CONDONO EDILIZIO, SILENZIO ASSENSO – SALVA-CASA, IRRETROATTIVITÀ: SENTENZA TAR EMILIA ROMAGNA N. 17-2026
Con la sentenza 7 gennaio 2026, n. 17, il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia-Romagna – Sez. II ha ribadito due principi di rilevante impatto operativo.
Silenzio-assenso subordinato alla completezza dell’istanza
Il titolo abilitativo tacito per l’istanza di condono edilizio non si forma automaticamente per il mero decorso del termine procedimentale.
Ovvero, affinché operi il silenzio-assenso è necessario che:
- l’istanza sia corredata di tutta la documentazione prescritta dalla legge;
- siano presenti gli elementi indispensabili alla verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi.
In assenza della documentazione completa, il procedimento non è idoneo a concludersi positivamente per silenzio-assenso.
Il principio è coerente con l’impostazione generale del DPR 380/2001, che subordina la legittimazione dell’intervento alla verifica puntuale dei presupposti normativi.
Il “Salva Casa” non ha efficacia retroattiva
La sentenza chiarisce inoltre che il Decreto-legge 69/2024 (c.d. “Salva Casa”) non si applica retroattivamente alle istanze di condono presentate prima della sua entrata in vigore.
Ne consegue che:
- le domande pregresse restano disciplinate dal quadro normativo vigente al momento della presentazione;
- non è possibile invocare ex post le nuove disposizioni per sanare carenze originarie o ampliare l’ambito di regolarizzazione.
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