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20.04.2026 - lavori pubblici

PROCEDURE NEGOZIATE – LEGITTIMA L’ESCLUSIONE SE DICHIARAZIONI ERRATE ALTERANO LA SELEZIONE DEGLI INVITATI

(TAR Lazio n. 6444 del 9 aprile 2026)

La controversia esaminata dal TAR Lazio riguardava una procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando, indetta ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c), del D.Lgs. n. 36/2023, avente ad oggetto l’affidamento di lavori di importo inferiore alle soglie europee.

La stazione appaltante aveva individuato gli operatori economici da invitare attingendo dall’Albo degli operatori, secondo un regolamento interno che prevedeva la formazione di tre graduatorie basate su criteri oggettivi, tra cui il fatturato, l’importo dei lavori eseguiti e il numero di dipendenti.

L’impresa ricorrente era stata invitata a partecipare alla procedura e, all’esito della gara, si era collocata al primo posto in graduatoria. In applicazione delle previsioni del Regolamento, il RUP ha successivamente richiesto la documentazione a comprova delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione all’Albo e ha rilevato una discrepanza tra i dati dichiarati e quelli emergenti dalla documentazione prodotta, in particolare con riferimento all’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio.

A fronte di tale difformità, la stazione appaltante ha disposto l’esclusione dell’impresa, ritenendo che, ove fosse stato indicato il valore corretto, l’operatore non sarebbe risultato tra i soggetti selezionati per l’invito.

L’impresa ha proposto ricorso avverso il provvedimento, deducendo, tra gli altri motivi, che l’esclusione fosse sorretta da un mero formalismo, che il regolamento avesse introdotto requisiti non contemplati dal Codice e che i criteri di selezione risultassero discriminatori.

Per comprendere la decisione del TAR è necessario richiamare il quadro normativo di riferimento.

L’art. 50 del D.Lgs. n. 36/2023 disciplina gli affidamenti sotto soglia e consente alle stazioni appaltanti di ricorrere a procedure negoziate, individuando gli operatori economici da invitare anche mediante elenchi o indagini di mercato, nel rispetto dei principi di concorrenza, non discriminazione, trasparenza e rotazione.

L’Allegato II.1 del Codice regola, tra l’altro, le modalità di selezione degli operatori economici e l’utilizzo degli elenchi.

In tale contesto, i regolamenti adottati dalle stazioni appaltanti per la gestione degli Albi hanno la funzione di stabilire criteri oggettivi per l’individuazione degli operatori da invitare che, nel caso esaminato dal TAR, non assumono la natura di requisiti di partecipazione alla gara, ma si configurano come elementi strumentali al corretto funzionamento del sistema di selezione.

La distinzione tra la fase di individuazione degli invitati e quella di partecipazione alla procedura di gara rappresenta il presupposto essenziale per comprendere la vicenda in esame.

Il TAR ha chiarito in termini netti che non è possibile sovrapporre i requisiti di partecipazione ai criteri di selezione degli operatori economici.

Nel caso di specie, l’indicazione dell’importo dei lavori eseguiti nell’ultimo triennio non integrava un requisito di partecipazione alla gara, bensì un elemento informativo necessario alla formazione della graduatoria e al corretto funzionamento del sistema di individuazione degli operatori da invitare.

Il giudice ha altresì precisato che il richiamo, contenuto nel provvedimento di esclusione, all’art. 95, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 36/2023 deve essere qualificato come un mero refuso, non essendo configurabile alcuna ipotesi di illecito professionale.

La causa dell’esclusione è stata invece individuata nella violazione delle disposizioni del Regolamento dell’Albo e dell’Avviso pubblico, che disciplinano la fase di selezione degli operatori economici da invitare.

Il TAR ha quindi affermato che, qualora dichiarazioni non veritiere incidano sul corretto funzionamento del meccanismo di selezione degli operatori da invitare, alterandone l’esito, l’esclusione rappresenta una diretta applicazione delle regole previamente stabilite dall’amministrazione.

Il nucleo centrale della decisione risiede nella qualificazione dell’errore dichiarativo.

Il TAR ha escluso che si fosse in presenza di un mero formalismo, precisando che l’amministrazione ha svolto un autentico giudizio controfattuale, volto a verificare quale sarebbe stato l’esito della selezione qualora il dato fosse stato corretto.

All’esito di tale verifica è emerso che l’impresa non sarebbe stata invitata alla procedura, in quanto non si sarebbe collocata tra gli operatori selezionati secondo i criteri previsti dal Regolamento.

In tale prospettiva, l’errore dichiarativo rileva non in quanto tale, ma per gli effetti che produce sul funzionamento del sistema, in quanto idoneo ad alterare il meccanismo di selezione degli operatori da invitare.

Il TAR ha quindi ritenuto irrilevanti sia la buona fede dell’impresa sia le deduzioni relative a un asserito malfunzionamento del sistema informatico, valorizzando invece il dato oggettivo della difformità e la sua incidenza sul procedimento.

La verifica delle dichiarazioni rese in sede di iscrizione all’Albo e la conseguente esclusione trovano fondamento nelle previsioni del Regolamento, il quale impone alla stazione appaltante di verificare la veridicità dei dati dichiarati e di escludere l’operatore qualora tali informazioni abbiano inciso sul meccanismo di selezione.

L’esclusione è stata pertanto ricondotta all’applicazione dell’autovincolo amministrativo derivante dal Regolamento dell’Albo, che impone di individuare gli operatori esclusivamente sulla base dei criteri previamente stabiliti.

Nel medesimo contesto si colloca anche la censura relativa alla presunta natura discriminatoria dei criteri di selezione, che il TAR ha disatteso, ritenendo legittimo un sistema fondato su graduatorie e sulla selezione sia degli operatori con valori massimi sia di quelli con valori minimi, anche alla luce delle regole di rotazione che impediscono la reiterazione degli inviti.

In definitiva, il TAR ha definito il giudizio rigettando il ricorso introduttivo.

In particolare, i giudici di primo hanno ritenuto infondate le censure contro l’esclusione e hanno dichiarato inammissibili i motivi aggiunti contro l’aggiudicazione per carenza di legittimazione attiva, evidenziando comunque anche la loro infondatezza nel merito.

Di seguito i punti essenziali della pronuncia in commento:

  • la distinzione tra requisiti di partecipazione e criteri di selezione non può essere confusa, perché attiene a due momenti diversi della procedura;
  • i dati richiesti in sede di iscrizione agli elenchi, nel caso esaminato, non costituiscono requisiti di gara ma servono a far funzionare il sistema di selezione degli operatori;
  • l’errore dichiarativo assume rilievo quando incide sul meccanismo di individuazione degli invitati, alterandone l’esito;
  • le regole dell’Albo rappresentano un vero e proprio autovincolo per l’amministrazione e devono essere applicate in modo coerente;
  • i sistemi basati su graduatorie e criteri oggettivi sono legittimi se inseriti in un quadro che garantisca concorrenza, trasparenza e rotazione.

ALLEGATO: TAR Lazio n. 6444 del 9 aprile 2026


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