Servizio tecnico – referenti ing. Michela Ranza – ing. Angelo Grazioli
Tel. 030.399133 - Email: angelo.grazioli@ancebrescia.it
12.06.2026 - urbanistica

VIZI DELL’OPERA: L’IMPEGNO DELL’APPALTATORE ALLA RIPARAZIONE VALE COME RICONOSCIMENTO DEI DIFETTI

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 9437 del 14 aprile 2026, è tornata sul tema della garanzia per vizi nell’appalto, chiarendo gli effetti dell’impegno assunto dall’appaltatore ad eliminare i difetti denunciati dal committente.

Secondo la Suprema Corte, quando l’appaltatore si impegna ad intervenire per rimuovere i vizi contestati, tale comportamento integra un tacito riconoscimento dei difetti. Questo riconoscimento non sostituisce l’originaria obbligazione di garanzia prevista dall’art. 1667 del Codice civile, ma produce un effetto rilevante a favore del committente: lo svincola dai termini di decadenza e prescrizione previsti dalla norma.

L’impegno dell’appaltatore dà infatti luogo ad una autonoma obbligazione di fare, che si affianca alla garanzia legale e consiste nell’obbligo di eseguire gli interventi necessari per eliminare i vizi riconosciuti.

La Cassazione precisa tuttavia un limite importante: tale obbligazione riguarda esclusivamente i difetti specificamente denunciati e riconosciuti dall’appaltatore. Non si estende, invece, a vizi nuovi o diversi che dovessero emergere successivamente, anche dopo l’esecuzione dei lavori di riparazione.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941