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12.06.2026 - urbanistica

DATA CENTER IN LOMBARDIA: APPROVATA LA NUOVA LEGGE REGIONALE 11/2026

Sul BURL n. 23 del 5 giugno 2026 è stata pubblicata la Legge regionale 3 giugno 2026, n. 11, recante “Disposizioni in materia di insediamento di centri dati”, che entrerà in vigore il 20 giugno 2026. Il provvedimento introduce una disciplina organica per la realizzazione, l’ampliamento e il monitoraggio dei data center in Lombardia, con l’obiettivo di favorire la crescita del sistema produttivo e la digitalizzazione, assicurando al contempo sostenibilità ambientale, efficienza energetica, tutela delle risorse idriche e coerenza con la capacità delle reti infrastrutturali.

Di seguito i principali temi trattati.

Le priorità insediative ed energetico-ambientali (art. 2)

La legge individua specifiche priorità insediative ed energetico-ambientali. In particolare, viene favorito l’insediamento dei data center negli ambiti di rigenerazione urbana e territoriale individuati dai Comuni, nelle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate o sottoutilizzate, comprese cave e miniere cessate, siti orfani e aree potenzialmente contaminate. Ulteriori priorità riguardano l’utilizzo di energia da fonti a impatto carbonico neutrale, il recupero e riutilizzo del calore prodotto dai sistemi di raffreddamento, anche tramite teleriscaldamento, e l’adozione di soluzioni tecnologiche che evitino il prelievo di acqua da acquedotti pubblici, acque superficiali o sotterranee destinate a uso potabile o irriguo.

Per dare attuazione a queste previsioni è prevista entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della nuova legge regionale (4 agosto 2026), l’adozione, da parte della Giunta regionale di uno specifico provvedimento.

Le misure premiali previste (art. 3)

Per gli insediamenti che rispettano tali priorità, la Giunta regionale dovrà definire apposite misure premiali, anche cumulabili, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della L.R. 11/2026 (4 agosto 2026), tra cui la riduzione dei termini procedimentali, l’adozione di protocolli di semplificazione, la priorità nell’accesso a risorse regionali e la riduzione del contributo di costruzione, limitatamente alla componente riferita al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi, in misura compresa tra il 10% e il 30%. È inoltre prevista la possibilità di ridurre la superficie destinata a parcheggi pertinenziali del 50%, incrementabile fino al 75% mediante deliberazione del Consiglio comunale o variante al PGT.

I Comuni possono, in ogni caso, prevedere ulteriori misure premiali rispetto a quelle previste dalla presente Legge.

Procedimenti autorizzatori e relazione energetica (art. 4)

Sul piano autorizzatorio, la legge istituisce uno “Sportello regionale per i centri dati”, chiamato a gestire il procedimento unico nei casi di competenza regionale, e prevede una “task force tecnica” composta da Regione, ARPA, ATS, ERSAF, Province, Città Metropolitana di Milano e ANCI Lombardia, con il compito di elaborare linee di indirizzo tecnico-amministrativo per rendere più uniformi e rapidi i procedimenti AUA e AIA entro 30 giorni all’entrata in vigore della Legge (5 luglio 2026). I progetti dovranno inoltre essere accompagnati da una “Relazione energetica”, contenente le soluzioni adottate per massimizzare l’uso di fonti rinnovabili, le modalità di approvvigionamento energetico, gli indicatori di prestazione ambientale e, ove pertinente, uno studio di fattibilità per il recupero del calore.

Profili urbanistici (art. 5)

Di particolare rilievo sono anche i profili urbanistici. I data center con potenza richiesta di connessione superiore a 5 MW sono qualificati con destinazione d’uso produttiva; quelli fino a 5 MW risultano compatibili anche con le destinazioni produttiva, terziaria e direzionale. L’insediamento è inoltre compatibile con la destinazione a servizi tecnologici qualora il data center risulti integrato con centrali o impianti di teleriscaldamento per il recupero del calore prodotto dai sistemi di raffreddamento. Ai fini del contributo di costruzione e della definizione delle dotazioni territoriali, tuttavia, i centri dati sono sempre considerati insediamenti di carattere produttivo.

Profili urbanistici: consumo di suolo e misure compensative (art. 5)

Per gli interventi localizzati su aree dismesse, le eventuali misure compensative aggiuntive rispetto a quelle stabilite dalla normativa nazionale possono essere rimodulate in riduzione, tenendo conto dei costi sostenuti dall’operatore per la bonifica o la messa in sicurezza del sito. Diversamente, qualora l’insediamento avvenga al di fuori delle aree prioritarie individuate dalla legge e comporti consumo di suolo agricolo nello stato di fatto, il contributo di costruzione è incrementato del 100%. L’incremento sale al 200% nel caso in cui l’intervento ricada nel perimetro di aree comprese in parchi regionali.

Profili urbanistici: gli insediamenti di rilevanza sovracomunale (art. 5)

Gli interventi con potenza richiesta di connessione superiore a 10 MW sono qualificati di rilevanza sovracomunale e sottoposti a valutazione di compatibilità mediante conferenza consultiva di concertazione. Tale procedura è finalizzata alla sottoscrizione di un accordo territoriale di pianificazione sovracomunale volto alla definizione di eventuali misure perequative e compensative di carattere ecologico, ambientale, energetico, infrastrutturale e di riqualificazione urbana e territoriale. Per gli interventi superiori a 50 MW, o localizzati in ambiti interprovinciali, la conferenza è convocata dalla Regione.

I Criteri per lo svolgimento della valutazione di compatibilità da parte della Conferenza dei servizi saranno approvati, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della Legge, con provvedimento della Giunta regionale.

La ricognizione delle aree dismesse (art. 6)

La nuova disciplina introduce anche misure per accelerare l’individuazione delle aree dismesse, contaminate, degradate, inutilizzate e sottoutilizzate. I Comuni dovranno provvedere alla relativa ricognizione entro un anno dall’entrata in vigore della legge, tramite deliberazione del Consiglio comunale e trasmissione delle informazioni geolocalizzate in forma digitale alla Regione e alla Città Metropolitana o Provincia interessata. La mancata individuazione o il mancato aggiornamento delle aree, tuttavia, non costituisce causa ostativa alla presentazione delle istanze per la realizzazione o l’ampliamento dei centri dati.

Monitoraggio e cabina di regia (art. 8)

La legge prevede inoltre l’istituzione di una cabina di regia permanente con funzioni di monitoraggio e indirizzo, chiamata ad analizzare l’evoluzione del settore, gli impatti cumulativi degli insediamenti, il consumo energetico e idrico, il consumo di suolo, l’adeguatezza delle infrastrutture e gli aspetti ambientali connessi. È prevista anche una clausola valutativa, con relazione al Consiglio regionale a distanza di un anno dall’approvazione della legge e, successivamente, con cadenza biennale.

 

Si allega il testo completo della legge: Lr 2026-11


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