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Servizio Tecnico - referente: dott.ssa Sara Meschini
Tel. 030.399133 - Email: sara.meschini@ancebrescia.it
26.11.2021 - Evidenza

FIRMATA DAL MINISTRO GIOVANNINI LA CIRCOLARE ESPLICATIVA DEL MIMS RELATIVA AL DECRETO VARIAZIONI PREZZI DEI MATERIALI PRIMO SEMESTRE 2021 – ISTRUZIONI PER LE RICHIESTE DI COMPENSAZIONE DA PRESENTARE ENTRO L’8 DICEMBRE

Si fa seguito alla comunicazione di Ance Brescia circa l’avvenuta pubblicazione del Decreto 11 novembre 2021 recante l’elenco dei materiali da costruzione impiegati nei contratti pubblici nel primo semestre 2021 per i quali è possibile presentare le istanze di compensazione entro l’8 dicembre p.v., a pena di decadenza, (https://www.ancebrescia.it/2021/in-gazzetta-il-decreto-del-mims-con-la-rilevazione-dei-prezzi-dei-materiali-che-hanno-subito-i-maggiori-rincari-nel-primo-semestre-2021-istanze-entro-l8-dicembre-2021/), per trasmettere la circolare firmata dal Ministro Giovannini con la quale il Ministero ha fornito le “Modalità operative per il calcolo e il pagamento della compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi ai sensi dell’articolo 1-septies del D.L. n. 73/2021, convertito con modificazioni dalla Legge n. 106/2021.”

A riguardo si segnala che, alla luce di quanto precisato nella circolare ministeriale, il modello di istanza di compensazione che le imprese dovranno presentare alle stazioni appaltanti entro l’8 dicembre 2021, a pena di decadenza dal beneficio, dovrà contenere “l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengono rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertarne le relative quantità contabilizzate“.

Per le imprese associate Ance Brescia ha predisposto un modello di tale istanza, disponibile previa richiesta all’indirizzo sara.meschini@ancebrescia.it

Di seguito si illustrano le indicazioni contenute nella circolare.

Come viene determinata la compensazione

Qualora il decreto rilevi variazioni, in aumento o in diminuzione, dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, si fa luogo a compensazione nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

Si ricorda che Il DM 11 novembre 2021 dà attuazione alla normativa e contiene le variazioni percentuali, in aumento e in diminuzione, dei prezzi dei principali materiali da costruzione, verificatesi nel primo semestre 2021.

Più in particolare, esso si articola in due Allegati.

Nell’Allegato 1, è riportato l’elenco di 36 materiali, per i quali sono indicati i prezzi medi dell’anno 2020 e le variazioni superiori all’8% registrate nel primo semestre 2021 rispetto al prezzo medio del 2020.

Nell’Allegato 2, è riportato il prezzo medio dei materiali da costruzione – già indicati nell’Allegato 1 – negli anni antecedenti al 2020, fino ad arrivare al 2003, e le relative variazioni percentuali registrate nel primo semestre 2021.

La compensazione è così determinata:

  1. a) la variazione percentuale, depurata dell’alea a carico dell’appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell’anno solare di presentazione dell’offerta;
  2. b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulti accertata la variazione.

Ai fini del calcolo dell’eventuale compensazione, i prezzi indicati nel decreto dell’11 novembre 2021 assumono unicamente un valore parametrico e non interferiscono con i prezzi dei singoli contratti.

Oneri a carico delle imprese

Le imprese sono tenute a presentare alla stazione appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto, pertanto entro il prossimo 8 dicembre, pena la decadenza dal beneficio. Al riguardo, considerata la natura festiva di tale termine, dovrebbe trovare applicazione il principio generale del suo automatico slittamento al primo giorno lavorativo utile (ossia al 9 dicembre 2021). In ogni caso, trattandosi di un termine fissato a pena di decadenza, si raccomanda alle imprese la massima attenzione al riguardo, al fine di non incorrere in tardività nella presentazione delle istanze, che comprometterebbe definitivamente il diritto di ottenere i riconoscimenti compensativi.

L’istanza conterrà l’indicazione dei materiali da costruzione per i quali con il decreto vengano rilevate variazioni dei prezzi, utilizzati nell’esecuzione dell’appalto, richiedendo al direttore dei lavori di accertare le relative quantità contabilizzate.

Compiti del direttore dei lavori

Secondo le modalità indicate nella circolare, il direttore dei lavori provvede:

– ad accertare le quantità di ciascun materiale da costruzione, cui applicare la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla precedente lettera a), sia per le opere contabilizzate a misura che per quelle contabilizzate a corpo,

e

– a determinare l’ammontare della compensazione secondo la procedura di cui alla precedente lettera b).

In particolare, in relazione alle lavorazioni i effettuate nel primo semestre 2021 e presenti come tali in contabilità (nel libretto delle misure ovvero nel registro di contabilità), il direttore dei lavori sulla base delle previsioni progettuali:

– per le opere contabilizzate a misura, individua la quantità delle lavorazioni contabilizzate che contengono il singolo materiale da costruzione;

– per le opere contabilizzate a corpo, individua le percentuali di avanzamento delle lavorazioni che contengono il singolo materiale da costruzione.

