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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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02.04.2021 - lavoro

INPS – “DECRETO SOSTEGNI” – NUOVI AMMORTIZZATORI SOCIALI “COVID-19” – PRIME INDICAZIONI – MESSAGGIO 26 MARZO 2021, N. 1297

L’INPS, con messaggio 26 marzo 2021, n. 1297, ha fornito le prime indicazioni sulla gestione delle domande dei trattamenti di integrazione salariale con causale “Covid-19” introdotti dal Decreto Sostegni (Decreto Legge n. 41/2021) (v. Newsletter ANCE Brescia – n. 12/2021 del 27/03/2021), in attesa della pubblicazione di apposite circolari che illustreranno la disciplina di dettaglio e le relative istruzioni operative.

Trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO)

L’articolo 8 del Decreto Legge n. 41/2021 ha introdotto un ulteriore periodo di 13 settimane di trattamenti di integrazione salariale ordinaria richiedibile dai datori di lavoro che hanno dovuto sospendere o ridurre l’attività produttiva per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, fruibili nel periodo dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

L’Istituto ha specificato che le suddette 13 settimane si aggiungono alle prime 12 previste dalla Legge di bilancio 2021, che si collocano nel primo trimestre dell’anno in corso.

Conseguentemente, in caso di ricorso alla CIGO, i datori di lavoro hanno complessivamente a disposizione 25 settimane di trattamenti dal 1° gennaio al 30 giugno 2021, secondo l’articolazione che segue:

  • 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 31 marzo 2021;
  • ulteriori 13 settimane dal 1° aprile 2021 al 30 giugno 2021.

L’INPS ha altresì ricordato che per tali misure non è previsto alcun contributo addizionale a carico dei datori di lavoro.

Trattamenti di assegno ordinario (ASO) e di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD)

Il medesimo articolo 8 del decreto Sostegni ha altresì previsto, per i datori di lavoro che rientrano nelle tutele del Fondo di integrazione salariale (FIS), dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui agli articoli 26 e 40 del D. Lgs. 14 settembre 2015, n. 148, nonché quelli che ricorrono ai trattamenti di cassa integrazione in deroga, per le sospensioni o riduzioni delle attività produttive conseguenti a eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID19, la possibilità di richiedere rispettivamente i trattamenti di assegno ordinario e di CIGD per un massimo di 28 settimane complessive, fruibili nel periodo dal 1° aprile 2021 al 31 dicembre 2021.

L’Istituto, peraltro, ha ricordato che, in forza di quanto previsto dall’articolo 1, comma 300, della legge n. 178/2020, i medesimi soggetti possono richiedere i trattamenti in parola per un periodo massimo di 12 settimane dal 1° gennaio 2021 al 30 giugno 2021. Considerato che l’impianto normativo declinato dal decreto-legge n. 41/2021 non prevede l’imputazione alle nuove 28 settimane dei periodi di integrazione precedentemente già richiesti e autorizzati ai sensi della richiamata legge n. 178/2020, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° aprile 2021, ne deriva che il nuovo periodo di trattamenti (28 settimane) deve ritenersi aggiuntivo a quello precedente.

Modalità di richiesta delle integrazioni salariali

Per le domande di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD relative alle nuove settimane introdotte dal Decreto Sostegni, l’Istituto ha chiarito che i datori di lavoro devono utilizzare la nuova causale “COVID-19 – DL 41/21”.

Con specifico riferimento ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) relativi a datori di lavoro delle province autonome di Trento e di Bolzano, devono essere utilizzate rispettivamente le seguenti nuove causali: “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Trento” e “COVID 19 – DL 41/21 – Deroga Bolzano”.

CIGO per le aziende che si trovano in CIGS

Anche le imprese che alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del Decreto Sostegni) hanno in corso un trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) e che devono ulteriormente sospendere il programma di CIGS a causa dell’interruzione dell’attività produttiva per effetto dell’emergenza Covid-19, possono accedere al trattamento di CIGO disciplinato dal medesimo Decreto Sostegni, per una durata massima di 13 settimane nell’arco temporale dal 1° aprile al 30 giugno 2021. Ciò a condizione che le predette imprese rientrino in un settore per cui sussista il diritto di accesso alla CIGO (come nel caso del settore edile).

In tal caso, per la domanda di CIGO deve essere utilizzata la nuova causale “COVID 19 – DL 41/21 – sospensione Cigs”.

