MINISTERO DEL LAVORO – RAPPORTO BIENNALE SULLA SITUAZIONE DEL PERSONALE MASCHILE E FEMMINILE – RILASCIO PROCEDURA DAL 1° MARZO 2026
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali informa che, a decorrere dal 1° marzo 2026 sul portale “Servizi Lavoro” sarà disponibile il modello telematico per la presentazione del Rapporto sulla situazione del personale maschile e femminile relativa al biennio 2024-2025.
La compilazione è:
- obbligatoria per le aziende che occupano più di 50 dipendenti;
- su base volontaria per le aziende con un numero inferiore di dipendenti.
Il Rapporto dovrà essere redatto e trasmesso entro il 30 aprile 2026, secondo le modalità generali di compilazione stabilite dal decreto interministeriale del 3 giugno 2024, di seguito allegato.
Il Ministero comunica che l’applicativo messo a disposizione consentirà di recuperare i dati già inseriti nella rilevazione riferita al precedente biennio, permettendo di procedere al loro aggiornamento. A supporto degli utenti, inoltre, è stata creata un’apposita sezione dell’URP Online del Ministero.
La mancata trasmissione del Rapporto da parte delle aziende obbligate, anche a seguito di invito alla regolarizzazione da parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro, comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’art. 11 del D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520. Qualora l’inadempimento si protragga per oltre 12 mesi, è prevista la sospensione per un anno dei benefici contributivi eventualmente fruiti dall’azienda (art. 46, comma 4, D. Lgs. 11 aprile 2006, n. 198). L’Ispettorato nazionale del lavoro verifica la veridicità dei rapporti e in caso di rapporto mendace o incompleto è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1000 a 5000 euro (art. 46, comma 4-bis, decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198).
Il Ministero avvisa, infine, le aziende che hanno ancora in corso il caricamento dei dati relativi al biennio 2022/2023, che il termine ultimo per provvedere è il 15 marzo 2026.
Obblighi nelle procedure di appalto pubblico
Ricordiamo inoltre che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, dell’Allegato II.3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), gli operatori economici tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, devono produrre, a pena di esclusione, al momento della presentazione della domanda di partecipazione o dell’offerta, copia dell’ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
A tale riguardo, il Ministero precisa che fino alla scadenza del termine di presentazione del rapporto, le aziende che intendono partecipare a procedure pubbliche per le quali sia richiesta la presentazione del rapporto biennale potranno produrre copia di quello già presentato con riferimento al precedente biennio (2022/2023), integrando la documentazione con il rapporto per il biennio 2024/2025 entro il termine del 30 aprile 2026.
Inoltre, l’articolo 1, comma 2, dell’Allegato II.3 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, dispone che gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni e in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione di cui al primo periodo è tramessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.
Al riguardo, poiché è prevista la possibilità, anche per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti, di redigere il rapporto, rinnoviamo il suggerimento, già formulato con riferimento al precedente biennio, di utilizzare tale procedura per adempiere all’obbligo relativo alla presentazione della relazione di genere nei contratti pubblici.
Precisiamo, inoltre, che, in entrambe le ipotesi, è richiesta la trasmissione del rapporto e della relazione alle rappresentanze sindacali aziendali. in assenza di rappresentanze sindacali interne, non è prevista alcuna comunicazione sostitutiva alle organizzazioni sindacali territoriali.
Infine, in mancanza di chiarimenti ufficiali, ANCE Brescia ritiene che, per le imprese fino a 50 dipendenti, l’adempimento debba essere effettuato una sola volta per ciascun biennio e non ripetuto per ogni singolo cantiere pubblico. Un’interpretazione diversa determinerebbe infatti un aggravio sproporzionato di obblighi a carico delle imprese di minori dimensioni, rispetto a quanto previsto per le aziende originariamente destinatarie della normativa.
Resta in ogni caso ferma la riserva di eventuali futuri chiarimenti.
Allegato: di-03062024
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