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20.04.2026 - lavoro

APPALTI PUBBLICI – applicazione del CCNL e giudizio di equivalenza nelle procedure di gara – sentenza TAR Lazio 23 MARZO 2026 N. 5361

Segnaliamo la sentenza TAR Lazio 23 marzo 2026, n. 5361, che apre la strada ad un orientamento giurisprudenziale rigoroso, volto ad evitare che il giudizio di equivalenza nelle procedure di gara, di competenza delle stazioni appaltanti, venga utilizzato in modo strumentale per correggere ex post offerte non congrue.

Infatti, il TAR valorizza il principio di trasparenza e rafforza il ruolo delle stazioni appaltanti quali garanti dell’equilibrio competitivo tra i diversi operatori economici che partecipano alle procedure di gara.

La vicenda oggetto della pronuncia in argomento nasce all’interno di una procedura di gara pubblica caratterizzata dall’esclusione di un operatore economico per difformità del CCNL indicato rispetto a quello previsto dalla lex specialis (CCNL edile) e per l’inidoneità della dimostrazione di equivalenza.

La fattispecie rientra nell’ambito dell’art. 11 del D. Lgs. 36/2023 che disciplina proprio l’obbligo di applicazione dei contratti collettivi e la tutela dei lavoratori nelle procedure di gara indicati nei bandi dalle stazioni appaltanti. In tal senso, il TAR qualifica il CCNL come elemento essenziale dell’offerta economica, incidendo direttamente sulla struttura dei costi e sulla competitività dell’offerta stessa (cfr. anche il comunicato ANAC n. 2 del 10 febbraio 2026.

Particolarmente rilevante e interessante, per quanto riguarda il nostro sistema, è il passaggio della sentenza laddove il ricorrente, ai fini di dimostrare la condizione più vantaggiosa dell’applicazione del CCNL diverso da quello edile, utilizza l’argomentazione riferita alla non applicazione dell’istituto della Cassa Edile che, a suo dire, rappresenterebbe un vantaggio.

Il Tribunale ha, invece, respinto il motivo in esame dichiarando che: “non appare persuasiva l’argomentazione con la quale la ricorrente ritiene che “l’iscrizione e la contribuzione alla Cassa Edile rappresenta un onere, e non un vantaggio, per i lavoratori dell’edilizia”: infatti, è vero il contrario in quanto il relativo onere è quasi interamente posto a carico del datore di lavoro e il lavoratore ne ritrae solo benefici in termini di tutela economica e normativa (quali accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, i premi di anzianità professionale edile, le prestazioni sanitarie integrative e i sussidi per malattia, infortunio, maternità, la formazione professionale e la sicurezza sul lavoro). Ne consegue che l’omessa dimostrazione da parte del ricorrente dell’esistenza di forme equivalenti di tutela nel settore individuato dal CCNL applicato in luogo di quello edile rappresenta uno scostamento significativo che correttamente è stato considerato dalla stazione appaltante ostativo a un giudizio di effettiva equivalenza”.

Per tale motivo, oltre ad ulteriori rilievi, il ricorso è stato respinto.

In conclusione, la pronuncia del TAR fa emergere alcuni interessanti principi, che potrebbero consolidare un modello interpretativo volto a privilegiare e riaffermare la certezza delle regole di gara e la tutela della concorrenza.

Emerge, infatti che, il CCNL è un elemento essenziale e non modificabile dell’offerta e che il giudizio di equivalenza è rimesso alla discrezionalità tecnica della stazione appaltante, non essendo consentita alcuna integrazione postuma che possa incidere sul costo della manodopera, al fine di garantire la regola della par condicio tra i concorrenti.


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