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01.03.1998 - urbanistica

URBANISTICA – SANATORIA ABUSI EDILIZI VINCOLO PAESISTICO IMPOSTO DOPO L’ABUSO NON NECESSITA IL PARERE AMBIENTALE

URBANISTICA – SANATORIA ABUSI EDILIZI – VINCOLO PAESISTICO IMPOSTO DOPO L’ABUSO – NON NECESSITA IL PARERE AMBIENTALE URBANISTICA – SANATORIA ABUSI EDILIZI – VINCOLO PAESISTICO IMPOSTO DOPO L’ABUSO – NON NECESSITA IL PARERE AMBIENTALE

È sempre sembrato ragionevole che le sanatorie di opere abusive in zona a vincolo paesaggistico eseguite prima dell’apposizione del vincolo stesso dovessero essere esaminate prescindendo dal vincolo, tuttavia così non è stato nella maggior parte dei casi; lo stesso Ministero, con la circolare 2241/UL del 17 giugno 1995 (punto 7.2), ha sostenuto che il parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo era indispensabile anche se quest’ultimo fosse stato imposto successivamente all’esecuzione delle opere.
L’equivoco nasceva dal fatto che la legge aveva disposto espressamente l’ininfluenza dei vincoli di inedificabilità assoluta apposti dopo la commissione dell’abuso (articolo 33, primo comma, della legge n. 47 del 1985) ma taceva a proposito dei vincoli di tutela ambientale (articolo 32, primo comma), portando alla opinabile conclusione che, nel silenzio della norma, il legislatore intendesse sostenere la rilevanza, sempre e comunque, del vincolo medesimo. Le stesse istruzioni ministeriali e quelle regionali non hanno mai avuto il coraggio di interpretare correttamente la norma, arrivando al massimo ad affermare che qualora l’imposizione del vincolo fosse stata successiva all’abuso, se ne doveva valutare la circostanza ai fini dell’autorizzazione, quasi a far trasparire una sorta di affievolimento e di “benevolenza”, ma comunque ribadendo la necessità del parere sotto il profilo paesistico per poter rilasciare la concessione in sanatoria e che il vincolo doveva considerarsi operante in ogni caso.
Con una pronuncia inequivocabile, il Consiglio di Stato Sez. VI, 5 marzo 1997, n. 356, confermando peraltro l’orientamento già espresso con decisione n. 1030 del 1995) ha affermato che il parere di cui all’articolo 32 della legge n. 47 del 1985 ( e quindi anche il parere in subdelega di cui all’articolo 4, comma 2, della legge regionale n. 18 del 1997) non è dovuto per i condoni relativi ad opere eseguite prima dell’imposizione del vincolo stesso.
Le parole dei giudici non necessitano di altro commento: “La formulazione letterale (dell’articolo 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985, n.d.r.) … non presenta alcun margine di indeterminatezza in ordine al fatto che il vincolo, in relazione al quale è necessaria l’acquisizione del parere favorevole dell’autorità preposta alla sua tutela (del parere subdelegato, n.d.r.) debba sussistere prima dell’esecuzione dell’opera per la quale è stata chiesta la concessione in sanatoria”.
Ne consegue che per le pratiche di condono edilizio non ancora definite concernenti opere realizzate in zone colpite da vincolo solo dopo la loro esecuzione, non necessita il parere di cui all’articolo 32, comma 1, della legge n. 47 del 1985 (pertanto sono esentate, ad esempio, le opere in zona soggetta al cosiddetto vincolo “Galasso”, realizzate prima del 7 settembre 1985).
In questi casi, qualora tale parere sia stato comunque espresso in senso positivo esso non va trasmesso alla Soprintendenza dei beni ambientali in quanto atto inutile; se espresso in senso positivo e già annullato dalla Soprintendenza, ovvero se negativo, esso non potrà ostacolare il rilascio della concessione in sanatoria (sarà sufficiente che si dia atto, su quest’ultima, della circostanza appena descritta).


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