 Destinatari del nuovo periodo di trattamenti

L’Istituto ha specificato che l’accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dal Decreto Sostegni è consentito a prescindere dall’utilizzo degli ammortizzatori sociali per i periodi fino al 31 marzo 2021.

Pertanto, potranno richiedere i suddetti trattamenti anche datori di lavoro che non abbiano mai presentato domanda di integrazione salariale per le varie causali “Covid-19” introdotte in precedenza.

Lavoratori beneficiari

Per espressa disposizione di legge, i trattamenti di CIGO/ASO/CIGD previsti dal Decreto Sostegni trovano applicazione ai lavoratori che risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti al 23 marzo 2021, data di entrata in vigore del Decreto medesimo.

Termini decadenziali di trasmissione delle domande

Con riferimento al termine decadenziale di invio delle domande di accesso ai trattamenti di CIGO/ASO/CIGD, il Decreto Sostegni conferma il regime vigente: le istanze devono essere presentate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa.

Il medesimo Decreto prevede altresì che, in fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del Decreto stesso, ossia al 30 aprile 2021. L’INPS ha osservato, tuttavia, che tale termine risulta meno favorevole di quello derivante dall’applicazione della regola ordinaria (31 maggio 2021, per sospensioni o riduzioni iniziate nel mese di aprile 2021). Pertanto, in proposito, come auspicato, l’INPS ha chiarito che, dal momento che la predetta disposizione non concretizza una situazione di miglior favore per le aziende, il termine di trasmissione resta disciplinato dalla regola ordinaria anche per le domande relative a sospensioni o riduzioni di attività iniziate nel mese di aprile 2021, che pertanto dovranno essere trasmesse, a pena di decadenza, entro il 31 maggio 2021.

Termini decadenziali di trasmissione dei dati di pagamento

Anche per il termine decadenziale di trasmissione all’INPS dei dati di pagamento è stato confermato il regime vigente: nel caso di pagamento diretto da parte dell’Istituto, il datore di lavoro deve inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero entro 30 giorni dalla notifica della PEC contenente l’autorizzazione, qualora questo termine sia più favorevole all’azienda.

Decorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione con i relativi oneri resta a carico del datore di lavoro inadempiente.

Modalità di pagamento della prestazione

L’Istituto ha specificato, con riguardo alle modalità di pagamento della prestazione, che per i trattamenti di CIGO e ASO rimane inalterata la possibilità per l’azienda di anticipare il pagamento delle prestazioni ai lavoratori e di recuperare successivamente i relativi importi con il sistema del conguaglio o, in alternativa, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell’INPS, senza obbligo di produrre documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell’impresa. A tale riguardo, l’Istituto ha richiamato altresì la disciplina relativa alla possibilità per il datore di lavoro di richiedere l’anticipo del 40% della prestazione, così come illustrata nei precedenti messaggio n. 2489/2020 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 19/2020 del 20/06/2020) e circolare n. 78/2020 (v. Newsletter ANCE Brescia  – n. 21/2020 del 04/07/2020).

Infine, l’Istituto ha specificato che, al fine di razionalizzare il sistema di pagamento delle integrazioni salariali connesse all’emergenza Covid-19, il Decreto Sostegni estende anche ai trattamenti di cassa integrazione in deroga (CIGD) la facoltà di anticipazione da parte del datore di lavoro, con successivo conguaglio. Pertanto, con riguardo alle settimane di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa relative a trattamenti di CIGD decorrenti dal 1° aprile 2021, i datori di lavoro interessati potranno avvalersi del sistema del conguaglio in alternativa a quello del pagamento diretto.

Flusso telematico “UniEmens-Cig”

Per le domande di trattamenti di CIGO/ASO/CIGD disciplinati dal Decreto Sostegni (e, quindi, relative a sospensioni o riduzioni dell’attività lavorativa decorrenti da aprile 2021), la trasmissione dei dati necessari per il calcolo e la liquidazione diretta delle integrazioni salariali da parte dell’INPS o per il saldo delle anticipazioni delle stesse, nonché per l’accredito della relativa contribuzione figurativa, sarà effettuata con il nuovo flusso telematico denominato “UniEmens-Cig”.

L’Istituto ha preannunciato che i contenuti del nuovo flusso telematico e le conseguenti indicazioni operative, che ne consentano la gestione informatica, saranno illustrati con un’apposita circolare di prossima pubblicazione.

 

Allegato:
Inps mess_1297

 

 

 

 

 


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