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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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11.09.2020 - lavoro

COVID-19 – MISURE URGENTI PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA – ULTERIORI DISPOSIZIONI ATTUATIVE – DPCM 7 SETTEMBRE 2020

È stato pubblicato nella G.U. n. 222 del 7 settembre 2020 il DPCM 7 settembre 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, le cui disposizioni sono entrate in vigore a decorrere dall’8 settembre 2020.

Di seguito si riassumono, per quanto di interesse, le principali misure contenute nella norma in commento.

In particolare, il Decreto ha previsto la proroga, fino al 7 ottobre prossimo, delle misure di cui al DPCM 7 agosto 2020 (v. Newsletter-27-del-29-08-2020), nonché delle misure e delle disposizioni contenute nelle ordinanze del Ministro della Salute 12 agosto 2020 e 16 agosto 2020, salvo alcune modifiche, di seguito sintetizzate:

  • viene aggiornato l’Allegato 20, riguardante gli “Spostamenti da e per l’estero”. In particolare, a decorrere dal 13 agosto 2020, la Colombia rientra nei Paesi di cui all’elenco F, verso e dai quali sono vietati gli spostamenti, salvo i comprovati motivi previsti dall’art. 4 del citato DPCM 7 agosto 2020;
  • viene stabilito che l’articolo 1, commi 1 e 2 dell’ordinanza del Ministro della Salute 12 agosto 2020 non si applica nei casi previsti dall’articolo 6, commi 6 e 7, del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 agosto 2020. Di conseguenza, le limitazioni imposte dal DPCM 7 agosto 2020 alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna non si applicano, fra gli altri:

– agli ingressi per motivi di lavoro regolati da speciali protocolli di sicurezza approvati dalla competente autorità sanitaria;

– agli ingressi in Italia per un periodo non superiore alle 120 ore per comprovate esigenze di lavoro con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

-ai transiti, con mezzo privato, nel territorio italiano per un periodo non superiore a 36 ore con l’obbligo, allo scadere di detto termine, di lasciare immediatamente il territorio nazionale o, in mancanza, di iniziare il periodo di sorveglianza e di isolamento fiduciario;

– ai cittadini e ai residenti degli Stati di cui agli elenchi A, B, C e D dell’Allegato 20 al DPCM 7 agosto 2020, che fanno ingresso per comprovati motivi di lavoro;

– ai lavoratori transfrontalieri in ingresso e in uscita dal territorio nazionale per comprovati motivi di lavoro;

– al personale di imprese ed enti aventi sede legale o secondaria in Italia per spostamenti all’estero per comprovate esigenze di lavoro di durata non superiore a 120 ore.

Il DPCM 7 settembre 2020, ha inoltre integrato le misure riguardanti i servizi di trasporto non di linea.

È stato specificato che, oltre al rispetto delle previsioni di carattere generale previste per tutti i servizi di trasporto pubblico, per i servizi di trasporto non di linea, va evitato che il passeggero occupi il posto disponibile vicino al conducente.

Sui sedili posteriori nelle ordinarie vetture, al fine di rispettare le distanze di sicurezza, non potranno essere trasportati, distanziati il più possibile, più di due passeggeri qualora muniti di idonei dispositivi di sicurezza.

L’utilizzo della mascherina non è obbligatorio per il singolo passeggero, che occupi i sedili posteriori, nel caso in cui la vettura sia dotata di adeguata paratia divisoria tra le file di sedili.

Nelle vetture omologate per il trasporto di sei o più passeggeri dovranno essere replicati modelli che non prevedano la presenza di più di due passeggeri per ogni fila di sedili, fermo restando l’uso di mascherine. È preferibile dotare le vetture di paratie divisorie.

Il conducente dovrà indossare dispositivi di protezione individuali.

I limiti precedentemente previsti non si applicano nel caso di persone che vivono nella stessa unità abitativa, nonché tra i congiunti e le persone che intrattengono rapporti interpersonali stabili (es. coniuge, parenti e affini in linea retta e collaterale non conviventi, ma con stabile frequentazione, persone non legate da vincoli di parentela, di affinità o di coniugio, che condividono abitualmente gli stessi luoghi).

Nell’eventuale fase di accertamento della violazione alla prescrizione del distanziamento interpersonale potrà essere resa autodichiarazione della sussistenza della predetta qualità.

Tra le disposizioni contenute nel DPCM 7 agosto, che risultano prorogate fino al 7 ottobre prossimo, si ricordano, per quanto di interesse, le seguenti:

  1. Misure urgenti per il contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (art.1);
  2. Misure di contenimento del contagio per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali (art.2 – Allegati nn. 9,12,13);
  3. limitazioni da e per l’estero (art.4);
  4. obbligo di dichiarazione in occasione dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero (art. 5);
  5. sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario a seguito dell’ingresso nel territorio nazionale dall’estero (art. 6, salvo quanto disposto dal suddetto comma 3).

Per quanto non riportato nella presente, si rimanda ai DPCM 7 agosto e 7 settembre 2020.

 

Allegati:
DPCM_7 agosto 2020
DPCM 7 settembre 2020

 

 

 


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