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26.05.2006 - urbanistica

CRITERI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI IN ATTUAZIONE DELLA L.R. 12/2005 DELLA LOMBARDIA

CRITERI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI TUTELA DEI BENI PAESAGGISTICI IN ATTUAZIONE DELLA L CRITERI PER L’ESERCIZIO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE  IN MATERIA DI TUTELA  DEI BENI PAESAGGISTICI  IN ATTUAZIONE  DELLA L.R. 12/2005  DELLA LOMBARDIA

E’ stato approvato con dgr n. 8/2121 del 15/03/2006 il documento relativo ai criteri ed alle procedure per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione degli articoli 80-81-84-85-86 del Titolo V della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 “Legge per il governo del territorio”.
Il testo, reperibile presso gli uffici del Collegio, costituisce la nuova norma di riferimento cui Regione ed Enti locali dovranno attenersi nell’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici. Nel documento si indica un percorso metodologico finalizzato al miglioramento della qualità paesaggistica degli interventi sul territorio lombardo, affrontando il tema del paesaggio a partire dalla Convenzione Europea del Paesaggio (ratificata dallo Stato italiano con la legge 9 gennaio 2006, n. 9) e dal Codice dei Beni Culturali e del paesaggio (Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).
Si riportano, di seguito, le principali indicazioni di interesse per il settore.

Definizione di paesaggio
Dalla normativa nazionale e comunitaria è possibile trarre diverse indicazioni in merito ad una possibile definizione di paesaggio.
Nel Codice dei Beni Culturali e del paesaggio il termine paesaggio viene definito come “una parte omogenea di territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana o dalle reciproche interrelazioni”.
Nella Convenzione Europea del Paesaggio, invece, esso viene definito come una zona o un territorio, come percepito dagli abitanti del luogo o dai visitatori, il cui aspetto e carattere derivano dall’azione di fattori naturali e/o culturali. Tale definizione tiene conto dell’idea che i paesaggi evolvono col tempo, per l’effetto di forze naturali e per l’azione degli essere umani.
Di conseguenza, possono individuarsi come caratteri fondamentali del concetto di paesaggio:
• il contenuto percettivo, in quanto il paesaggio è comunque strettamente connesso con il dato visuale, con “l’aspetto” del territorio;
• la complessità dell’insieme, in quanto non è solo la pregevolezza intrinseca dei singoli componenti ad essere considerata, come avviene per le bellezze individuali, ma il loro comporsi, il loro configurarsi che conferisce a quanto percepito una “forma” riconoscibile che caratterizza i paesaggi;
• il valore estetico-culturale, in quanto alla forma così individuata è attribuito un significato ulteriore a quello di immediata percezione, una capacità di evocare “valori estetici e tradizionali” rappresentativi dell’identità culturale di una comunità.

Ripartizione delle competenze tra Regione ed enti locali (capitolo 3)
Il testo chiarisce, anche con esempi, l’attribuzione della funzione amministrativa paesaggistica ai diversi Enti, in relazione alle categorie di opere ed interventi, sia per l’attività autorizzativa che per quella sanzionatoria.
Il Comune ha competenza paesaggistica principalmente per le trasformazioni di carattere urbanistico-edilizio, per le quali già esercita in via esclusiva le funzioni che gli attribuisce la vigente legislazione urbanistico-edilizia. Sono esclusi, dalla competenza paesaggistica comunale, gli interventi ricadenti nei territori compresi nei Parchi regionali, a meno che tali interventi vengano realizzati in zone assoggettate, dai PTC dei Parchi, all’esclusiva disciplina comunale (ad esempio quelle aree che il PTC classifica come zone di iniziativa comunale).
Alla Provincia competente per territorio spetta, ai sensi dell’art. 80, comma 3, l.r. 12/2005, l’esercizio delle funzioni amministrative in materia paesaggistica per l’esecuzione di:
• attività estrattiva di cava e di smaltimento rifiuti ad eccezione di quanto previsto dal comma 2;
• opere di sistemazione montana di cui all’articolo 2, lettera d), della legge regionale 12 settembre 1983, n. 70 (Norme sulla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale);
• strade di interesse provinciale (al riguardo, va precisato che, nel caso di realizzazione di nuovi tratti stradali di collegamento tra strade aventi una classificazione diversa -interesse locale e provinciale oppure interesse provinciale e regionale-, per l’attribuzione della competenza paesaggistica si deve far riferimento al livello di interesse di scala più elevata);
• interventi da realizzarsi nelle aree di demanio lacuale relativamente ai laghi indicati nell’allegato A della legge regionale 12/2005;
• interventi di trasformazione del bosco di cui all’articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57)”.
Alla Regione rimane una competenza residuale, esclusiva, relativa all’esercizio delle funzioni amministrative per l’esecuzione di:
• opere di competenza dello Stato, degli enti ed aziende statali, nonché opere di competenza regionale, ad eccezione di quelle relative agli interventi previsti dall’articolo 27, comma 1, lettere a), b), c), d) della l.r. 12/2005, ivi compresi gli ampliamenti, ma esclusa la demolizione totale e la ricostruzione, e delle linee elettriche a tensione non superiore a quindicimila volt, che spettano ai Comuni competenti per territorio;
• opere idrauliche realizzate dall’Agenzia Interregionale per il fiume Po (A.I.PO.), nonché quelle relative ai canali indicati nell’allegato A della l.r. 12/2005, da chiunque realizzate;
• interventi riguardanti l’attività mineraria e interventi previsti dagli articoli 38 e 39 della legge regionale 8 agosto 1998, n. 14 (Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava);
• interventi di deposito e smaltimento dei rifiuti di cui all’articolo 17 della l.r. 26/2003.

