumo all’incompleta, inesatta o inammissibile indicazione impegnativa contenuta nell’offerta” (cfr. T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. I, 22 aprile 2025, n. 412).
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Con la sentenza n. 2277 del 28 luglio 2026, il TAR Sicilia, Catania, ha ribadito che, nei raggruppamenti temporanei di imprese, la ripartizione delle quote di esecuzione dei lavori deve risultare corretta, completa e coerente con i requisiti di qualificazione posseduti dalle singole imprese già al momento della presentazione dell’offerta. Eventuali errori o incompletezze non possono essere successivamente sanati mediante soccorso istruttorio, né può essere utilizzata a tale scopo la possibilità di modifica delle quote prevista, in fase di esecuzione, dall’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12 al D.Lgs. n. 36/2023.
Il TAR evidenzia che l’impegno assunto dalle imprese raggruppate in ordine alla ripartizione dell’esecuzione del contratto deve essere definito già in sede di gara, poiché individua la misura entro la quale ciascun componente del raggruppamento si obbliga nei confronti della stazione appaltante.
Secondo la sentenza, il soccorso istruttorio non può essere utilizzato per correggere errori contenuti nell’offerta, in quanto un simile intervento determinerebbe una modifica dell’impegno negoziale assunto dal concorrente e potrebbe incidere sul principio della parità di trattamento tra gli operatori economici.
Il TAR si sofferma inoltre sulla facoltà, prevista dall’art. 30, comma 2, dell’Allegato II.12 al Codice dei contratti pubblici, di modificare successivamente le quote di esecuzione dei lavori, previa autorizzazione della stazione appaltante. Tale possibilità presuppone, tuttavia, che la ripartizione originariamente indicata nell’offerta sia già corretta e completa e che le quote attribuite a ciascuna impresa siano stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dal singolo componente del raggruppamento.
La modifica delle quote nella fase esecutiva non può quindi trasformarsi, secondo il TAR, in un rimedio successivo rispetto a un’indicazione originariamente incompleta, inesatta o non ammissibile contenuta nell’offerta.
La pronuncia richiama infine il rapporto tra principio del risultato e regole di gara. L’art. 1 del D.Lgs. n. 36/2023 non consente di superare i principi di legalità, trasparenza e concorrenza e non prevale sul principio della par condicio competitorum, che richiede l’applicazione uniforme delle regole della procedura nei confronti di tutti i concorrenti.
Per un approfondimento completo delle motivazioni della decisione e dei riferimenti normativi e giurisprudenziali richiamati, si rinvia alla lettura integrale della sentenza pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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