Qualora il singolo materiale da costruzione sia ricompreso in una lavorazione più ampia, il direttore dei lavori provvede a ricostruirne la relativa incidenza quantitativa sulla base dell’analisi della documentazione progettuale e degli elaborati grafici allegati alla contabilità, ovvero, in mancanza, sulla base di analisi desunte dai prezziari di riferimento del settore cui è riconducibile l’appalto.

Una volta effettuato il conteggio della maggiore onerosità subita dall’appaltatore e quantificata la compensazione secondo quanto illustrato nel paragrafo “Come viene determinata la compensazione”, Il direttore dei lavori li presenta alla stazione appaltante.

Lavori che sono soggetti alla compensazione

La speciale disciplina revisionale introdotta, può trovare applicazione unicamente in presenza di tre specifiche condizioni:

–        il contratto per il quale si intende richiedere la compensazione doveva essere in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL “Sostegni-bis” (cioè il 25 luglio 2021), cioè non ancora collaudato benché anche ultimato;

–        il contratto deve derivare da offerte presentate nel 2020 o in anni antecedenti;

–        l’istanza di compensazione deve riguardare materiali impiegati in lavorazioni eseguite e contabilizzate nel primo semestre 2021.

Sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta.

Ai lavori contabilizzati in un periodo di tempo inferiore alla base temporale di rilevazione del decreto e diversi da quelli contabilizzati nell’anno solare di presentazione dell’offerta, si applica per intero la variazione di prezzo di cui al decreto.

Condizioni per la compensazione

La compensazione non è soggetta al ribasso d’asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

Ai sensi della normativa, le compensazioni, sia in aumento che in diminuzione, potranno trovare applicazione anche in deroga a quanto previsto dagli articoli 133 del Codice De Lise (d.lgs. 163/2006) e 106, comma 1, lettera a) del Codice 50/2016, ma dovranno essere determinate al netto di eventuali riconoscimenti revisionali già riconosciuti e liquidati all’impresa per il medesimo periodo.

Alle eventuali compensazioni non si applica l’istituto della riserva, trattandosi di un diritto che discende dalla legge in presenza dei presupposti ivi fissati.

Compiti del RUP

Il direttore dei lavori calcola la maggiore onerosità subita dall’appaltatore, effettua i conteggi relativi alle compensazioni e li presenta alla stazione appaltante.

Il responsabile del procedimento o il dirigente all’uopo preposto provvedono:

–  a convalidare i conteggi effettuati dal direttore dei lavori,

– a verificare la disponibilità di somme nel quadro economico di ogni singolo intervento ai fini della compensazione dei prezzi,

nonché, ove occorra,

– a richiedere alla stazione appaltante l’utilizzo di ulteriori somme disponibili o che diverranno tali, secondo quanto disposto dalla norma,

– provvede ad effettuare il relativo pagamento.

In generale, ciascuna stazione appaltante dovrà provvedere alle compensazioni anzitutto con risorse proprie, attingendo ai seguenti fondi:

1) il 50% delle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, se non destinate ad altri impegni contrattuali già assunti, nonché eventuali ulteriori somme a disposizione per lo stesso intervento;

2) ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa utilizzazione secondo le norme vigenti;

3) somme relative ad altri interventi ultimati, per i quali siano stati eseguiti i collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione, nei limiti disponibili alla data di entrata in vigore della legge.

In caso di insufficienza di tali risorse, le stazioni appaltanti potranno presentare richiesta di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi, istituito presso il MIMS, entro 60 giorni a decorrere dalla pubblicazione in Gazzetta del DM in commento (cioè entro il 22 gennaio 2022) e secondo le modalità di riparto stabilite nel DM 30 settembre 2021.

La stazione appaltante avrà cura di procedere alle attività innanzi descritte in tempi compatibili con gli adempimenti previsti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 371 del 30 settembre 2021, adottato ai sensi del comma 8 dell’articolo 1-septies del decreto legge n. 73 del 2021.

Invece, entro quindici giorni dalla pubblicazione del decreto 11 novembre 2021 avvenuta lo scorso 23 novembre, la procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante in presenza di lavorazioni che contengano materiali da costruzione che hanno subito variazioni in diminuzione. In tal caso il responsabile del procedimento tempestivamente accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e procede ad eventuali recuperi (anche per la stazione appaltante il termine per i recuperi è fissato all’8 dicembre 2021).

In allegato, si pubblica il testo della circolare firmata dal Ministro Giovannini unitamente ai testi normativi ivi richiamati.

Gli uffici di Ance Brescia sono a disposizione per eventuali chiarimenti

 

Allegati

 

CIRCOLARE_compensazione_prezzi_def_signed

Art 1-septies Legge_23_07_2021_106

Decreto 30 settembre 2021 – Fondo caro materiali

Decreto 11 novembre 2021 – attuativo rilevazione prezzi materiali

Allegato 1_Decreto 11 novembre 2021

Allegato 2_Decreto 11 novembre 2021

 

 


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