Criteri paesaggistici per alcune specifiche categorie di opere (capitolo 4)
Si forniscono indicazioni specifiche da seguire per la progettazione e la realizzazione di alcune particolari categorie di opere, quali:
– opere idrauliche;
– derivazioni idriche;
– interventi nel demanio lacuale;
– opere di sistemazione montana;
– trasformazione dei boschi;
– realizzazione di linee elettriche e centrali di produzione elettrica;
– impianti di telecomunicazione (telefonia mobile e radiotelevisiva);
– cartellonistica.
Particolare riguardo viene riservato alla valorizzazione delle caratteristiche paesaggistiche proprie del luogo in cui si opera ed al ripristino dei valori paesistici; per ciascuna categoria di opere viene, inoltre, richiamata la normativa regionale vigente a cui fare riferimento precisando, quando necessario, anche aspetti di tipo procedurale.
Si richiama l’attenzione sul paragrafo 4.9 relativo alla valutazione paesaggistica dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti; viene ribadita la necessità che gli interventi finalizzati a rendere abitabili i sottotetti (che riguardino solo parti di fabbricati) siano realizzati sulla base di un progetto generale che consideri l’intero edificio in modo coerente, non potendo ritenersi adeguata, paesaggisticamente, una valutazione relativa alla singola unità immobiliare.
Gli interventi sugli edifici dovranno tenere in attenta considerazione gli aspetti compositivi e i caratteri stilistici e materici originari, con particolare riferimento alla scelta coerente dei materiali e dei colori di finitura e dei serramenti nonché al rispetto di tutti gli elementi decorativi presenti. Nella ipotesi in cui il coronamento dell’edificio, anche per le parti soprastanti la linea di gronda, costituisca elemento integrale della composizione architettonica, ogni eventuale intervento edilizio tendente al recupero o alla creazione di nuovi spazi abitabili al livello sottotetto dovrà assicurare l’integrale conservazione dell’assetto formale della copertura e non potrà comportare nuove opere visibili dagli spazi pubblici antistanti.
Ogni eventuale modifica necessaria ad assicurare i rapporti aero-illuminanti o i requisiti igienici per tali spazi abitabili potrà essere prevista, entro limiti strettamente indispensabili, prevalentemente sulle parti dell’edificio prospettanti sui cortili interni o cavedi. Allo stesso modo, non potranno essere ammesse modifiche dei coronamenti e delle coperture, o aperture sui prospetti visibili dagli antistanti spazi pubblici, in tutti i casi in cui l’edificio, nel suo aspetto complessivo, faccia parte del contesto formale consolidato della scena urbana, da salvaguardare quale valore complessivo.
Gli interventi dovranno proporsi non come “aggiunte” o “sovrapposizioni” ma quali integrazioni organiche dell’edificio, prendendo in considerazione la ridefinizione complessiva del piano attico in una logica di ridisegno organico della facciata.

Procedimento amministrativo (capitolo 5)
Si illustrano le fasi del percorso amministrativo per la richiesta ed il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, comprese le procedure che si applicano in sede di Conferenza dei Servizi nonché in relazione alle ipotesi di intervento sostitutivo (in caso di mancato rilascio dell’autorizzazione o di inerzia nell’assunzione dei provvedimenti sanzionatori).
Relativamente al procedimento sanzionatorio, per le opere realizzate in assenza o in difformità dall’autorizzazione paesaggistica, dovranno essere irrogate le sanzioni amministrative previste dall’art. 167 del decreto legislativo 42/2004. Esse consistono nella rimessione in pristino, in caso di un accertato contrasto insanabile tra l’opera abusiva e l’area protetta e nel caso di opere per le quali non sia possibile l’accertamento di compatibilità paesaggistica ai sensi della legge 15 dicembre 2004, n. 308; ovvero la sanzione pecuniaria, in caso di un danno lieve al paesaggio o di assenza di danno.

Commissioni per il  paesaggio e attività di supporto e vigilanza della Regione (paragrafi 5.5 – 5.8)
Si danno indicazioni per l’istituzione delle “commissioni per il paesaggio”, così come previsto dall’art. 81 della l.r. 12/2005; si segnala l’opportunità che esse siano costituite a livello sovracomunale, in forma consorziata: ciò tiene conto del fatto che il “paesaggio” non può essere costretto entro i confini amministrativi comunali.
La legge non ha previsto criteri per la composizione ed il funzionamento delle Commissioni per il paesaggio in quanto si è voluto lasciare piena discrezionalità agli enti competenti onde consentire un migliore adeguamento alle esigenze ed alle realtà locali. Pertanto, sarà ogni singolo ente a stabilire il numero dei membri, eventuali casi di incompatibilità, regole di funzionamento, etc.
Sono inoltre indicati i campi di attività della Regione per quanto riguarda il supporto agli Enti locali e la vigilanza sui beni paesaggistici.
La valutazione paesaggistica dei progetti
Infine, costituiscono parte integrante del provvedimento regionale gli allegati che riportano:
– la documentazione per la presentazione dei progetti (allegato A);
– le schede degli elementi costituivi del paesaggio (allegato B);
– i fac-simili di modelli per i provvedimenti paesaggistici (allegato C);
– i contenuti del rapporto annuale sullo stato del paesaggio (allegato D).


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