LAVORI SU BENI CULTURALI – PER ANAC E’ ILLEGITTIMO RICORRERE ALLA COOPTAZIONE PER AFFIDARNE L’ESECUZIONE A IMPRESE PRIVE DELLA SPECIFICA QUALIFICAZIONE
Ance Brescia comunica che con la Delibera n. 184/2026, l’ANAC si è pronunciata su una controversia relativa a una procedura negoziata, finanziata nell’ambito del PNRR, avente ad oggetto interventi su beni culturali. L’istanza era stata presentata dall’operatore economico secondo classificato, che contestava la mancata esclusione dell’impresa risultata prima in graduatoria. Quest’ultima aveva dichiarato l’intenzione di ricorrere alla cooptazione di un’altra impresa per l’esecuzione di parte dei lavori. Veniva inoltre contestata la presunta incongruenza dell’offerta economica presentata.
Con riferimento alla cooptazione, l’Autorità ha richiamato l’art. 68, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023, ricordando che l’impresa cooptata non assume la qualità di concorrente, non partecipa alla gara in senso proprio e non contribuisce al possesso dei requisiti di qualificazione richiesti per la partecipazione. La cooptazione rileva, infatti, esclusivamente nella fase esecutiva del contratto e non incide sulla posizione del concorrente che prende parte alla procedura.
L’ANAC ha tuttavia evidenziato che, nel settore dei lavori riguardanti beni culturali, opera una disciplina speciale, fondata sulla necessaria coincidenza tra soggetto qualificato e soggetto esecutore delle opere. In particolare, l’art. 132, comma 2, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni contenute nell’Allegato II.18 confermano che l’esecuzione degli interventi deve essere affidata a operatori direttamente qualificati, in ragione della particolare esigenza di tutela del patrimonio culturale.
Ne deriva, in via generale, l’impossibilità di ricorrere alla cooptazione per affidare l’esecuzione di lavori su beni culturali a imprese prive della specifica qualificazione richiesta.
Ciò non comporta, tuttavia, che la semplice dichiarazione di voler ricorrere alla cooptazione, ove non conforme alla disciplina di gara, determini automaticamente l’esclusione del concorrente, qualora quest’ultimo sia autonomamente in possesso di tutti i requisiti richiesti.
Secondo l’ANAC, in tali ipotesi la stazione appaltante può legittimamente attivare il soccorso istruttorio per acquisire la rinuncia alla cooptazione oppure vietarne l’utilizzo nella fase esecutiva. La conseguenza, quindi, non è l’estromissione dalla procedura, ma il divieto di avvalersi della cooptazione nell’esecuzione del contratto.
Quanto all’offerta economica, l’Autorità ha escluso la presenza di elementi di ambiguità o contraddittorietà. Dalla documentazione di gara risultava infatti chiaramente determinato il valore dell’offerta, ottenuto mediante l’applicazione del ribasso percentuale all’importo soggetto a ribasso e la successiva aggiunta degli oneri della sicurezza, esclusi dal ribasso.
In conclusione, l’ANAC ha ritenuto conformi alla normativa vigente e alla lex specialis le determinazioni assunte dalla stazione appaltante, confermando la legittimità sia della gestione della dichiarazione di cooptazione sia della valutazione dell’offerta economica.
Per maggiori informazioni si rimanda al testo della Delibera pubblicata in allegato.
Gli uffici di Ance Brescia rimangono a disposizione per eventuali chiarimenti.
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