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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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24.12.2020 - lavoro

EMERGENZA COVID-19 – CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO RISTORI – NOVITÀ IN MATERIA DI LAVORO

Si fa seguito alle precedenti comunicazioni in materia (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 36/2020 del 31/10/2020) per informare che si è concluso l’iter parlamentare di approvazione della legge di conversione, con modificazioni, del Decreto Legge 28 ottobre 2020 n. 137, recante “Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” (c.d. Decreto Ristori).

In attesa della pubblicazione del testo in Gazzetta Ufficiale, ANCE ha illustrato le novità in materia di lavoro per il nostro settore, introdotte dalla citata legge di conversione.

In via preliminare, si segnala che, in fase di conversione, il D.L. n. 137/2020 è stato integrato con le disposizioni introdotte dai successivi Decreti Ristori, rispettivamente il D.L. n. 149/2020 (Ristori Bis) (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 38/2020 del 14/11/2020), il D.L. n. 154/2020 (Ristori Ter) e il D.L. n. 157/2020 (Ristori Quater) (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 41/2020 del 05/12/2020).

Di conseguenza, la legge di conversione dispone l’abrogazione dei suddetti D.L., ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi.

Per quanto riguarda le novità introdotte dalla legge di conversione, si segnala, in primo luogo, con riferimento all’esonero contributivo previsto nel caso in cui non vengano richiesti i trattamenti di integrazione salariale di cui al medesimo D.L. n. 137/2020, che è stata modificata la rubrica dell’art. 12, sostituendo il termine “aziende” con “datori di lavoro”. Peraltro, la spettanza dell’esonero anche ai datori di lavoro diversi dalle aziende era già chiara, stante la formulazione letterale dei commi 14 e 15 dell’articolo stesso.

Sempre con riferimento all’agevolazione di cui sopra, si ricorda che, come disposto dal comma 15, del sopra citato art. 12, i datori di lavoro privati che abbiano richiesto l’analogo esonero contributivo di cui all’art. 3 del D.L. 104/2020 (c.d. Decreto Agosto), possono rinunciarvi per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale previsti e disciplinati dal D.L. n. 137/2020.

La legge di conversione ha integrato la predetta disposizione, prevedendo che tale facoltà possa essere esercitata anche per una sola parte dei lavoratori interessati dal beneficio.

La medesima legge di conversione, inoltre, al fine di promuovere l’occupazione giovanile, ha introdotto uno sgravio contributivo per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell’anno 2021. L’agevolazione è riconosciuta ai datori di lavoro che occupano fino a 9 dipendenti ed è pari al 100% della contribuzione di cui all’art. 1, comma 773, quinto periodo, della Legge n. 296/2006 per i primi 3 anni di contratto, ferma restando l’aliquota del 10% per gli anni di contratto successivi al terzo.

Infine, con riferimento alle disposizioni in materia di “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”, di cui all’art. 21-bis del D.L. n. 104/2020, la legge di conversione qui illustrata ne ha modificato il comma 5 nella parte in cui faceva riferimento ai figli minori di anni quattordici, ora sostituito con “minori di anni sedici”. Pertanto, alla luce di tale modifica, per i giorni in cui un genitore svolga la prestazione di lavoro in modalità agile per quarantena del figlio convivente disposta dall’ASL, ovvero, ove ciò non fosse possibile, fruisca del congedo previsto dal comma 3, dell’articolo in questione, ovvero svolga anche ad altro titolo l’attività di lavoro in modalità agile o comunque non svolga alcuna attività lavorativa, l’altro genitore non potrà chiedere di fruire di alcuna delle predette misure, salvo che non sia genitore anche di altri figli minori di anni sedici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure sopra indicate.

Da ultimo, si riportano di seguito i nuovi riferimenti normativi delle disposizioni di interesse già introdotte dai successivi Decreti Ristori, che la legge di conversione del D.L. n. 137/20 ha fatto confluire nel testo di quest’ultimo.

Disposizione di legge originaria

Attuale disposizione del D.L. n. 137/20 introdotta dalla legge di conversione

Misure in materia di integrazione salariale (riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Ristori anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020) Art. 12 del D.L. n. 149/20 Art. 12-bis
Ulteriori misure in materia di integrazione salariale (riconoscimento dei trattamenti di integrazione salariale di cui al Decreto Agosto anche in favore dei lavoratori in forza al 9 novembre 2020) Art. 13 del D.L. n. 157/20 Art. 12-ter
Sospensione dei versamenti tributari e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020 Art. 2 del D.L. n. 157/20 Art. 13-quater
Bonus baby-sitting (per iscritti a Gestione Separata INPS) Art. 14 del D.L. n. 149/20 Art. 13-terdecies
Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado Art. 13 del D.L. n. 149/20 Art. 22-bis

Si fa riserva di eventuali successive comunicazioni a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione qui illustrata.

 

 


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