SICUREZZA – D. LGS. 81/2008 – DELEGA DI FUNZIONI – OBBLIGO DEL DELEGATO DI FREQUENTARE IL CORSO DI FORMAZIONE PER DATORI DI LAVORO – INTERPRETAZIONE ANCE BRESCIA
Il Decreto legislativo 81/2008 assegna a colui che può essere individuato come datore di lavoro il compito di provvedere all’organizzazione aziendale e alla gestione di ogni profilo inerente la sicurezza nei luoghi di lavoro, con l’obiettivo di responsabilizzare tale figura per ridurre il verificarsi di rischi, evitare gli infortuni e non pregiudicare la salute dei lavoratori.
Il recente Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto, al riguardo, proprio per rafforzare la capacità del datore di lavoro di raggiungere gli obiettivi allo stesso assegnati dal citato Decreto legislativo, un corso di formazione obbligatorio della durata, per il settore edile, di 22 ore.
L’art. 16 del Decreto consente la delega di funzioni, ossia l’atto organizzativo con cui il datore di lavoro decide di trasferire poteri e doveri, originariamente a lui assegnati dalla normativa, in capo ad un altro soggetto, che ne viene, quindi, investito a titolo derivativo.
La norma chiede che, in caso di delega, la scelta operata dal datore ricada su un soggetto in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
Nel corso del recente seminario dell’11 febbraio scorso, organizzato da ANCE Brescia in collaborazione con gli Avvocati Filippo Collia e Carla Ghitti dello Studio legale Bix Lex and Tax, abbiamo affrontato la questione della formazione dei datori e illustrato in particolare la facoltà di delega riconosciuta dal Decreto 81/2008.
Uno dei temi affrontati ha riguardato la necessità, o meno, di frequenza del corso, formalmente previsto per il solo datore di lavoro, da parte del delegato, vista l’ampiezza dei poteri e delle competenze assegnate a quest’ultimo in virtù dell’atto di delega.
Al riguardo, visti gli artt. 2, 16 e 18 del Decreto legislativo 81, riteniamo che debba prevalere un’interpretazione sostanziale e non formale della normativa.
In altri termini: formalmente, come detto, il corso è obbligatorio per il solo datore di lavoro: quindi parrebbe che il delegato ne sia esonerato.
La normativa prevenzionistica però chiede espressamente che il delegato sia in possesso di requisiti di professionalità ed esperienza che fanno, quindi, propendere per un’interpretazione sostanziale e prudenziale della normativa, soprattutto nei casi in cui l’interessato non possa vantare una radicata esperienza in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.
Consigliamo, quindi, alle imprese di valutare l’opportunità di far frequentare anche al delegato il corso di cui trattasi, in modo da consentire allo stesso di poter meglio comprendere l’ambito della delega conferitagli e, conseguentemente, di esercitare i poteri dalla stessa derivanti, attraverso una migliore competenza organizzativa, gestionale e giuridica della materia della sicurezza e della salute nei cantieri.
Ricordiamo al riguardo che Ance Brescia organizza, tramite CER e in collaborazione con ESEB, il corso di cui sopra, in modalità asincrona: per ogni ulteriore chiarimento sullo stesso, il Servizio sindacale dell’Associazione è a disposizione delle imprese eventualmente interessate.
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