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10.07.2026 - urbanistica

TERZO CONDONO EDILIZIO: NIENTE SANATORIA PER NUOVE SUPERFICI E VOLUMI IN AREA VINCOLATA

Con la sentenza 16 giugno 2026, n. 693, il TAR Lazio, Latina, sez. I, è tornato sui limiti applicativi del terzo condono edilizio in presenza di opere abusive realizzate in aree sottoposte a vincolo paesaggistico o ambientale.

I giudici hanno ricordato che, ai sensi dell’art. 32, comma 27, lettera d), del D.L. n. 269/2003, convertito dalla legge n. 326/2003, le opere abusive realizzate in area vincolata possono essere sanate solo in presenza di condizioni particolarmente restrittive.

In particolare, oltre alla conformità urbanistica, alla realizzazione delle opere prima dell’imposizione del vincolo e al previo parere favorevole dell’autorità preposta alla tutela, è necessario che si tratti di opere minori, riconducibili a interventi di restauro, risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, senza aumento di superficie o volumetria.

Ne consegue che gli abusi comportanti la realizzazione di nuove superfici o nuova volumetria in area sottoposta a vincolo paesaggistico non possono essere sanati nell’ambito del terzo condono edilizio. La presenza del vincolo, in questi casi, determina una preclusione sostanziale alla sanatoria, non superabile attraverso una valutazione favorevole di compatibilità paesaggistica.

La pronuncia conferma quindi l’orientamento rigoroso della giurisprudenza sul terzo condono, caratterizzato da un ambito applicativo più ristretto rispetto alle precedenti sanatorie straordinarie, soprattutto nelle aree sottoposte a tutela ambientale e paesaggistica.


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