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18.05.2026 - lavori pubblici

WHITE LIST E RISCHIO DI INFILTRAZIONE MAFIOSA – VALUTAZIONE DEL PREFETTO E SINDACATO DEL GIUDICE – VA VALUTATO NEL SUO COMPLESSO, SENZA NECESSITÀ DI PROVA PIENA

(Consiglio di Stato, sezione III, 8 gennaio 2026, n. 133)

In materia di iscrizione nella white list, il giudizio prefettizio circa il pericolo di infiltrazione mafiosa ha natura eminentemente prognostica e si fonda su una valutazione unitaria e non atomistica degli elementi indiziari raccolti, secondo il canone inferenziale della prova indiziaria; ne consegue che il sindacato del giudice amministrativo è limitato alla verifica della coerenza logica e della non manifesta irragionevolezza della motivazione, senza che sia richiesto il raggiungimento di una soglia di accertamento probatorio pieno né l’analitica confutazione di ogni allegazione difensiva

La pronuncia in esame affronta il tema del diniego di iscrizione alla white list da parte del Prefetto.

Al fine di meglio comprendere la decisione del Consiglio di Stato, è opportuno ribadire la funzione della documentazione antimafia e, in particolare, l sistema delineato dal D.lgs. n. 159/2011, che attribuisce all’autorità prefettizia il compito di valutare il rischio che un’attività economica possa risultare esposta a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Si tratta di una valutazione che opera su un piano diverso rispetto all’accertamento della responsabilità penale. L’obiettivo, infatti, non è stabilire se l’imprenditore abbia commesso un reato, né sostituire la valutazione del giudice penale, ma verificare se dagli elementi raccolti emergano situazioni, rapporti o collegamenti ritenuti rilevanti ai fini della prevenzione antimafia.

Nel settore dei contratti pubblici, l’art. 94 del d.lgs. n. 36/2023 attribuisce rilevanza alle ragioni di decadenza, sospensione o divieto previste dall’art. 67 del d.lgs. n. 159/2011 e al tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto.

L’iscrizione nella white list, quindi, si inserisce all’interno di un sistema di prevenzione volto a consentire una verifica anticipata sull’affidabilità dell’operatore economico rispetto al rischio di infiltrazione mafiosa.

Il Consiglio di Stato ha evidenziato che gli elementi valorizzati dal provvedimento prefettizio devono essere valutati in modo unitario e non atomistico, secondo il criterio inferenziale proprio della prova indiziaria.

Un rapporto commerciale, un collegamento personale, un precedente rapporto lavorativo o un intreccio di interessi economici possono anche non essere decisivi se guardati separatamente, ma possono assumere un significato diverso quando vengono inseriti in una trama più ampia, nella quale più elementi, anche eterogenei, convergono nella stessa direzione.

Il giudizio prefettizio ha natura prognostica e non richiede un livello di accertamento probatorio pieno. Non serve, quindi, la prova dell’infiltrazione mafiosa già avvenuta, ma una valutazione motivata e non manifestamente irragionevole circa il pericolo di permeabilità dell’impresa a tentativi di infiltrazione mafiosa.

I giudici di Palazzo Spada, inoltre, hanno ribadito che il sindacato del giudice amministrativo non può trasformarsi in una nuova valutazione del merito amministrativo. Il giudice non deve sostituire la propria lettura a quella dell’amministrazione, né ricostruire da capo il quadro indiziario come se dovesse formulare esso stesso il giudizio prefettizio. Viceversa, deve verificare se la motivazione regga sul piano logico e se la valutazione non sia manifestamente irragionevole.

Uno dei passaggi più rilevanti della sentenza riguarda la distinzione tra adesione volontaria dell’imprenditore e permeabilità dell’impresa.

Al riguardo, il Consiglio di Stato ha richiamato il proprio orientamento secondo cui il presupposto per l’esercizio del potere prefettizio non implica necessariamente l’intenzionale adesione dell’imprenditore al tentativo di infiltrazione mafiosa. Il pericolo di infiltrazione può emergere anche oltre la volontà del titolare dell’attività economica.

Per questo l’esclusione della cosiddetta contiguità compiacente non basta, da sola, a escludere il pericolo di una contiguità soggiacente. Non è necessario dimostrare che l’impresa abbia volontariamente favorito la criminalità organizzata. Può essere sufficiente, nel quadro complessivo degli elementi raccolti, che l’impresa risulti permeabile a rapporti e collegamenti ritenuti sintomatici del pericolo di infiltrazione mafiosa.

Nel caso esaminato, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il diniego di iscrizione nella white list fosse fondato su una pluralità di elementi tra loro convergenti.

Tra questi, i rapporti commerciali con società coinvolte nell’operazione antimafia richiamata nella sentenza, i rapporti lavorativi e personali con soggetti già interessati da vicende giudiziarie e l’assunzione di un soggetto condannato per reati mafiosi, con il quale erano emersi precedenti legami amicali e imprenditoriali.

I magistrati, inoltre, hanno attribuito rilievo alla gestione di fatto dell’impresa da parte di un soggetto formalmente estraneo agli assetti societari, evidenziando come il valore indiziario degli elementi raccolti dovesse essere valutato nel loro insieme e non attraverso una lettura frammentata dei singoli episodi.

Nemmeno l’autorizzazione del giudice penale allo svolgimento dell’attività lavorativa presso l’impresa è stata ritenuta sufficiente a superare il quadro indiziario valorizzato dall’autorità prefettizia, perché la relativa valutazione operava su un piano diverso rispetto a quello della prevenzione antimafia.

La sentenza conferma anche un altro principio ormai consolidato nella giurisprudenza amministrativa: quando viene impugnato un diniego di iscrizione nella white list, il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell’autorità prefettizia. Il controllo del giudice, infatti, si limita alla verifica della coerenza logica della motivazione e dell’assenza di manifesta irragionevolezza nella valutazione degli elementi raccolti.

Nel caso di specie, i giudici di Palazzo Spada hanno ritenuto che il giudice di primo grado avesse correttamente verificato la tenuta logica del provvedimento prefettizio, escludendo la necessità di un livello di accertamento probatorio ulteriore rispetto a quello richiesto nel sistema della prevenzione antimafia.

 


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