AGENZIA DELLE ENTRATE – IRPEF – IMPOSTA SOSTITUTIVA SU INDENNITA’ PER LAVORO NOTTURNO E INCREMENTI RETRIBUTIVI – CHIARIMENTI INTERPRETATIVI – CIRCOLARE 24 FEBBRAIO 2026, N. 2/E
La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto un particolare regime fiscale agevolato, subordinato a particolari condizioni espressamente delineate, per i percettori di reddito da lavoro dipendente, in relazione alle seguenti voci retributive:
- incrementi retributivi corrisposti ai lavoratori dipendenti nell’anno 2026, in attuazione di rinnovi contrattuali sottoscritti dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2026;
- indennità per turno, per lavoro notturno e per lavoro nei giorni festivi.
Con la circolare in commento, l’Agenzia delle Entrate ha diramato gli attesi chiarimenti interpretativi che di seguito riassumiamo in modo schematico, per agevolare la lettura delle indicazioni, consigliando, comunque, una lettura attenta della circolare medesima.
Incrementi retributivi dei rinnovi contrattuali
| Definizione: | incrementi retributivi corrisposti nel 2026 in attuazione di rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2026 |
| Voci ricomprese: | incrementi come sopra definiti che confluiscono sulla retribuzione diretta, vale a dire le dodici mensilità, la tredicesima e, ove esistente, la quattordicesima.
L’Agenzia include anche gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, paternità, infortunio). |
| Voci escluse: | – scatti di anzianità
– maggiorazioni o indennità per lavoro straordinario, notturno, festivo – indennità di turno – una tantum riconosciute in sede di rinnovo – indennità o somme corrisposte a copertura del periodo di carenza contrattuale – importo del premio di risultato o simili |
| Imposta sostitutiva: | 5% in luogo dell’aliquota progressiva e delle addizionali regionale e comunale |
| Redditi imponibile 2025 per poter fruire dell’imposta sostitutiva: | non superiore a euro 33.000, inteso come somma di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti in caso di più rapporti di lavoro nel periodo di imposta 2025
In caso di più rapporti, il lavoratore interessato deve dimostrare il livello di reddito complessivo mediante la presentazione delle relative Certificazioni Uniche o, in mancanza, attraverso una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà |
| Modalità di riconoscimento: | automatica, da parte del datore, salvo rinuncia dell’interessato (v. oltre) |
| Rinuncia da parte dell’interessato: | Possibile mediante espressa rinuncia scritta. In tal caso, il sostituto deve applicare la consueta tassazione ordinaria |
| Impatto su detrazioni e altre agevolazioni fiscali: | i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni.
i fini del riconoscimento della cd. “trattamento integrativo” il reddito soggetto alla tassazione agevolata va computato nel reddito complessivo da reddito lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda su quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente. |
| Codice tributo: | v. Agenzia Entrate, risoluzione 29 gennaio 2026, n. 3 (in Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 4/2026 del 03/02/2026) |
Maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di di riposo settimanale e indennità di turno
| Definizione: | Misure fiscali di favore, limitatamente all’anno 2026, per le maggiorazioni e le indennità per lavoro notturno, festivo, nel giorno di riposo settimanale e a turni |
| Precisazioni: | – per quanto concerne le voci relative al lavoro notturno, occorre avere riguardo solo alle maggiorazioni o alle indennità definite dal contratto collettivo nazionale di lavoro;
– per “riposo settimanale” si deve intendere solo quello individuato dal CCNL anche se non coincidente con la domenica; – per la definizione di turno, la circolare rimanda all’art. 1, comma 2, lett. f) del D. Lgs. n. 66/20003, nonché alle previsioni contrattuali previste dal solo livello nazionale, in specifiche regolamentazioni organizzative ivi rinvenibili |
| Voci incluse | Indennità di reperibilità previste dai CCNL in relazione alle tre tipologie di lavoro sopra delineate |
| Voci escluse: | – somme ai medesimi titoli erogate in applicazione della contrattazione di secondo livello, territoriale o aziendale;
– voci riguardanti la retribuzione ordinaria diretta (ivi incluse la tredicesima o l’eventuale quattordicesima), il TFR e gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza (per malattia, maternità, paternità, infortunio). Sul punto non si comprende la sostanziale differenza fra la previsione qui commentata e la situazione, analoga ma diversamente disciplinata, prevista nell’ambito della tassazione sostitutiva da applicare agli incrementi retributivi di cui sopra. |
| Imposta sostitutiva: | 15% in luogo dell’aliquota progressiva e delle addizionali regionale e comunale |
| Redditi imponibile 2025 per poter fruire dell’imposta sostitutiva: | non superiore a euro 40.000, inteso come somma di tutti i redditi da lavoro dipendente percepiti in caso di più rapporti di lavoro nel periodo di imposta 2025.
La circolare precisa che, qualora il datore tenuto ad applicare l’imposta sostitutiva sia diverso da quello che ha rilasciato la Certificazione Unica, il lavoratore deve attestare per iscritto il reddito da lavoro dipendente percepito nell’anno precedente, attraverso le relative Certificazioni Uniche o, in mancanza, mediante una dichiarazione sostitutiva di un atto di notorietà |
| Limite di reddito oggetto di tassazione agevolata: | 1.500, da intendersi quale franchigia: pertanto, le somme eventualmente eccedenti devono essere assoggettate a tassazione ordinaria |
| Modalità di riconoscimento: | automatica, da parte del datore, salvo rinuncia dell’interessato (v. oltre) |
| Rinuncia da parte dell’interessato: | Possibile mediante espressa rinuncia scritta. In tal caso, il sostituto deve applicare la consueta tassazione ordinaria |
| Impatto su detrazioni e altre agevolazioni fiscali: | i redditi assoggettati a tassazione sostitutiva non rilevano ai fini della determinazione delle detrazioni.
i fini del riconoscimento della cd. “trattamento integrativo” il reddito soggetto alla tassazione agevolata va computato nel reddito complessivo da reddito lavoro dipendente, per verificare se l’imposta lorda su quest’ultimo è superiore alla relativa detrazione da lavoro dipendente |
| Codice tributo | v. Agenzia Entrate, risoluzione 29 gennaio 2026, n. 2 (in Newsletter settimanale Ance Brescia – n° 4/2026 del 03/02/2026) |
La circolare dell’Agenzia esclude la contrattazione di secondo livello dalle fonti utili a consentire l’accesso ai benefici fiscali da parte dei lavoratori, ma tale posizione deriva dalla scelta espressa in tal senso dal legislatore che, in realtà, depotenzia la misura. Spesso, infatti, le maggiorazioni e le indennità trovano una disciplina nella contrattazione aziendale o territoriale, essendo tale livello più vicino ai luoghi di lavoro e quindi maggiormente portato a definire trattamenti economici connessi a particolari modalità di svolgimento della prestazione, di certo più note alle relazioni sindacali decentrate.
Inoltre, rileviamo l’incongruenza in merito ad alcuni profili della normativa, in particolare l’incidenza, dove questioni identiche vengono interpretate in maniera diversa.
Per ogni ulteriore chiarimento, comunque, le imprese possono fin d’ora rivolgersi al Servizio sindacale di Ance Brescia che è, ovviamente, a disposizione per fornire il necessario supporto nell’affrontare la materia.
Allegato: AE Circolare 2 – Testo circolare
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