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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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23.10.2020 - lavoro

INPS – COVID-19 – INTEGRAZIONI SALARIALI – PROROGA TERMINI DECADENZIALI PER L’INVIO DELLE DOMANDE – INVIO DOMANDE RELATIVE ALLE ULTERIORI 9 SETTIMANE – MESSAGGIO 15 OTTOBRE 2020, N. 3729

L’INPS, con il messaggio 15 ottobre 2020, n. 3729, ha fornito indicazioni in merito alla proroga al 31 ottobre 2020 dei termini decadenziali per l’invio delle istanze di trattamenti di cassa integrazione e di assegno ordinario, nonché dei dati utili ai rispettivi pagamenti diretti.

Si ricorda che tale proroga, disposta dal Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, riguarda i termini precedentemente fissati al 31 agosto 2020 e al 30 settembre 2020 dall’art. 1, commi 9 e 10, del Decreto Legge n. 104 del 14 agosto 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 33/2020 del 10/10/2020).

A tal riguardo, l’INPS, facendo seguito alla propria precedente circolare 30 settembre 2020, n. 115 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 33/2020 del 10/10/2020) conferma che le domande di trattamenti di cassa integrazione (ordinaria, in deroga e CISOA) e di assegno ordinario, nonché i dati utili per i rispettivi pagamenti diretti, inviati dalle aziende oltre le suddette scadenze, saranno considerati utilmente trasmessi, purché presentati entro il 31 ottobre 2020.

Inoltre, in considerazione del susseguirsi delle disposizioni che hanno modificato, nel tempo, i termini decadenziali di cui trattasi, l’Istituto ha predisposto un prospetto, allegato alla presente e al quale si rimanda, nel quale vengono riepilogate le scadenze che sono state prorogate al 31 ottobre 2020, nonché quelle a regime.

Con l’occasione, l’INPS precisa che, per quanto riguarda i termini decadenziali relativi alla trasmissione dei dati per il pagamento diretto, deve ritenersi valida, quale data di notifica, quella di invio della PEC relativa all’autorizzazione. Pertanto, devono ritenersi così intese eventuali comunicazioni difformi, inoltrate ad aziende e consulenti dalle strutture territoriali dell’Istituto anteriormente alla pubblicazione del messaggio qui in esame.

Con lo stesso messaggio, l’Istituto fornisce altresì precisazioni sull’invio delle domande relative al secondo periodo di 9 settimane di cassa integrazione ordinaria e in deroga, già oggetto del precedente messaggio n. 3525 del 1° ottobre 2020 (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 33/2020 del 10/10/2020).

Il chiarimento riguarda, nello specifico, la disposizione di cui all’art. 1, comma 2, del Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125, secondo cui le ulteriori 9 settimane (delle 18 complessive introdotte dal decreto stesso) “sono riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato”.

In proposito, l’Istituto segnala che la trasmissione delle domande relative alle predette ulteriori 9 settimane (che riguardano, in via generale, periodi non anteriori al 14 settembre 2020 e non successivi al 31 dicembre 2020) è possibile a prescindere dall’avvenuto rilascio dell’autorizzazione relativa alle prime 9 settimane da parte delle strutture territoriali dell’INPS medesimo. Il rispetto di quest’ultimo requisito sarà, infatti, verificato dall’Istituto in sede di istruttoria delle domande e costituirà presupposto per il riconoscimento dei trattamenti richiesti.

 

 

Allegati:

Messaggio Inps n 3729 del 15-10-2020

Allegato n 1Messaggio n3729_del_15-10-2020

 

 


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