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Servizio comunicazioni: ref. Dott.ssa Valentina Epifani
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22.04.2022 - tributi

RIDUZIONE DEL DISSESTO IDROGEOLOGICO – I LAVORI DI RISANAMENTO PAGANO L’IVA ORDINARIA

 

No all’aliquota IVA del 10% per gli interventi su un litorale, o sulla rete di viabilità, volti alla riduzione del dissesto idrogeologico: non sono “opere di urbanizzazione”, né opere a queste assimilabili in base alla legge nazionale, e scontano l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Per i lavori sulla rete viaria a seguito di eventi sismici, ok all’IVA al 10% se questi sono qualificabili come “ristrutturazione urbanistica”.

Così si è espressa l’Agenzia delle Entrate, rispettivamente nelle Risposte n.183/E e 184/E, entrambe dell’8 aprile 2022 in relazione al regime fiscale applicabile, agli effetti dell’IVA ridotta del 10%, in caso di esecuzione di opere di urbanizzazione da parte di un Comune ed una Regione.

In entrambi i casi, gli interventi hanno ad oggetto la difesa dei territori dal rischio idrogeologico, in particolare la riqualificazione e messa in sicurezza di un litorale e del vicino abitato (Risposta 183/E/2022), nonché della rete di viabilità primaria a seguito di eventi sismici (Risposta 184/E/2022).

Per tutte e due le fattispecie, l’Agenzia delle Entrate utilizza la medesima ricostruzione della disciplina che consente di applicare l’IVA al 10% per le “opere di urbanizzazione” primaria e secondaria (cfr. i nn. 127-quinquies e septies della Tab. A, parte III, allegata al D.P.R. 633/1972 – Decreto IVA).

Si tratta di specifiche tipologie di interventi, definiti in modo tassativo:

  • dall’4 della legge 847/1964 (come integrato dall’art.44 della legge 865/1971). La medesima elencazione è riportata anche nell’art.16, co.7, 7-bis e 8, del D.P.R. 380/2001 (cd. Testo unico dell’edilizia), in relazione agli oneri di urbanizzazione per il rilascio del permesso di costruire – cfr. R.M. 41/E/2006);
  • da leggi speciali, che richiamano lo stesso art.4, il Testo unico dell’edilizia, o stabiliscono direttamente l’applicabilità dell’IVA agevolata (cfr. ad es. la legge 124/1989 – cd. “legge Tognoli”, per l’inclusione dei parcheggi tra le “opere di urbanizzazione”, e la C.M. 1/E/1994).

Al riguardo, l’Amministrazione finanziaria ricorda quanto stabilito dalla Corte costituzionale, circa il fatto che l’individuazione delle “opere di urbanizzazione” spetta alla sola legislazione nazionale, come strumento di governo del territorio (e non può essere demandata alla normativa regionale – cfr. Sent. 336/2005).

Quindi, chiarisce l’Agenzia delle Entrate, usufruiscono dell’aliquota IVA ridotta le sole “opere di urbanizzazione” inserite nell’elenco tassativo di cui al citato art.4 della legge 847/1964, richiamato nella medesima disciplina IVA di favore, ovvero le altre opere o impianti, assimilati espressamente a questa tipologia di lavori da leggi speciali nazionali.

Ciò premesso, nella Risposta n.183/E/2022 viene negata l’applicabilità dell’IVA al 10% per l’intervento comunale di messa in sicurezza dal rischio idrogeologico del litorale e del relativo centro abitato, nel presupposto che tale fattispecie, pur contemplata tra le “opere di urbanizzazione” nell’ambito della normativa regionale, non viene richiamata nella corrispondente legislazione nazionale tra i casi tassativi che giustificano l’applicabilità dell’aliquota IVA ridotta.

L’Agenzia delle Entrate giunge ad analoghe conclusioni anche nella Risposta n.184/E/2022 per quel che riguarda gli interventi diretti a ridurre il rischio idrogeologico a protezione della rete di viabilità dopo il terremoto del 2016: gli stessi non rientrano tra le “opere di urbanizzazione” e non possono usufruire dell’aliquota IVA del 10%.

In sostanza, per entrambe le tipologie di interventi illustrate dall’Agenzia delle Entrate nelle citate Risposte si applica l’aliquota IVA ordinaria del 22%.

Al limite, ove i lavori di riduzione del dissesto idrogeologico post-sisma rientrino, in base alla documentazione tecnico-amministrativa, nella categoria edilizia della “ristrutturazione urbanistica” (art.3, co.1, lett.f, del citato Testo unico), sarebbe applicabile l’aliquota IVA del 10%, in base al n.127-quaterdecies della Tab. A, parte III, allegata al Decreto IVA.

 

 


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