Print Friendly, PDF & Email
01.03.1998 - tributi

IVA – RIMBORSI – DURATA DELLE GARANZIE

IVA – RIMBORSI – DURATA DELLE GARANZIE IVA – RIMBORSI – DURATA DELLE GARANZIE
(Ministero finanze, Circ. 26/1/98, n. 29/E)

La legge collegata alla finanziaria 1998 ha stabilito che la garanzia (sotto forma di cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, fideiussione o polizza fideiussoria), richiesta per conseguire il rimborso dell’IVA versata in eccedenza, deve essere prestata contestualmente all’esecuzione del rimborso stesso e per una durata pari al periodo mancante al termine di decadenza dell’accertamento (art. 24, comma 22, legge n. 449/1997).
Il Ministero delle finanze ha precisato che, secondo la nuova norma, il contribuente, previa richiesta da parte dell’Ufficio, può presentare la fideiussione o la polizza fideiussoria, avente decorrenza dal momento dell’erogazione del rimborso.
La data di decorrenza della garanzia verrà comunicata all’interessato dall’Ufficio competente ai fini del perfezionamento della medesima.

Durata della garanzia
Con la modifica è venuta meno, di fatto, la durata biennale della garanzia, che ora è strettamente connessa al periodo intercorrente tra la presentazione della garanzia e il termine di decadenza dell’accertamento dell’annualità per la quale viene chiesto il rimborso.
Ad esempio per un rimborso relativo all’anno d’imposta 1994 deve essere prestata una garanzia avente durata dal momento di presentazione della stessa fino al 31 dicembre 1999.

Sospensione dei termini di decadenza degli accertamenti
Il Ministero ha ricordato che la norma sui termini per l’accertamento, come modificata dal decreto sul riordino dell’IVA, prevede la sospensione dei termini di decadenza stabiliti per l’esecuzione delle rettifiche e degli accertamenti di un periodo pari a quello che intercorre tra il quindicesimo giorno successivo alla data in cui l’Ufficio notifica la richiesta di documentazione necessaria per il rimborso e la data in cui il contribuente adempie alla richiesta stessa (cfr. art. 57, D.P.R. n. 633/1972, modificato dall’art. 10, D.Lgs. n. 313/1997 e circ. n. 328/1997 punto 5.5).

Calcolo dei giorni di ritardo del contribuente
Tuttavia, a seguito delle modifiche apportate dalla legge di accompagnamento alla finanziaria, il rimborso potrà essere in sostanza effettuato con la presentazione della fideiussione o della polizza fideiussoria, ferma restando la possibilità per l’Ufficio di eseguire nei termini di durata della garanzia gli ulteriori accertamenti.
Di conseguenza la durata della garanzia avrà effetto dalla data di erogazione del rimborso e avrà termine al 31 dicembre dell’anno di decadenza, aumentata di un numero di giorni pari a quelli di ritardo oltre il quindicesimo giorno dalla richiesta dell’Ufficio.

Garanzie già presentate
Il Ministero ha dichiarato valide le garanzie richieste dagli Uffici ai sensi della previgente disciplina purché emesse entro il 31 dicembre 1997.


ANCE Brescia - Riproduzione e utilizzazione riservata ai sensi dell’art. 65 della Legge n. 633/1941