RISERVE SUL CONTO FINALE IN APPALTO DISCIPLINATO DAL D. LGS. 50/2016 – IL MIT CHIARISCE QUANDO SONO INAMMISSIBILI
Ance Brescia informa che con il parere n. 3956 del 5 febbraio 2026, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito chiarimenti in ordine all’ammissibilità delle riserve iscritte sul conto finale in appalti di lavori pubblici disciplinati dal d.lgs. n. 50/2016.
Il quesito riguardava la possibilità per l’impresa esecutrice di formulare, in sede di conto finale, una riserva relativa a presunti errori di misurazione concernenti lavorazioni già contabilizzate e liquidate in precedenti stati di avanzamento lavori (SAL), sottoscritti senza contestazioni.
Richiamando l’art. 14, comma 1, del d.m. n. 49/2018, il MIT ha precisato che, in generale, una simile riserva deve ritenersi inammissibile per difetto del requisito della tempestività. Secondo l’orientamento prevalente di giurisprudenza e dottrina, infatti, l’appaltatore non può contestare in una fase successiva lavorazioni già contabilizzate e liquidate, qualora non abbia formulato riserva nei termini previsti, salvo casi eccezionali adeguatamente documentati.
Il Ministero ha inoltre ribadito che la mancata iscrizione tempestiva della riserva comporta la decadenza dal diritto di far valere le relative contestazioni, poiché la sottoscrizione dei SAL senza riserve equivale ad accettazione delle lavorazioni come misurate e contabilizzate. Il requisito della tempestività è funzionale a garantire alla stazione appaltante un’immediata e continuativa conoscenza di circostanze potenzialmente incidenti sui costi dell’opera, al fine di consentire le necessarie verifiche e l’adozione delle eventuali misure conseguenti.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo del Parere in commento.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



