Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
Tel. 030.399133 - Email: francesco.zanelli@ancebrescia.it
18.05.2026 - lavoro

INPS – BONUS GIOVANI UNDER 35 – PRIMI CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 14 MAGGIO 2026, N. 55

Con la circolare in esame, l’INPS ha fornito le indicazioni operative relative al bonus giovani introdotto dall’articolo 2 del decreto legge n. 62/2026 (“decreto Primo Maggio”), destinato alle assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori under 35 in condizioni di svantaggio (v. Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 18/2026 del 12/05/2026).

Al momento, tuttavia, non è ancora possibile presentare le domande telematiche di accesso all’agevolazione: l’Istituto comunicherà successivamente l’attivazione della procedura online.

L’incentivo consiste nell’esonero totale dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro, con esclusione dei premi INAIL, nel limite massimo di 500 euro mensili per ciascun lavoratore assunto, elevabile a 650 euro per le assunzioni effettuate presso sedi o unità produttive situate nelle aree ZES. In caso di rapporto a tempo parziale, il massimale deve essere riproporzionato.

Nello specifico, gli esoneri contributivi in argomento spettano per le assunzioni a tempo indeterminato, effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026, di soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, non hanno compiuto il trentacinquesimo anno di età, e risultano essere, alternativamente:

  • molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno ventiquattro mesi. Al riguardo, la circolare precisa che, ai fini del rispetto del requisito, si considera il periodo di ventiquattro mesi antecedente la data di assunzione: in tale periodo il lavoratore non deve aver svolto un’attività di lavoro subordinato legata a un contratto di durata di almeno sei mesi o un’attività di collaborazione coordinata e continuativa, la cui remunerazione annua sia superiore ai limiti esenti da imposizione;
  • molto svantaggiati in quanto privi di un impiego regolarmente retribuito da almeno dodici mesi e appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere c), e), f) e g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014;
  • svantaggiati in quanto appartenenti a una delle categorie di cui alle lettere dalla a) alla c) e dalla e) alla g) della definizione di “lavoratore svantaggiato” di cui all’articolo 2 del regolamento (UE) 651/2014, come disposto dall’articolo 1, comma 1, numero 1), del D.M. 17 ottobre 2017.Inoltre, ai fini del riconoscimento della maggiore misura di esonero contributivo di cui al comma 3 dell’articolo 2 in argomento, i lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati di cui sopra devono essere assunti presso una sede o unità produttiva ubicata nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia, Sardegna, Marche e Umbria.

Rapporti di lavoro incentivabili, durata ed entità degli esoneri

Come già precisato, gli esoneri contributivi in trattazione spettano per le assunzioni a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2026.

Le agevolazioni, pertanto, non possono trovare applicazione in relazione alle assunzioni a tempo determinato o per le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti di lavoro a tempo determinato già in essere.

Invece, le medesime agevolazioni spettano con riferimento ai soggetti che, alla data dell’assunzione incentivata, sono stati occupati a tempo indeterminato alle dipendenze di un diverso datore di lavoro che ha beneficiato parzialmente delle misure di esonero in trattazione.

Gli incentivi spettano anche in caso di contratti di lavoro a tempo parziale, con le modalità indicate nel paragrafo 5 della circolare (riproporzionamento dell’agevolazione).

Per espressa previsione normativa, i benefici non si applicano ai rapporti di apprendistato, in relazione ai quali il quadro normativo già prevede l’applicazione di aliquote previdenziali in misura ridotta rispetto a quella ordinaria, né al rapporto di lavoro intermittente, ancorché stipulato a tempo indeterminato.

L’INPS, inoltre, precisa che le agevolazioni spettano anche per le assunzioni a tempo indeterminato a scopo di somministrazione, ancorché la somministrazione sia resa verso l’utilizzatore nella forma a tempo determinato.

Condizioni per l’accesso all’esonero

Il diritto alla legittima fruizione degli esoneri in trattazione è subordinato alla sussistenza delle seguenti condizioni:

  1. il lavoratore, alla data dell’assunzione agevolata, non deve avere compiuto il trentacinquesimo anno di età (dovendosi intendere 34 anni e 364 giorni);
  2. i datori di lavoro non devono avere proceduto, nei sei mesi precedenti l’assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella stessa unità produttiva;
  3. i datori di lavoro non devono procedere, nei sei mesi successivi all’assunzione, al licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore assunto con l’esonero in argomento o di un lavoratore impiegato con la stessa qualifica nella medesima unità produttiva del primo. In tal caso, ossia nell’ipotesi di una violazione tale divieto, è prevista la revoca dell’esonero e il recupero del beneficio già fruito.

Peraltro, la revoca non interviene in caso di licenziamento per sopravvenuta inidoneità assoluta al lavoro e per superamento del periodo di comporto, in quanto trattasi di fattispecie sui generis in cui assume rilevanza preponderante l’oggettiva impossibilità di reimpiegare il lavoratore cessato dal rapporto di lavoro;

  1. l’assunzione dei soggetti svantaggiati o molto svantaggiati deve determinare, come previsto dall’articolo 2, comma 6, del decreto Lavoro, un incremento occupazionale netto rispetto alla media dei lavoratori occupati nei dodici mesi precedenti (secondo le modalità esposte nel paragrafo 8 della circolare);
  2. il datore di lavoro interessato deve garantire l’applicazione in favore dei lavoratori del trattamento economico individuale in misura non inferiore al trattamento economico complessivo definito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, avuto riguardo al settore e alla categoria produttivi di riferimento, nonché all’attività principale o prevalente esercitata, alla dimensione e alla natura giuridica del datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 62/2026, rubricato “Salario giusto e incentivi”.

Modalità di accesso al beneficio

Per poter accedere al beneficio, riconosciuto in favore di tutti i datori di lavoro privati, questi ultimi dovranno rispettare, oltre ai requisiti generali previsti dall’articolo 31 del D. Lgs. 150/2015, anche gli obblighi in materia di DURC regolare e normativa su salute e sicurezza. La circolare richiama inoltre l’obbligo di pubblicazione della posizione lavorativa sul SIISL, peraltro opportunamente precisando che tale adempimento sarà operativo solo dopo l’emanazione del relativo decreto attuativo.

Il datore di lavoro interessato deve inoltrare all’INPS la domanda di ammissione alle agevolazioni in argomento, avvalendosi esclusivamente del modulo di istanza on-line, appositamente aggiornato, reperibile sul sito istituzionale dell’Istituto, nella sezione denominata “Portale delle Agevolazioni (ex DiResCo) – Bonus giovani 2026”. Al riguardo, INPS si riserva di dare comunicazione della messa a disposizione del citato modulo con successivo messaggio.

Una volta ricevuta la domanda, l’INPS effettuerà i controlli previsti, compresa la verifica sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, e, in presenza delle necessarie risorse finanziarie, comunicherà l’accoglimento dell’istanza.

Nel caso di assunzioni non ancora effettuate, l’Istituto procederà alla prenotazione dell’incentivo e il datore di lavoro dovrà perfezionare l’assunzione entro 10 giorni dalla comunicazione di accoglimento. Decorso inutilmente tale termine, la domanda decadrà e le risorse torneranno disponibili.

Infine, la circolare precisa che, in caso di successivo aumento dell’orario di lavoro di un rapporto part time incentivato, l’importo massimo dell’esonero rimane invariato; al contrario, in caso di riduzione dell’orario, il beneficio dovrà essere riparametrato in diminuzione.

Allegato: Bonus giovani – Circolare


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941