INPS – DEBITI PER OMESSO VERSAMENTO DI CONTRIBUTI – POSSIBILITA’ DI DILAZIONE – NUOVO REGOLAMENTO – APPROVAZIONE – CIRCOLARE 21 MAGGIO 2026, N. 60 E MESSAGGIO 22 MAGGIO 2026, N. 1699
Con la circolare 21 maggio 2026, n. 60, INPS ha commentato il nuovo Regolamento sulla dilazione dei debiti contributivi, che sostituisce, a far data dalla medesima giornata del 21 maggio u.s., il precedente, emanato nel 2012.
Tale nuovo Regolamento si applica, quindi, alle richieste di dilazione presentate dal momento di pubblicazione della circolare, con possibilità, per le imprese che abbiano presentato, a decorrere dal 12 gennaio 2025, una dilazione tuttora in corso, di chiedere l’applicazione alla stessa delle nuove previsioni, con rideterminazione del numero di rate.
Il nuovo Regolamento è particolarmente rilevante perché, nel modificare il precedente, porta qualche interessante novità in una materia quale la rateazione dei debiti contributivi, che consente, per sottolineare un effetto molto importante per le imprese edili, di mantenere l’emissione del DURC, pur in presenza di debiti accertati.
Debiti oggetto del pagamento dilazionato
Il nuovo Regolamento conferma che la dilazione può essere concessa per regolarizzare i debiti derivanti da contributi non versati per omissione o per evasione, oltre ai relativi accessori di legge, purchè, per i medesimi, non si sia ancora formato, al momento della presentazione della domanda, l’avviso di addebito.
Il pagamento dilazionato può essere consentito nei seguenti casi:
- dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi fino a 500.000 euro, con un massimo di 36 rate mensili;
- dichiarata temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria al pagamento di importi oltre 500.000 euro, con un massimo di 60 rate mensili.
Punto centrale, per il riconoscimento della dilazione, è la dichiarazione, da parte del debitore, della natura temporanea della sua situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria, requisito che consente all’Istituto di ritenere sussistente la possibilità di un percorso di riequilibrio e di superamento dello stato di crisi in coerenza con la finalità dello strumento della dilazione.
Sottolineiamo come, anche nella nuova disciplina qui in commento, resti confermata la previsione che include nella dilazione, per le specifiche fattispecie, le somme dovute a titolo di ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori, anche se, come in passato, tale circostanza non esclude l’obbligo, per l’Istituto, di provvedere all’attivazione del procedimento sanzionatorio in sede amministrativa o penale sulla base dell’importo dell’omissione. Sullo specifico punto, l’INPS richiama le disposizioni già fornite al paragrafo 3 della circolare 24 novembre 2010 n. 148, ai fini della verifica dell’avvenuto versamento delle quote a carico dei lavoratori.
Potere decisionale
Con riferimento al potere decisionale sulle domande di dilazione, il nuovo Regolamento prevede la ripartizione delle competenze decisionali su due livelli di responsabilità, così suddivise:
- ai Direttori provinciali e di Filiale provinciale spetta il potere di:
– accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 36 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa, fino all’importo di 500.000 euro;
– disporre con provvedimento l’annullamento o la revoca delle dilazioni;
- ai Direttori regionali e di Coordinamento metropolitano viene, invece, riconosciuto il potere di:
– accogliere e respingere le domande di dilazione fino a 60 rate mensili dei debiti contributivi in fase amministrativa di importo superiore a 500.000 euro.
La scelta di ristrutturare una nuova articolazione delle responsabilità è da salutare positivamente nella misura in cui riuscirà a porre il centro decisionale delle istanze in una posizione più vicina, anche geograficamente, all’impresa, consentendo, quindi, almeno in teoria, una maggior facilità, da parte dell’Istituto, nell’individuazione delle problematiche e delle criticità che caratterizzano la situazione contributiva della singola azienda, in relazione alle peculiarità del territorio in cui si svolge l’attività e ad eventuali ulteriori elementi di contesto.
Presentazione della domanda
La domanda di dilazione va presentata, esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi presenti nel “Cassetto previdenziale del contribuente”. Con il messaggio 22 maggio 2026, n. 1699, allegato alla presente, l’Istituto ha fornito gli specifici profili operativi.
La domanda è unica e deve comprendere tutti i debiti contributivi in fase amministrativa, maturati nei confronti di tutte le Gestioni amministrate dall’INPS.
Al momento della presentazione della domanda, l’impresa deve impegnarsi a riconoscere, esplicitamente e incondizionatamente, l’esistenza del debito verso INPS per contributi e per i relativi accessori di legge, impegnandosi a rinunciare a tutte le conseguenti eccezioni. Inoltre, la domanda deve contenere l’impegno del contribuente a versare, nel rispetto dei termini indicati dall’Istituto nel piano di rientro, sia la prima rata che tutte le successive.
Va, comunque, sottolineato che, se anche, terminata la fase istruttoria, la domanda viene definita con l’accoglimento, cui segue l’emissione del piano di ammortamento, come il provvedimento di accoglimento non si perfeziona qualora l’impresa non provveda ad effettuare il versamento della contribuzione mensile o periodica la cui scadenza si collochi prima della data di scadenza della prima delle rate accordate.
Di norma, in effetti, l’inadempimento dell’obbligo di versamento dei contributi correnti, se non regolarizzati eventualmente tramite una seconda rateazione (v. infra), determina l’adozione del provvedimento di revoca della dilazione, anche in presenza della regolarità nel pagamento delle rate accordate.
Impatto sul DURC
Sottolineiamo, tra i vantaggi della dilazione, uno dei temi più sensibili per le imprese edili, ossia il mantenimento, attraverso la stessa, della dichiarazione di regolarità contributiva dell’impresa, nonostante l’ammissione e l’esistenza di debiti verso l’Istituto.
Tale situazione non impatta, quindi, sul rilascio del DURC, che, in pendenza di una rateazione, ovviamente se rispettata, potrà essere emesso, alle normali scadenze, anche a favore dell’impresa coinvolta da un piano di dilazione.
Introduzione della “seconda dilazione”
Una dei passaggi più interessanti del nuovo Regolamento sta nella possibilità di ottenere una seconda dilazione mentre è ancora in corso la prima, il che qualora la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economico-finanziaria perduri o si presentino ulteriori situazioni contingenti ed eccezionali.
La seconda dilazione può riguardare:
- nuovi debiti emersi successivamente;
- contribuzione corrente maturata durante il piano originario.
Va sottolineato come la presenza di due dilazioni attive precluda la possibilità di proporre una nuova istanza, in quanto il Regolamento stabilisce che, per potere accedere a una nuova dilazione, il contribuente deve estinguere anticipatamente una delle dilazioni in essere, mediante il pagamento integrale delle rate accordate e ancora dovute, comprovando in tale modo l’avvio di un percorso finalizzato al riequilibrio della propria capacità finanziaria.
Stante la complessità della materia, oltre che la delicatezza della stessa, visto l’interessamento di più profili sensibili per la vita di un’impresa edile, tra cui il già citato mantenimento della regolarità contributiva, consigliamo le imprese che necessitassero di valutare la presentazione di una domanda di rateazione di contattare, per il necessario supporto, il Servizio sindacale di Ance Brescia.
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