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Servizio Sindacale – dott. Francesco Zanelli - dott.ssa Sara Zoni
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04.08.2022 - lavoro

INPS – CIGO – EVENTI METEO – ALTE TEMPERATURE – MESSAGGIO 28 LUGLIO 2022, N. 2999

 

Dopo averne anticipato il contenuto attraverso un comunicato stampa, l’INPS ha pubblicato un messaggio per rimarcare la possibilità di ricorrere alla Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria per eventi meteo legati alle alte temperature.

L’Istituto ha, quindi, colto l’occasione dell’eccezionale ondata di calore che ha investito il nostro Paese per riepilogare le istruzioni operative utili nella presentazione di richieste di CIGO dovute a un evento meteo connesso alle temperature elevate.

Innanzitutto, ha rammentato che la causale “eventi meteo” è invocabile dal datore di lavoro anche in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa a causa delle temperature elevate. Sono considerate tali quelle superiori a 35° centigradi, come, peraltro, già previsto dalla circolare INPS 1° agosto 2016, n. 139.

Con il successivo messaggio 3 maggio 2017, n. 1856, tuttavia, è stato chiarito che anche temperature inferiori a 35° centigradi possono determinare l’accoglimento della domanda di cassa integrazione ordinaria qualora entri in considerazione la valutazione non solo della temperatura rilevata dai bollettini meteo, ma anche di quella percepita, che è più elevata di quella reale, dovuta principalmente al tasso di umidità.

Ad avviso dell’Istituto, inoltre, anche la tipologia di lavorazione in atto e le modalità con le quali la stessa viene svolta costituiscono un elemento di rilievo per valutare positivamente l’integrabilità della causale “evento meteo” per temperature elevate, anche quando le stesse siano inferiori a 35° centigradi.

Al riguardo, soprattutto per l’importanza che riveste nel settore edile, sottolineiamo il paragrafo del messaggio in cui vengono, al riguardo, espressamente citati i lavori di stesura del manto stradale, i lavori di rifacimento di facciate e tetti di costruzioni, le lavorazioni all’aperto che richiedono indumenti di protezione e, in generale, tutte le fasi lavorative che avvengono in luoghi non proteggibili dal sole o che comportino l’utilizzo di materiali o macchinari particolarmente sensibili al forte calore. Inoltre, possono essere prese in considerazione anche le lavorazioni al chiuso allorché non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro.

Come nelle altre situazioni di richiesta di CIGO per eventi meteo, l’INPS sottolinea come il datore di lavoro, nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica, debba indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, nonché le cause, riconducibili all’eccessivo calore che hanno determinato la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa.

Evidenziamo, da ultimo, il passaggio in cui INPS conferma come sia accoglibile anche la domanda di CIGO presentata dal datore di lavoro, in tutti i casi in cui egli, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, sia costretto a disporre la sospensione o la riduzione delle lavorazioni in quanto sussistono rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori

In altri termini, anche nel caso in cui le sospensioni o le riduzioni siano disposte su indicazione del responsabile della sicurezza per cause riconducibili alle temperature eccessive rilevate sul luogo di lavoro, è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazione salariale ordinaria.  In questa ipotesi, occorre che l’impresa alleghi alla domanda l’attestazione del responsabile della sicurezza aziendale o che, comunque, autocertifichi nella relazione tecnica il possesso di tale attestazione.

 

Allegato: INPS_Messaggio_2999_28.07.2022

 

 


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