ACCORDO STATO REGIONI 17 APRILE 2025 – VERIFICA DELL’EFFICACIA DELLA FORMAZIONE DURANTE LO SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE LAVORATIVA – QUESTIONARIO PREDISPOSTO DA ANCE
Nell’interpretazione fornita dal Ministero del Lavoro nelle FAQ da poco diramate, la cessazione del periodo transitorio legato all’entrata a regime dell’Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025 e l’inizio della sua piena entrata in vigore, fatte salve alcuni singoli punti dello stesso, è stata fissata per il 19 maggio 2026.
Rammentiamo, al riguardo, come il contenuto delle suddette FAQ, che, per completezza, alleghiamo alla presente, è stato oggetto di uno specifico webinar organizzato da Ance Brescia in collaborazione con ESEB, tenutosi da remoto proprio nella giornata di martedì 19 maggio u.s..
Agli effetti della presente nota, rammentiamo come, secondo quanto previsto dal predetto Accordo, il datore di lavoro, oltre ad assicurare che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici, deve verificarne l’efficacia durante lo svolgimento della prestazione di lavoro.
La valutazione dell’efficacia della formazione, parte integrante del processo formativo, ha lo scopo di verificare e misurare l’effettivo cambiamento che la formazione ha avuto sui partecipanti, attraverso l’interiorizzazione di concetti e l’acquisizione delle competenze necessarie, rispetto all’esercizio del proprio ruolo in azienda, con un effetto diretto sia sull’efficacia che sull’efficienza del funzionamento organizzativo del sistema di prevenzione.
La valutazione dell’efficacia risulta necessaria per rilevare informazioni utili a supportare i processi decisionali aziendali e assume una funzione migliorativa, centrata sui processi e sui loro legami con i risultati.
Tale valutazione dovrà essere svolta a posteriori, a una certa distanza di tempo dal termine del corso, durante lo svolgimento della prestazione lavorativa e dovrà constatare l’applicazione al lavoro di:
- conoscenze, abilità e competenze acquisite dai discenti mediante l’intervento formativo;
- comportamenti e pratiche abituali inerenti all’organizzazione, quali la corretta applicazione di procedure, schede lavorative, protocolli, ecc.
Trasmettiamo, al riguardo, una bozza di questionario e la check-list predisposti da ANCE a supporto delle imprese nella fase di verifica dell’efficacia della formazione, da effettuarsi, stante la specifica previsione dell’Accordo Stato-Regioni dell’aprile 2025, da parte del datore di lavoro, con le modalità sopra sinteticamente delineate, ossia a distanza di tempo dalla conclusione del percorso formativo dei lavoratori.
Al fine di verificare l’efficacia dell’attività formativa nei confronti dei soggetti di cui all’art.37 comma 2 lett. b) del D.lgs. 81/08 durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, il datore di lavoro, eventualmente anche con il supporto del RSPP può utilizzare una delle seguenti modalità.
- Analisi infortunistica aziendale.
Per la valutazione dell’efficacia dell’attività formativa può essere adottato un modello di studio pre-post, misurando l’incidenza infortunistica prima e dopo l’intervento formativo inclusi i “mancati infortuni”. Le informazioni raccolte consentono di effettuare l’analisi pre-post sugli infortuni e i “mancati infortuni” nell’arco temporale prescelto. Laddove l’analisi evidenzi carenze nelle conoscenze, competenze e abilità dei lavoratori, si dovrà valutare la possibilità di adottare azioni correttive.
Con riferimento ai “mancati infortuni”, alleghiamo il documento che Formedil, in collaborazione con INAIL, ha elaborato sul tema della segnalazione e la comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose per le imprese edili.
- Questionari da somministrare al personale.
Per consentire alle imprese di valutare l’acquisizione di comportamenti sicuri da parte dei lavoratori destinatari dell’attività formativa, ANCE ha predisposto una bozza di questionario di autovalutazione, anch’esso allegato alla presente.
Il consiglio è di procedere a una personalizzazione, con l’aiuto del RSPP, la bozza fornita da ANCE e di ricorrere al preposto per la compilazione.
Suggeriamo, altresì, una somministrazione per gruppo omogeneo di lavoratori, in modo da rendere più agevole la fase di elaborazione delle risultanze della compilazione.
Allegati:
ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941



